Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 2 ottobre 2013, n. 22567
Fatto e diritto
Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., nel procedimento civile iscritto al R.G. 5316 del 2012: “Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato, confermando la pronuncia di primo grado, la querela di falso, proposta dalla ricorrente in ordine a due documenti prodotti da F..M. , convenuto nella causa avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della cessione di quote della s.r.l. “i due Torrenti” promossa dall’alienante B. nei confronti dell’acquirente. I documenti erano i seguenti:
Quietanza di pagamento delle somme di L. 90.000.000 in data 12/6/1993; L. 100.000.000 e L. 900.000 in data 27/7/1993; “Atto e d’accordo definitivo” del 26/7/1993.
Nel giudizio principale la B. aveva richiesto il pagamento di L. 293.000.000 portati da vaglia cambiari a firma del convenuto nonché interessi e risarcimento del danno mentre il M. aveva opposto di aver corrisposto oltre il dovuto sulla base della ricostruzione di una complessa vicenda contrattuale, ripetutamente modificata, fondata sulla cessione complessiva delle quote per un prezzo di L. 600.000.000, comprendente gli oneri per il ripianamento delle passività, rivelatasi particolarmente elevate. Alla luce della quantificazione del saldo finale, fondato sui bilanci di esercizi o della società, sottoposta ad amministrazione giudiziaria, era emersa, secondo il convenuto, la sua posizione creditoria verso la cedente. Tale ricostruzione era radicalmente contestata dalla B. che riteneva di non aver ricevuto il corrispettivo pattuito, peraltro convenzionalmente determinato senza considerare le perdite di esercizio. Il giudizio principale veniva interrotto per il decesso del M. e riassunto nei confronti degli eredi. Partecipavano al giudizio tra gli altri la s.r.l. Edilpitti in qualità di cessionaria delle quote in questione.
I documenti erano stati impugnati di falso per alterazione del loro contenuto in quanto non proveniente né concordato con la querelante, la quale ne contestava radicalmente la veridicità, osservando come fosse evidente l’opera di rimaneggiamento progressiva cui erano stati sottoposti non con il suo assenso.
La Corte d’Appello ha rigettato la querela osservando quanto segue Ha escluso la nullità della sentenza per il mancato intervento obbligatorio del pubblico ministero, in quanto emerso per tabulas che il p.m. era stato avvisato dell’instaurazione del procedimento incidentale, risultando irrilevante alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la sua effettiva partecipazione. Del pari ininfluente la mancata apposizione della sottoscrizione del p.m. sui documenti impugnati in quanto essi erano già sotto sequestro e non vi era alcun dubbio sulla loro identificazione;
Il documento contenente la quietanza di pagamento è stato impugnato perché ritenuto privo di senso e perché la querelante ha dichiarato di non aver mai rilasciato una dichiarazione di tale tenore senza però affermare di aver firmato un foglio in bianco. La non veridicità del documento è stata fondata sulla deposizione del teste Mu. , su alcuni documenti e su altre circostanze quali la successiva proposizione del sequestro di quote e la mancata restituzione dei titoli cambiari da parte del M. . La Corte d’Appello ha ritenuto che l’inattendibilità del teste Mugnai sia stata ampiamente motivata nella sentenza di primo grado, essendo risultato che quest’ultimo avesse sottoscritto un atto d’identico tenore al M. , che le altre circostanze abbiano evidenziato la situazione di confusione nei rapporti tra le parti ma non siano decisive; che i documenti e le risultanze delle indagini penali non abbiano evidenziato circostanze favorevoli alla querelante ed infine che la perizia eseguita dal consulente P. nel procedimento penale non risulti prodotta dalla parte. In conclusione è stata ritenuta non provata la falsità di tale atto sottoscritto dalla querelante, del quale non si lamentano alterazioni nella stesura;
Il documento denominato “atto e accordo definitivo “non è risultato alterato nella parte dattiloscritta nella quale la ricorrente afferma di non avere altro a che pretendere per qualsiasi ragione a fronte della cessione avvenuta delle quote salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 4) e 5) relativamente al conguaglio credito mutuo. Poiché la querelante ha contestato la veridicità della parte interpolata a penna la Corte d’Appello ha ritenuto che fino alla data dell’atto la situazione rappresentata nel documento fosse veritiera sui rapporti debito credito delle parti. Peraltro, ha sottolineato la Corte che l’oggetto del giudizio incidentale è esclusivamente l’accertamento della falsità dei documenti impugnati e non l’effettiva situazione creditoria della ricorrente o l’accertamento di truffe ordite ai suoi danni con conseguente in conferenza delle risultanze delle indagini degli organi inquirenti penali. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.C. affidandosi ai seguenti motivi:
Con il primo motivo viene censurata la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme sull’intervento del pubblico ministero ex art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., dovendosi ritenere necessario a pena d’invalidità del procedimento e della sentenza la partecipazione effettiva dell’organo pubblico alla luce di una corretta interpretazione della norma in questione;
Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di violazione dell’art. 1362 cod. civ. per non essere stati, i documenti impugnati, letti alla luce di tutti gli atti e comportamenti delle parti. Così operando il giudice ne avrebbe rilevato con facilità la falsità e l’incongruità. Aggiunge, al riguardo, la ricorrente che i predetti documenti sono stati integralmente impugnati di falso e non solo per le parti indicate dal giudice di secondo grado.
Con il terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata: 1) per non aver adeguatamente valutato la circostanza riportata dal consulente tecnico d’ufficio secondo la quale il secondo documento impugnato sarebbe stato redatto non in modo contestuale ma, per l’ultima parte, dopo aver estratto dalla macchina da scrivere il foglio sul quale si stava scrivendo. Tale elemento di fatto, correlato con le ragioni dell’impugnazione di falso e con l’ampia documentazione dimessa in atti, avrebbe fornito decisivo riscontro in ordine all’alterazione del predetto documento;
2) per aver affermato erroneamente che la parte querelante non aveva indicato quale fosse il testo alterato del documento recante le quietanze di pagamento, laddove la consulente della Procura della repubblica nel procedimento penale aveva affermato che l’alterazione era possibile in quanto le parole dattiloscritte non erano allineate e che la sottoscrizione di S.G. (coniuge della querelante) risultava apocrifa; 3) per aver ritenuto irrilevante il mancato possesso delle cambiali in capo al M. ; 4) per non aver considerato la totale incongruità del documento recante l’atto e accordo definitivo dopo le aggiunte a mano del M. ; 5) per non aver valutato come attendibile la deposizione del teste Mugnai nonostante le deduzioni difensive della parte; 6) per aver mal valutato il furto dei documenti subito dalla ricorrente, e la circostanza del sequestro delle quote richiesto dalla querelante, nonché l’accertata capacità del M. di alterare i testi dattiloscritti, ampiamente dimostrata con documenti ed istanze istruttorie disattese; 7) per l’omesso esame di atti rilevanti delle indagini penali ed in particolare della relazione dei Carabinieri, dalla quale sarebbero emerse discrepanze tra i documenti custoditi dai cessionari delle quote delle società e quelli in possesso della ricorrente; 8) sulla non veridicità della circostanza relativa al deposito della relazione del consulente P. , invece in atti; con il quarto motivo viene dedotta la violazione dei principi del giusto processo dal momento che uno dei giudici del Collegio il Dr. R. aveva in precedenza deciso su un’istanza di sequestro prospettata dalla ricorrente.
Ha resistito con controricorso la s.r.l. Edilpitti.
Il primo e l’ultimo motivo di ricorso sono infondati. In ordine al primo, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “Al fine dell’osservanza delle norme che prevedono l’intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso, a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell’art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l’invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l’attività ritenuta opportuna”; ciò esclude la nullità della consulenza tecnica d’ufficio per assenza del P.M. all’udienza di conferimento dell’incarico e per la conseguente omissione della sua firma sul documento oggetto di querela“.(Cass.25722 del 2008). In ordine all’ultimo, le ipotesi di astensione obbligatoria ex art. 51 n. 4 cod. proc. civ. non possono essere fatte valere come motivo di nullità della sentenza in sede di gravame se non tempestivamente formulata l’istanza di ricusazione, non attenendo ad un vizio relativo alla regolare costituzione del giudice. (Cass. 10900 del 2010; 12029 del 2004).
Il complesso ed articolato motivo attinente al vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. è invece manifestamente inammissibile, mirando esclusivamente ad ottenere un riesame dei fatti non consentito in sede di legittimità. Deve sottolinearsi, al riguardo, come la Corte d’Appello abbia ampiamente argomentato su tutti i punti indicati nel motivo fornendo una valutazione delle circostanze di fatto e delle emergenze istruttorie opposta a quella prospettata dalla parte ricorrente ma senza lacune argomentative o incongruenze logiche. Peraltro il richiamo alla necessità di limitare l’esame e l’accertamento giudiziale alla corrispondenza alla verità dei documenti impugnati è del tutto coerente con la natura del giudizio incidentale di querela di falso. Il sindacato del giudice non può estendersi alla ricostruzione della volontà delle parti peraltro richiesta sulla base di elementi diversi dal contenuto dei documenti, riguardanti un assetto economico patrimoniale di forte complessità. La medesima valutazione d’incensurabilità riguarda il raffronto tra le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta in sede di querela di falso e le altre riguardanti procedimenti diversi. Quando, come nella specie venga ampiamente spiegata la ragione dell’adesione alla consulenza d’ufficio, svolta nel giudizio, non è necessaria la giustificazione puntuale relativa all’esame di tutti gli altri documenti, soprattutto se, oltre a tale valutazione la sentenza prenda posizione con motivazione adeguata e coerente sul complesso del materiale probatorio selezionando quello che ritiene decisivo così come indicato dal costante orientamento della Corte di Cassazione. (Cass. 17477 del 2007).
Ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto; Il Collegio, condividendo il rilievo formulato dal ricorrente in memoria, esamina il secondo di ricorso, non trattato dalla relazione, per il resto integralmente condivisibile, osservando che il quarto motivo è stato esaminato unitamente al primo e disatteso alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il secondo motivo risulta in parte inammissibile in parte manifestamente infondato. È inammissibile nella parte in cui sostanzialmente reitera la richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, questa volta “alla luce della volontà delle parti ex art. 1362 cod. civ., trascurando che anche l’interpretazione della volontà negoziale concorre a costituire il nucleo della decisione di merito, insindacabile in sede di legittimità. (ex multis Cass. 1754 del 2006; 1178 del 2007). Risulta manifestamente infondato nella parte in cui censura la limitazione dell’esame da parte del giudice del merito ad alcune parti dei documenti impugnati senza considerare, da un lato, che non può invocarsi genericamente la falsità di un intero documento senza specificarne attraverso l’esame analitico del suo contenuto le ragioni della non corrispondenza al vero, dall’altro che la Corte d’Appello ha coerentemente con il sindacato da svolgere, utilizzato alcuni indici rivelatori dell’infondatezza della querela, fondandosi sulle specifiche contestazioni di parte.
Si condivide infine per il resto la relazione depositata, la quale, in ordine al terzo motivo non risulta scalfita dalle osservazioni, sostanzialmente riproduttive del ricorso, contenute nella memoria. Al rigetto segue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, in favore della parte contro ricorrente.
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