CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 10 marzo 2014, n. 5457

 

Fatto e diritto

Ritenuto quanto segue:
p.1. B.M.C. ha proposto ricorso per cassazione contro la Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza n. 52 del 23 marzo 2012, con la quale il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, in accoglimento dell’appello dell’intimata ed in riforma della sentenza pronunciata in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, ha rigettato la domanda che esso ricorrente aveva proposto per ottenere la restituzione dell’importo corrisposto in Euro 0,11 a titolo di i.v.a. alla Telecom sulla spesa di spedizione di alcune fatture, relative al rapporto di somministrazione dell’utenza telefonica con essa corrente.
p.2. Al ricorso, che propone cinque motivi, ha resistito con controricorso l’intimata.
p.3. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite.
p.4. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:
“[…] Il ricorso appare decidibile con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., ponendo alla Corte questioni, di carattere seriale, che Essa ha già recentemente deciso nell’adunanza del 4 luglio 2013.
p.3. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 633, dell’art. 6 comma 1 della L. 31 del 1980 e dell’art. 14 comma 6 delle condizioni generali di abbonamento, nonché contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c..
Il secondo motivo fa valere violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché difetto e/o contraddittoria o omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Il terzo motivo deduce vizio di difetto o di omessa motivazione su punti decisivi della controversia – Insufficiente motivazione di risultanza probatorie (art. 360 n. 5 c.p.c.), nonché violazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Con il quarto motivo si prospetta violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per ragionevole affidamento.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 151 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 274 c.p.c. ed omessa motivazione in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c..
p.4. L’esame del primo, secondo e terzo motivo può procedere congiuntamente perché essi pongono sotto distinti profili censure avverso il ragionamento con cui il Tribunale, pur mostrando di conoscere l’orientamento espresso da questa Corte nella sentenza n. 3532 del 2009, in realtà capofila di numerose altre, sulla questione della sussistenza in capo all’utente, in riferimento all’art. 21 del d.p. n. 633 del 1972 dell’obbligo di corrispondere alla Telecom le spese di spedizione della fattura e sulle sue implicazioni in tema di addebitabilità sul relativo esborso dell’i.v.a., negata ai sensi dell’art. 15, n. 3 di quel d.P.R., dissente dalla soluzione data su quest’ultimo punto, accogliendo – a quel che sembra – la soluzione data alla questione da un parere dell’Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2011, emesso su interpello della stessa Telecom.
Il quinto motivo dev’essere considerato, tuttavia, logicamente prioritario. Esso, infatti, pone una questione di violazione di norma del procedimento, che come tale, rispetto alla decisione impugnata, ha inciso, in ipotesi, prima ch’essa decidesse il merito dell’appello cui si riferiscono il primo, secondo e terzo motivo del ricorso.
p.5. Nel quinto motivo si lamenta che il Tribunale non abbia provveduto alla obbligatoria riunione degli appelli in controversie su questioni identiche a quella oggetto del presente ricorso.
Il motivo – pur essendo esatto che nella specie ricorreva il presupposto della identità delle questioni, cui allude fra l’altro l’art. 151 con quelle poste in altri appelli, di altri utenti, contro sentenze dello stesso Giudice di Pace, trattati e decisi dal Tribunale coevamente – non appare fondato e non può portare alla cassazione della sentenza impugnata sulla base delle considerazioni che la Corte ha svolto nelle ordinanze dalla n. 17517 del 2013 alla n. 17533 del 17 luglio 2013, tutte decise all’adunanza del 4 luglio 2013 e concernenti ricorsi che ponevano la stessa questione.
In esse si è osservato quanto segue: La violazione da parte del giudice di merito, in ipotesi di appello, della norma dell’art. 151 disp. att. c.p.c. (nel testo sostituito dall’art. 19 del d.lgs. n. 40 del 2006 e che è applicabile alla controversia, introdotta successivamente all’entrata in vigore del d.lgs.) non determina alcun vizio della sentenza quale decisione sul merito della controversia, per un verso perché non è sanzionata con la comminatoria di nullità e per altro verso perché non si può reputare che, pur in mancanza di previsione espressa della nullità, quest’ultima possa sostenersi sulla base del principio per cui, al di là della previsione di legge, un atto processuale è nullo, se non presenta i requisiti formali che ne consentano il raggiungimento dello scopo (secondo comma dell’art. 156 c.p.c.).
Infatti, la pronuncia della sentenza senza la riunione agli altri procedimenti caratterizzati da identità delle questioni non determina come conseguenza che la sentenza stessa, quale atto finale del giudizio, sia inidonea al raggiungimento dello scopo di decidere la causa, ma provoca soltanto il rischio che la decisione possa non essere coincidente nella soluzione con quella degli altri procedimenti, così determinando su questioni identiche decisioni contrastanti o dissimili. Questa conseguenza, essendo però estranea al singolo processo e derivando solo dal confronto fra le distinte decisioni e non escludendo affatto che ognuna possa estrinsecare i suoi effetti, non può essere considerata come fattispecie di mancato raggiungimento dello scopo sanzionarle con la nullità.
Né a diversa conclusione nel caso di specie si può pervenire se si ipotizza che ulteriore valore che individua lo scopo della norma dell’art. 151 è quello – emergente dal secondo comma di essa – di assicurare, una volta avvenuta la riunione, che le competenze e gli onorari di avvocato siano liquidati in misura ridotta, tenuto conto che le questioni sono identiche. Non solo questo suppone (anche se la norma non lo dice, ma deve ragionevolmente reputarsi che lo supponga) che il difensore sia il medesimo, ma implicherebbe che il mancato raggiungimento dello scopo sia riferibile solo alla parte della sentenza che liquida gli onorari e, dunque, una impugnazione al riguardo non potrebbe essere svolta sostenendosi, come è accaduto, la nullità della sentenza bensì solo che le spese liquidate sono eccessive e, quindi, a ben vedere una nullità della statuizione sulle spese.
Cosa che, però, il motivo in esame non ha fatto.
In sostanza, (e non rilevando che esista giurisprudenza della Corte, ad esempio, Cass. n. 20207 del 2006, seguita da numerose conformi su casi analoghi, che ritiene inammissibile la deduzione della violazione, con riferimento, però, al testo dell’art. 151 anteriore a quello applicabile, innovato dal d.lgs. n. 40 del 2006 in termini di maggiore cogenza) si può ipotizzare un’incidenza della violazione dell’art. 151 c.p.c. nel testo vigente solo con riferimento alla statuizione sulle spese resa dal giudice che non ha disposto la riunione, dimostrando, però, e sostenendo che, se vi fosse stata la riunione, le spese, in applicazione del criterio del secondo comma dell’art. 151 disp. att. c.p.c., si sarebbero dovute liquidate in misura minore di quella in cui sono state liquidate. E, se del caso, alla cassazione della sentenza riguardo a detta statuizione, può anche seguire una decisione sul merito del carico delle spese, che può essere fatta dalla stessa Corte di cassazione.
Poiché nel motivo non si pone in alcun modo il problema di un’esorbitanza delle spese liquidate a carico della parte qui ricorrente, il motivo dev’essere rigettato.
Per completezza, va rilevato che, se si fosse posto espressamente detto problema oppure se lo si fosse potuto considerare come prospettato implicitamente nella richiesta di cassazione della sentenza per violazione della norma, in quanto comprensiva anche della parte della sentenza rappresentata dalla accessoria statuizione sulle spese (ed a tanto si fosse potuti arrivare nel’esercizio del potere della Corte di intendere la censura prospettata con il motivo in tutte le sue implicazioni), il motivo si sarebbe dovuto comunque rigettare, perché, non avendo parte ricorrente in appello sollecitato la riunione, ai sensi dell’art. 157, terzo comma, si dovrebbe ritenere che abbia dato causa con la sua inerzia all’ipotetica nullità, onde non avrebbe potuto prospettarla come motivo di ricorso per cassazione.
p.6. Il primo, il secondo ed il terzo motivo appaiono infondati.
Le censure con essi svolte hanno già trovato risposta nelle citate ordinanze, nelle quali la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: In tema di rapporto di utenza telefonica fra utente e Telecom, poiché il costo sopportato per l’anticipazione delle spesa sostenuta nei confronti delle Poste Italiane dalla Telecom, per la spedizione della fattura a mezzo del servizio postale, prevista dalle condizioni generali di contratto come costo da addebitare a carico dell’utente, non è, in mancanza di previsione nelle condizioni contrattuali, un’anticipazione eseguita in nome e per conto dell’utente, ma solo un’anticipazione per conto (e nell’interesse) dello stesso, e, dunque, non da luogo alla fattispecie dell’art. 15 n. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, deve ritenersi che la pretesa di rimborso della Telecom verso l’utente riguardo a quanto corrisposto per la spesa di spedizione alle Poste Italiane fa parte della base imponibile ai sensi dell’art. 13 del detto d.P.R., trattandosi di spesa per l’esecuzione della prestazione, con la conseguenza che legittimamente la Telecom ricarica detta spesa dell’i.v.a. e ciò ancorché la Telecom sopporti la spesa di spedizione verso le Poste Italiane in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 n. 16 dello stesso d.P.R..
La sua applicazione, come nei casi di cui alle citate decisioni, comporta soltanto la correzione della motivazione con cui il Tribunale ha accolto l’appello e rigettato la domanda dell’utente.
p.7. Dev’essere, a questo punto, esaminato il quarto motivo.
Vi si lamenta che il Tribunale non abbia compensato le spese del giudizio di appello, nonostante che la prospettazione del ricorrente fosse basata sulla giurisprudenza di cui alla sentenza n. 5332 del 2009 (ed alle altre che l’hanno seguita) ed alcuni motivi di appello si fossero rivelati infondati.
Il motivo, là dove, in buona sostanza, si duole della mancata compensazione delle spese del giudizio di appello, appare (non diversamente da come la Corte ha ritenuto nelle citate decisioni, che pure lo prospettavano) inammissibile, atteso che In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. (Cass. sez. un. n. 14989 del 2005; successivamente: Cass. n. 24892 del 2005; n. 7607 del 2006).
p.8. Conclusivamente, il ricorso dovrebbe essere rigettato”.
p.2. Preliminarmente deve rilevarsi che è priva di fondamento l’eccezione di inammissibilità del controricorso proposta da parte ricorrente nella memoria, sotto il profilo che il medesimo non le sarebbe stato notificato “nel domicilio eletto […] e compiutamente specificato nell’epigrafe del ricorso”.
Va rilevato che nella specie, essendo stato il ricorso notificato nel marzo del 2012, risultava applicabile la norma del secondo comma dell’art. 366 c.p.c., nel testo innovato dall’art. 25, comma 1, lett. i), n. 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 25 è entrata in vigore trenta giorni dopo l’entrata in vigore della stessa legge, cioè – essendo l’entrata in vigore de qua stabilita il 1 gennaio 2012.
Il secondo comma dell’art. 366 nel nuovo testo dispone che “se il ricorrente non ha eletto domicilio i Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”.
Ora, nell’intestazione del ricorso parte ricorrente, o meglio i loro difensori (che si identificano nel “ricorrente” agli effetti della norma del secondo comma dell’art. 366 c.p.c.), ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata e nella memoria parrebbe, dunque, alludersi implicitamente a tale indicazione come individuante il modo ed il luogo in cui doveva eseguirsi la notificazione del controricorso.
Senonché, nella procura rilasciata dalla parte ai due suoi difensori in calce al ricorso, vi è un’espressa elezione di domicilio, che non viene riferita solo alla parte, ma anche ai medesimi, atteso che la dichiarazione è fatta in questo senso: “Eleggo con voi domicilio presso l’Avv. Giulio Di Gioia con studio in Roma alla via Sicilia n. 35”.
Ebbene la successiva sottoscrizione dei due difensori per autenticazione è idonea a confermare l’indicazione del domicilio siccome anche ad essi riferita e, dunque, ebbe il valore di dichiarazione di domicilio fatta dai medesimi.
Ora, la norma del secondo comma dell’art. 366, là dove allude alla indicazione dell’indirizzo di posta elettronica come determinante l’individuazione del luogo delle notificazioni da farsi al ricorrente in cassazione (salve poi le eccezioni di cui all’ultimo comma della norma) in via alternativa – siccome espresso dalla disgiuntiva “ovvero” – all’elezione di domicilio in Roma, deve intendersi nel senso che se il ricorrente indica sia un domicilio in Roma, sia l’indirizzo di posta elettronica e non esprime una sola fra tali indicazioni, il controricorso può essere indifferentemente notificato sia presso il detto domicilio, sia tramite la posta elettronica.
Ne consegue che la resistente ha legittimamente notificato il controricorso, come risulta dall’avviso di ricevimento, nel domicilio eletto.
È appena il caso di rilevare che la notificazione risulta indirizzata al civico n. 235 e non al n. 35 come indicato nella dichiarazione contenuta nella procura, ma parte ricorrente nulla ha osservato al riguardo, nel mentre l’avviso è sottoscritto proprio dall’Avv. Giulio Di Gioia.
Il controricorso è, pertanto, ammissibile sulla base dell’applicazione gradata dei seguenti principi di diritto:
a) “qualora, in mancanza di elezione di domicilio nel testo dell’esposizione del ricorso, nella procura conferita in calce o a margine del ricorso per cassazione la parte dichiari di eleggere domicilio con il suo difensore in Roma, indicando il relativo luogo (nella specie usando l’espressione con voi), si deve ritenere che la sottoscrizione per autenticazione della firma della parte, apposta successivamente dal difensore, esprima l’intento di eleggere domicilio in Roma nel luogo indicato agli effetti del secondo comma dell’art. 366 c.p.c.”;
b) “il secondo comma dell’art. 366 c.p.c., là dove allude alla indicazione dell’indirizzo di posta elettronica come determinante l’individuazione del luogo delle notificazioni da farsi al ricorrente in cassazione in via alternativa — siccome espresso dalla disgiuntiva ovvero – all’elezione di domicilio in Roma, deve intendersi nel senso che, se il ricorrente indichi sia un domicilio in Roma, sia l’indirizzo di posta elettronica e non invece una sola fra tali indicazioni, il controricorso può essere indifferentemente notificato sia presso il detto domicilio, sia tramite la posta elettronica”.
p.3. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.
Nella sua memoria parte ricorrente ignora totalmente le ampie motivazioni svolte nei precedenti di cui ordinanze dalla n. 17517 del 2013 alla n. 17533 del 17 luglio 2013, evocate nella relazione (nonché in altre, fra cui Cass. (ord.) n. 17612 del 2013, massimata dall’Ufficio del Ruolo e del Massimario), all’esito delle quali è stato enunciato il principio di diritto riportato dalla relazione stessa.
Si sollecita, poi, una rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, assumendosi che i detti precedenti si sarebbero posto in contrasto con Cass. n. 3532 del 2009 (e con l’ord. n. 13082 del 2010), ma l’istanza non è accoglibile, non solo in quanto la questione oggetto del contrasto è stata esaminata funditus nelle ordinanza del luglio 2013, là dove la decisione del 2009 non lo aveva fatto se non in modo fuggevole, ma anche in quanto l’orientamento delle decisioni del luglio non è stato più messo in discussione, sicché non si coglie alcuna sussistenza attuale di contrasto.
L’applicazione del principio di diritto evocato dalla relazione giustifica il rigetto del ricorso con mera correzione della motivazione, atteso che il dispositivo di accoglimento dell’appello e di rigetto della domanda della parte qui ricorrente trova giustificazione nell’applicazione del detto principio.
p.4. L’essere stato il ricorso proposto prima dell’affermazione del nuovo orientamento rispetto alla sentenza del 2009 evidenzia gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese, non diversamente di quanto si ritenne nelle decisioni del luglio 2013.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

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