Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 20 maggio 2014, n. 11018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11565/2012 proposto da:
G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARACCIOLO GIULIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PORTIGLIOLA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELI 13, presso lo studio dell’avvocato ANGELUCCI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato BROZZI ALESSANDRO giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
e contro
– intimati –
avverso la sentenza n. 110/2012 del TRIBUNALE di LOCRI del 30/01/2012, depositata il 02/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato Valensise Carolina difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Il (OMISSIS) G.F. percorreva la strada statale (OMISSIS), in comune di (OMISSIS), conducendo vettura Opel di cui a mezzo autovelox veniva rilevata al km 94, 600 la velocità di 60 kmh.
Sanzionato dal comune oggi resistente, il conducente proponeva opposizione in sede giurisdizionale lamentando, per quanto ancora qui interessa, la insussistenza del limite di velocità di 50 km, giacchè il segnale che poneva questo limite era apposto 200 metri prima dello svincolo in direzione (OMISSIS), mentre l’apparecchio rilevatore era posizionato 150 metri dopo lo svincolo.
Sosteneva che, dopo l’intersezione, il segnale di limite di velocità avrebbe dovuto essere ripetuto, valendo altrimenti il limite ordinario previsto per il tipo di strada, fissato in 90 kmh.
1.1) Il giudice di pace di Locri rigettava l’opposizione, accogliendo il rilievo dell’amministrazione, secondo la quale ai sensi dell’art. 119 reg. C.d.S., era da ritenere vigente il limite dei 50 km orari imposto dal segnale anteriore allo svincolo, giacchè per ripristinare i limiti generalizzati di velocità valevoli per “quel tipo di strada” deve essere usato il segnale “fine limitazione velocità” (assente nel caso di specie), salva l’imposizione di un diverso limite (cfr., in questi termini il controricorso del Comune, che a pag. 2 – punto 3 – riassume le difese svolte davanti al giudice di pace, confermando quanto sul punto esposto dal ricorrente).
1.2) Il tribunale di Locri con sentenza 2 febbraio 2012 ha rigettato l’appello.
Ha osservato che il ricorrente non aveva fornito prova dell’insussistenza del limite di velocità nel tratto di strada e che il comune aveva assolto, mediante la verbalizzazione degli agenti accertatori, il superamento dei limiti di velocità.
G. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
Il Comune ha resistito con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, proponendo l’accoglimento del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
2) Primo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente, denunciano in rubrica violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 119 reg. C.d.S..
Si sostiene con il primo motivo, il quale si risolve in una denuncia di vizio motivazionale, che dagli atti risultava, mediante documentazione fotografica non contestata, l’assenza di segnale limitativo di velocità dopo l’intersezione marcata dallo svincolo verso (OMISSIS).
Con il terzo motivo, il ricorrente, sul presupposto di fatto di cui sopra, afferma che il caso non è regolato all’art. 119 Reg., ma dall’art. 104 Reg.
In sostanza il ricorso ritiene che ai sensi di quest’ultima norma del regolamento, che prescrive la ripetizione dei segnali dopo ogni intersezione, il segnale di limite di velocità di 50 km orari avrebbe dovuto essere ripetuto dopo l’incrocio per lo svincolo. In mancanza, superata l’intersezione, restava inefficace il limite apposto 200 mt prima dell’intersezione e riprendeva vigore il normale limite di velocità – di 90 km orari – previsto per quel tipo di strada, con la conseguenza che l’automobilista non era incorso in alcuna violazione, poichè procedeva a 60 km orari.
2.1) Nel controricorso il comune deduce che il Tribunale ha omesso di porre a fondamento della decisione la determinante prova da esso offerta, costituita da una delibera municipale con la quale era stato dimostrato che il tratto di strada de qua era parte del centro abitato (denominata Torre) e quindi era sottomesso al limite di 50 km orari prescritto in via generale dall’art. 142 C.d.S., comma 1.
3) I motivi di ricorso appaiono fondati.
Il controricorso (pag. 2) da atto e conferma che è incontroverso che, dopo l’intersezione, erano posti il rilevatore automatico di velocità e, successivamente, il segnale di divieto (art. 115, e art. 116, lett. e, del Regolamento n. 495/92) che prescriveva il limite massimo di velocità.
Dunque il rilevamento con apparecchiatura elettronica è avvenuto prima che il segnale fosse ripetuto.
L’art. 104, comma 2, del Regolamento stabilisce che: “Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonchè quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale”.
L’art. 119 del regolamento disciplina “i segnali che indicano la fine di un divieto” e al punto b) “il segnale fine limitazione di velocità”.
Prevede che detto segnale “Deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale fine limitazione di velocità deve essere usato il segnale limite massimo di velocità indicante il nuovo limite”.
Nel caso di specie, poichè è pacifico che era stata superata un’intersezione e che non era stato ripetuto il segnale, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se la strada percorsa fosse soggetta, per tipologia, al limite di 90 km orari, come dedotto in ricorso, o ad altro limite adeguatamente segnalato, come dedotto dalle difese del Comune.
Va infatti ritenuto che la mancanza della ripetizione del segnale poteva indurre il conducente a credere che la riduzione del limite di velocità disposta prima dell’intersezione fosse venuta meno, giacchè il coordinamento tra l’art. 119, e l’art. 104 del Regolamento è da formulare nel senso che il limite di velocità imposto da un segnale cessi, per effetto del segnale di fine del limite (tesi sostenuta dal Comune nelle sue difese), solo se ci si trova in presenza di un tratto di strada continuo.
Per contro, stando a quanto previsto dal Regolamento, la presenza di intersezione fa ritenere che la limitazione, imposta in relazione alla presenza dell’intersezione stessa, venga meno dopo il superamento dell’incrocio, giacchè dopo di esso dovrebbe esservi un nuovo cartello limitatore, secondo la previsione dell’art. 104; in mancanza di tale nuovo cartello, rivive la prescrizione generale relativa al tipo di strada.
Ciò non vale, secondo l’art. 104, per i segnali a validità zonale, che non necessitano di ripetizione.
4) I giudici di merito non hanno però accertato la eventuale sussistenza di questa peculiare situazione, nè, come detto, hanno preso in considerazione la argomentazione fattuale, esposta in controricorso, circa l’inclusione del tratto stradale in zona centro abitato e la connessa segnalazione, verificando la corrispondenza al vero di quanto in proposito dedotto in controricorso.
Trattasi di accertamenti di merito che sono sottratti ai poteri del giudice di legittimità e che dovranno essere esperiti in sede di rinvio, previa verifica della tempestiva introduzione in giudizio, in fase di merito, delle risultanze e delle deduzioni ora invocate dal Comune (v. Cass. 8892/09).
Alla luce dell’accoglimento della tesi interpretativa sostenuta dal ricorrente, viene chiarita la questione relativa all’onere probatorio, su cui il giudice di appello ha incentrato la motivazione.
Il tribunale ha verificato l’esistenza di un verbale di infrazione, che è in astratto sufficiente, in difetto di idonea prova contraria, a dar prova della sussistenza degli estremi di fatto per irrogare la sanzione (Cass. 25844/08; 17355/09).
Il tribunale ha però fondato la pronuncia di rigetto dell’appello in relazione alla persistenza del limite di velocità di 50 km orari, limite che, secondo la ricostruzione dei fatti offerta concordemente dalle parti (assenza del segnale di limite velocità dopo l’intersezione), era da riconsiderare in ottica più complessa, dovendosi interpretare il disposto di cui all’art. 104 nel senso della insussistenza, di regola, del limite stesso qualora il segnale non venga ripetuto dopo l’intersezione, contrariamente a quanto affermato dal Comune e ritenuto dal giudice di primo grado.
4.1) Erano pertanto irrilevanti le argomentazioni svolte in sentenza di appello in ordine al funzionamento degli apparecchi rilevatori.
Erano invece erronee le considerazioni relative alla prova dell’insussistenza del limite di velocità di 50 km orari: in base alla ricostruzione dei fatti su cui le parti concordano (si veda ancora il p.3 supra e la argomentazione del Comune sub 1.1) risultavano provati i fatti su cui si fonda la tesi di parte ricorrente, disattesa dalla sentenza di primo grado, che il giudice di appello ha confermato.
Il secondo motivo di ricorso, chiarito con la memoria depositata in vista dell’udienza, è da ritenere fondato in questi limiti.
5) Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
La cognizione va rimessa al tribunale di Locri in diversa composizione, affinchè riesamini l’appello attenendosi al seguente principio di diritto:
“Poichè, ai sensi dell’art. 104 Reg. codice della strada, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione stessa viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non venga ribadita da nuovo apposito segnale; in mancanza di tale nuovo segnale, rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Locri, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2014
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