Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 11 giugno 2014, n. 13287
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12034/2013 proposto da:
(OMISSIS) A RL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di NAPOLI (OMISSIS) UFFICIO CONTROLLI;
– intimate –
avverso la sentenza n. 326/46/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 16/10/2012, depositata il 25/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
La Corte:
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12034/2013 proposto da:
(OMISSIS) A RL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di NAPOLI (OMISSIS) UFFICIO CONTROLLI;
– intimate –
avverso la sentenza n. 326/46/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 16/10/2012, depositata il 25/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 444/03/2011 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso di ” (OMISSIS)” – ed ha cosi’ confermato l’intimazione di pagamento per IRES-IVA 2001 adottata sulla premessa dell’omesso pagamento di cartelle esattoriali notificate in data 26.09.2005.
La predetta CTR ha motivato la decisione (per quanto ancora qui rileva) evidenziando che la parte resistente aveva contestato la documentazione prodotta dall’Ufficio e relativa alla prova dell’avvenuta notifica delle cartelle, perche’ in fotocopia, ma il “disconoscimento” delle fotocopie doveva considerarsi inutile ed inconferente, perche’ assolutamente generico, atteso che le argomentazioni della predetta parte erano rivolte “piu’ che alla contestazione delle fotocopie prodotte dalla controparte, a negare che le fotocopie possano assumere efficacia probatoria”, e cio’ in contrasto con il disposto dell’articolo 2719 cod. civ.. Ed invece, per quanto la relata di notifica fosse stata depositata in fotocopia, il suo esame induceva a ritenere che la notifica della cartella fosse regolare, per essere avvenuta presso la sede della societa’, a mani di (OMISSIS), addetto alla ricezione, che aveva sottoscritto per ricevuta.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, oltre alla reiterazione di motivi di appello rimasti assorbiti.
L’Agenzia ed (OMISSIS) non si sono difese.
Il ricorso – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’articolo 376 c.p.c. – puo’ essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’articolo 2719 cod. civ.) la ricorrente-dopo avere evidenziato di avere espressamente eccepito, sia in primo grado che in appello che la cartella esattoriale non risultava notificata e che, a fronte di detta eccezione, la parte pubblica si era limitata a depositare (in fotocopia) la sola matrice della notifica – si duole del fatto che il giudicante abbia applicato erroneamente l’articolo 2719 cod. civ. e non invece l’articolo 2712 cod. civ., a mente del quale essa parte ricorrente aveva contestato “la fotocopia della matrice depositata, sia in ordine alla sua intrinseca capacita’ di essere prova, sia in ordine alla completezza del suo valore probatorio, relativamente al fatto che non fosse accompagnata anche dalla copia della cartella esattoriale asseritamente notificata”, per quanto la Concessionaria avesse obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente, a mente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 4.
Il motivo appare infondato e se ne propone il rigetto.
La parte ricorrente va valere -infatti- la sola falsa applicazione della disciplina richiamata dal giudice del merito, il quale pero’ ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale:”L’articolo 2712 cod. civ., parlando di qualsiasi rappresentazione meccanica, e non di riproduzione, si riferisce a riproduzione di fatti e cose e non a copie di scritture, per le quali invece dispone l’articolo 2719, e poiche’ questa norma limita l’efficacia probatoria della copia , che non sia disconosciuta, alla copia fotografica” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1269 del 29/04/1959). E d’altronde, avendo il thema decidendum del giudizio (cosi’ come riassunto nell’ultimo capoverso della ricostruzione in fatto della sentenza impugnata) ad oggetto il raggiungimento della prova dell’avvenuta notifica e l’efficacia probatoria della fotocopia della relata, in difetto della produzione dell’atto oggetto della notifica, e non la pura e semplice omissione del dovere di parte Concessionaria di depositare in giudizio la cartella esattoriale, su richiesta del contribuente, a questo thema il giudicante si e’ debitamente attenuto, evidenziando l’irrilevanza del disconoscimento della copia fotografica.
Sul punto, il giudicante ha fatto corretto governo dei poteri che ad esso la legge conferisce, essendosi adeguato all’insegnamento di legittimita’ secondo cui: “Il disconoscimento della conformita’ di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’articolo 215 cod. proc. civ., comma 2, perche’ mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformita’ all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento e’ prodotto a prendere posizione sulla conformita’ della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (Sez. 3, Sentenza n. 4395 del 04/03/2004; in termini anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6090 del 12/05/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 940 del 05/02/1996) D’altronde, e’ stato anche insegnato che: “Le norme del codice civile sul disconoscimento della conformita’ all’originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente e immediatamente diritti e obblighi, e anche non quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell’apprezzamento di una piu’ complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purche’ essa appaia grave, precisa e concordante” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 659 del 25/01/1999; si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5662 del 13/05/1992). E, nella specie di causa, la produzione della fotocopia oggetto di contestazione era manifestamente rivolta al fine di dimostrare un fatto storico, quale appunto l’avvenuta notifica.
E percio’, non risulta affatto che il giudicante, abbia fatto applicazione di norme non confacenti alla fattispecie dedotta in giudizio.
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di motivazione) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia omesso di provvedere in ordine alla espressa eccezione del difetto di valore probatorio della produzione documentale consistente nella relata di notifica, siccome non accompagnata dalla relativa cartella di pagamento.
La censura ha da considerarsi inammissibilmente formulata.
L’assunto di parte oggi ricorrente non ha invero ad oggetto un fatto storico (controverso e decisivo) ma semmai un principio di diritto afferente alla efficacia probatoria delle produzioni documentali con specifico riferimento alla notificazione di atti provvedimentali. Vuoi che la parte ricorrente intendesse lamentare la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, vuoi che la parte ricorrente intendesse lamentare la violazione o falsa interpretazione di specifiche disposizioni di legge, deve comunque considerarsi inidoneamente identificato l’archetipo del vizio fatto valere.
Non resta – insomma – che concludere nel senso che la sentenza impugnata non merita cassazione e che ricorso puo’ essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza e per inammissibilita’.
Roma, 15 dicembre 2013.
ritenuto inoltre:
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si e’ costituita.
La predetta CTR ha motivato la decisione (per quanto ancora qui rileva) evidenziando che la parte resistente aveva contestato la documentazione prodotta dall’Ufficio e relativa alla prova dell’avvenuta notifica delle cartelle, perche’ in fotocopia, ma il “disconoscimento” delle fotocopie doveva considerarsi inutile ed inconferente, perche’ assolutamente generico, atteso che le argomentazioni della predetta parte erano rivolte “piu’ che alla contestazione delle fotocopie prodotte dalla controparte, a negare che le fotocopie possano assumere efficacia probatoria”, e cio’ in contrasto con il disposto dell’articolo 2719 cod. civ.. Ed invece, per quanto la relata di notifica fosse stata depositata in fotocopia, il suo esame induceva a ritenere che la notifica della cartella fosse regolare, per essere avvenuta presso la sede della societa’, a mani di (OMISSIS), addetto alla ricezione, che aveva sottoscritto per ricevuta.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, oltre alla reiterazione di motivi di appello rimasti assorbiti.
L’Agenzia ed (OMISSIS) non si sono difese.
Il ricorso – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’articolo 376 c.p.c. – puo’ essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’articolo 2719 cod. civ.) la ricorrente-dopo avere evidenziato di avere espressamente eccepito, sia in primo grado che in appello che la cartella esattoriale non risultava notificata e che, a fronte di detta eccezione, la parte pubblica si era limitata a depositare (in fotocopia) la sola matrice della notifica – si duole del fatto che il giudicante abbia applicato erroneamente l’articolo 2719 cod. civ. e non invece l’articolo 2712 cod. civ., a mente del quale essa parte ricorrente aveva contestato “la fotocopia della matrice depositata, sia in ordine alla sua intrinseca capacita’ di essere prova, sia in ordine alla completezza del suo valore probatorio, relativamente al fatto che non fosse accompagnata anche dalla copia della cartella esattoriale asseritamente notificata”, per quanto la Concessionaria avesse obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente, a mente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 4.
Il motivo appare infondato e se ne propone il rigetto.
La parte ricorrente va valere -infatti- la sola falsa applicazione della disciplina richiamata dal giudice del merito, il quale pero’ ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale:”L’articolo 2712 cod. civ., parlando di qualsiasi rappresentazione meccanica, e non di riproduzione, si riferisce a riproduzione di fatti e cose e non a copie di scritture, per le quali invece dispone l’articolo 2719, e poiche’ questa norma limita l’efficacia probatoria della copia , che non sia disconosciuta, alla copia fotografica” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1269 del 29/04/1959). E d’altronde, avendo il thema decidendum del giudizio (cosi’ come riassunto nell’ultimo capoverso della ricostruzione in fatto della sentenza impugnata) ad oggetto il raggiungimento della prova dell’avvenuta notifica e l’efficacia probatoria della fotocopia della relata, in difetto della produzione dell’atto oggetto della notifica, e non la pura e semplice omissione del dovere di parte Concessionaria di depositare in giudizio la cartella esattoriale, su richiesta del contribuente, a questo thema il giudicante si e’ debitamente attenuto, evidenziando l’irrilevanza del disconoscimento della copia fotografica.
Sul punto, il giudicante ha fatto corretto governo dei poteri che ad esso la legge conferisce, essendosi adeguato all’insegnamento di legittimita’ secondo cui: “Il disconoscimento della conformita’ di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’articolo 215 cod. proc. civ., comma 2, perche’ mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformita’ all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento e’ prodotto a prendere posizione sulla conformita’ della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (Sez. 3, Sentenza n. 4395 del 04/03/2004; in termini anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6090 del 12/05/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 940 del 05/02/1996) D’altronde, e’ stato anche insegnato che: “Le norme del codice civile sul disconoscimento della conformita’ all’originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente e immediatamente diritti e obblighi, e anche non quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell’apprezzamento di una piu’ complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purche’ essa appaia grave, precisa e concordante” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 659 del 25/01/1999; si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5662 del 13/05/1992). E, nella specie di causa, la produzione della fotocopia oggetto di contestazione era manifestamente rivolta al fine di dimostrare un fatto storico, quale appunto l’avvenuta notifica.
E percio’, non risulta affatto che il giudicante, abbia fatto applicazione di norme non confacenti alla fattispecie dedotta in giudizio.
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di motivazione) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia omesso di provvedere in ordine alla espressa eccezione del difetto di valore probatorio della produzione documentale consistente nella relata di notifica, siccome non accompagnata dalla relativa cartella di pagamento.
La censura ha da considerarsi inammissibilmente formulata.
L’assunto di parte oggi ricorrente non ha invero ad oggetto un fatto storico (controverso e decisivo) ma semmai un principio di diritto afferente alla efficacia probatoria delle produzioni documentali con specifico riferimento alla notificazione di atti provvedimentali. Vuoi che la parte ricorrente intendesse lamentare la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, vuoi che la parte ricorrente intendesse lamentare la violazione o falsa interpretazione di specifiche disposizioni di legge, deve comunque considerarsi inidoneamente identificato l’archetipo del vizio fatto valere.
Non resta – insomma – che concludere nel senso che la sentenza impugnata non merita cassazione e che ricorso puo’ essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza e per inammissibilita’.
Roma, 15 dicembre 2013.
ritenuto inoltre:
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si e’ costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, la Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, la Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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