In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 5-ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicche’ non e’ precluso alcun accertamento od attivita’ istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte puo’ produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dal richiamato articolo 640 c.p.c., comma 1
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
sentenza 9 gennaio 2017, n. 223
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25168/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali soci della (OMISSIS) e (OMISSIS) s.n.c. – ora (OMISSIS)di (OMISSIS) (OMISSIS)Rinaldo Reboa (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)Rinaldo Reboa (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS) (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), e quali eredi di (OMISSIS), chiedevano alla Corte d’appello di Torino la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio civile iniziato con citazione notificata nell’ottobre 1993 e definito con sentenza della Corte d’appello di Genova in data 20 novembre 2013;
che il consigliere designato dichiarava inammissibile la domanda non avendo i ricorrenti prodotto la documentazione di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 3, avendo provveduto solo in parte all’invito a produrre loro rivolto;
che avverso questo decreto i ricorrenti proponevano opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 5-ter;
che la Corte d’appello di Torino, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione ritenendo che il nuovo testo della L. n. 89 del 2001, articolo 3, comma 4 e il mancato rinvio alla disciplina di cui agli articoli 737 c.p.c. e segg., impongano alla parte di produrre in copia autentica i documenti ivi specificamente indicati e che i ricorrenti avevano consapevolmente omesso di adempiere al detto onere di produzione;
che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso affidato a due motivi;
che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 3, dolendosi che la Corte d’appello non abbia rilevato un contrasto tra la citata disposizione e la Convenzione EDU, e cio’ in quanto l’articolo 3, come modificato nel 2012, rende senz’altro maggiormente oneroso il compito della parte che intende agire per ottenere l’equa riparazione, ponendosi quindi in contrasto con la disciplina convenzionale e con gli articoli 24, 111 Cost. e articolo 117 Cost., comma 1;
che con il secondo motivo i ricorrenti deducono la incompatibilita’ con la Costituzione del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 55, rilevando che la caducazione della citata disposizione comporterebbe l’accoglimento del ricorso e la riforma della decisione impugnata;
che il ricorso e’ infondato;
che, invero, deve ritenersi incontestato che i ricorrenti neanche nel giudizio di opposizione ebbero a produrre la documentazione della quale il consigliere designato aveva rilevato la mancanza ovvero a sollecitare la concessione di un termine ai fini del completamento della produzione stessa, come consentito dallo stesso articolo 3, attraverso il richiamo dell’articolo 640 c.p.c.;
che, in proposito, questa Corte ha affermato il principio per cui “in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 5-ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicche’ non e’ precluso alcun accertamento od attivita’ istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte puo’ produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dal richiamato articolo 640 c.p.c., comma 1” (Cass. n. 19348 del 2015);
che le censure dei ricorrenti si appuntano, quindi, proprio sulla scelta del legislatore di modificare il procedimento di equa riparazione, strutturandolo in una fase “monitoria” e in una fase a cognizione piena, subordinata alla proposizione della opposizione da parte del ricorrente la cui domanda sia stata rigettata ovvero solo parzialmente accolta o da parte dell’amministrazione tenuta al pagamento dell’indennizzo, per il caso in cui la domanda di equa riparazione sia stata accolta dal consigliere designato;
che in questa scansione procedimentale, tenuto conto del fatto che il decreto monocratico deve essere motivato, ben si giustifica l’onere di produzione della documentazione indicata dalla L. n. 89 del 2001, articolo 3, comma 3, con il temperamento del richiamo ai primi due commi del citato articolo 640 c.p.c., che consente al consigliere designato di indicare alle parti eventuali carenze documentali ovvero alla parte di integrare la detta produzione nel corso del giudizio di opposizione, secondo il principio dianzi richiamato;
che deve quindi escludersi sia che la disciplina in questione sia irragionevole, trovando la stessa fondamento proprio nella scelta del legislatore di articolare il procedimento in una fase che si svolge in assenza di contraddittorio; sia che la stessa renda eccessivamente oneroso l’esercizio del diritto di azione, essendo appunto previsto il correttivo costituito dal richiamo alla disciplina di cui al richiamato articolo 640 c.p.c., come interpretato da questa Corte;
che cio’ che non e’ consentito alla parte che agisce in equa riparazione e’ di rendersi inottemperante alla richiesta di produzione documentale fatta dal consigliere designato o dalla Corte d’appello in composizione collegiale;
che, nella specie, dal provvedimento impugnato e dal tenore delle censure proposte, emerge che la parte ricorrente ha inteso contestare non gia’ l’applicazione fatta da parte della Corte d’appello della disciplina vigente, ma sostenere la illegittimita’ di tale nuova disciplina a fronte di quella precedente che, con l’articolo 3, comma 5, consentiva alla parte di sollecitare il giudice dell’equa riparazione ad acquisire atti dal fascicolo del giudizio presupposto;
che, all’evidenza e per le ragioni gia’ esposte, deve escludersi la sussistenza dei denunciati profili di illegittimita’ costituzionale;
che il ricorso va quindi rigettato;
che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’amministrazione intimata svolto effettiva attivita’ difensiva;
che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame e’ considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al Testo Unico approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
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