Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 maggio 2016, n. 10903

Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 26 maggio 2016, n. 10903

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9857-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1103/36/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Piemonte del 17/06/2014, depositata il 02/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA MERIDA.

IN FATTO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1103/36/2014, depositata in data 2/10/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 41 bis e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, comma 5, per maggiori IRPEF, IVA, IRAP ed addizionali dovute, in relazione all’anno d’imposta 2007, a seguito di recupero a tassazione di ricavi non dichiarati, su segnalazione della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, per incongruenze tra l’elenco dei clienti del contribuente, rappresentante di commercio, e quelli dei fornitori dei clienti stessi, e rettifica del reddito d’impresa – confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, non essendosi in ogni caso in presenza di un accertamento sintetico, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 38, ma di un accertamento parziale, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 41 bis, quanto alle imposte dirette, basato sui dati forniti dagli stessi interessati o raccolte dallo stesso Ufficio, alcun impedimento procedurale era posto per quest’ultimo. Inoltre, il contribuente puo’ richiedere un confronto per tutelare la propria posizione, contestando la fondatezza delle informazioni raccolte dall’Ufficio e, nella specie, anche il giudizio, lo stesso non ha posto in discussione la fondatezza della pretesa, eccependo soltanto vizi formali dell’atto impositivo.
A seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 41 bis e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, L. n. 212 del 2000, articoli 5, 6, 7, 10 e 12, articoli 3, 24 e 97 Cost., articoli 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’UE, avendo la C.T.R. omesso di considerare come, da un complesso di norme e principi, disciplinanti il rapporto tra Fisco e contribuente, emerga l’esigenza di rispetto di un principio generale di contraddittorio endoprocedimentale, operante anche nelle procedure di accertamento parziale e di rettifica delle dichiarazioni contemplate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 41 bis e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54.
Con il secondo motivo, il ricorrente svolge quindi un vizio di omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la C.T.R. ha fondato la sua decisione sulla qualificazione dell’accertamento, parziale e non sintetico, non considerando che esso appellante aveva, nel ricorso, censurato la violazione del principio generale del contraddittorio.
2. La prima censura e’ fondata nei sensi di cui appresso.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto (Cass. 24823/2015): “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidita’ dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, ‘obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentali, pena l’invalidita’ dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidita’ dell’atto, purche’, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealta’ processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalita’ di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali e’ stato predisposto”.
Le Sezioni Unite hanno quindi precisato le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente “in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attivita’ imprenditoriale o professionale del contribuente, valutati il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 1 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attivita’ commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”, ad operazioni, cioe’, che costituiscono categorie d’intervento accertativo dell’Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 52, comma 1, richiamato, in tema di imposte dirette dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, e, in materia di imposta di registro, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 53 bis, ipotesi tutte “caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarita’, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali.
Nella specie, non e’ contestato, in questa sede, che si verteva in ipotesi di controllo fiscale eseguito a seguito di acquisizione documentale, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 41 bis e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, e non, in ogni caso, a seguito di “accesso, ispezione, venfico’ presso il domicilio del contribuente. Con riguardo poi all’IVA, il contribuente deve allegare che, a fronte del mancato rispetto del principio del contraddittorio endo-procedimentale, effettivamente “in mancanza di tale irregolarita’, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”.
La Commissione si e’ limitata ad affermare che il contribuente avrebbe potuto chiedere “un confronto” con l’Ufficio e che lo stesso si e’ “limitato”, anche in sede giurisdizionale, “a proporre questioni di illegittimita’”).
Il motivo, riguardo all’IVA, va accolto.
In particolare, dovra’ essere valutata, in sede di rinvio, quanto alle contestazioni, presenti nell’avviso di accertamento, concernenti l’IVA, la cd. prova di resistenza (sopra richiamata) eventualmente allegata dal contribuente, in relazione all’eccepita violazione del principio del contraddittorio per i cd. tributi armonizzati.
3. La seconda censura, implicante vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5 nuova formulazione (essendo stata pubblicata la decisione impugnata nel 2014), e’ inammissibile, stante la mancata indicazione del fatto decisivo (diverso da questione di puro diritto), oggetto di discussione tra le parti, in relazione al quale vi sarebbe stato omesso l’esame da parte della C.T.R..
4. Nel ricorso, il contribuente solleva profili di illegittimita’ costituzionale della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, per violazione del principio di uguaglianza ex articolo 3 Cost. nonche’ del canone di ragionevolezza intrinseca ex articolo 97 Cost. e del diritto di difesa ex articolo 24 Cost., anche in riferimento all’articolo 111 Cost..
La questione e’ manifestamente infondata.
Come evidenziato, invero, dalla stessa sentenza n. 24823/2015 delle Sezioni Unite, il dato testuale della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, univocamente tendente alla limitazione della garanzia del contraddittorio procedimentale alle sole “verifiche in loco”, e’ da ritenersi “non irragionevole”, in quanto giustificato dalla peculiarita’ stessa di tali verifiche, “caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli; peculiarita’ che giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali; siffatta peculiarita’, differenziando le due ipotesi di verifica (“in loco” o “a tavolino”), giustifica e rende non irragionevole il differente trattamento normativo delle stesse, con conseguente manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalita’ con riferimento agli articoli 3 e 97 Cost..
Ne’ una questione di costituzionalita’, sempre con riferimento all’articolo 3 Cost. puo’ porsi per la duplicita’ di trattamento giuridico tra “tributi armonizzati” e “tributi non armonizzati, atteso che, come anche in tal caso evidenziato dalla su menzionata sentenza n. 24823/2015, l’assimilazione tra i due trattamenti e’ preclusa in presenza di un quadro normativo univocamente interpretabile nel senso dell’inesistenza, in campo tributario, di una clausola generale di contraddittorio procedimentale.
L’affermata insussistenza, nell’ordinamento tributario nazionale, di una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale non viola, inoltre, ne’ l’articolo 24 Cost. ne’ l’articolo 111 Cost., atteso che, come espressamente affermato da questa Corte, nella su richiamata sentenza a sez. unite 24823/2015, le garanzie di cui all’articolo 24 “attengono, testualmente, all’ambito giudiziale”, ne’ l’articolo 111 Cost., in quanto il giudizio tributario, pur nella sua particolarita’, e’ comunque rispettoso del principio della c.d. “parita’ delle armi”, giacche’, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale sancito dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7, il potere di introdurre in giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, compete non solo all’Amministrazione finanziaria, che tali dichiarazioni abbia raccolto nel corso d’indagine amministrativa, ma, altresi’, con il medesimo valore probatorio, al contribuente.
Quanto poi principi di diritto affermati da questa Corte a Sezioni Unite nelle sentenze nn. 19667 e 19668 del 2014, in tema di iscrizione d’ipoteca su beni immobili, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, le stesse Sezioni Unite, nella sentenza successiva a 24823/2015, gia’ sopra richiamata, hanno chiarito, con riguardo proprio ai suddetti precedenti del 2014, che va escluso il riconoscimento di una generalizzata espansione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, quale espressione di un principio immanente all’ordinamento nazionale ed a quello Europeo, in quanto detto riconoscimento e’ “rimasto fuori dall’ambito del principio di diritto propriamente enucleabile dalle pronunzie medesime”, stante il tema specifico in concreto affrontato (le iscrizioni ipotecarie Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77, per l’appunto).
5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame. In particolare, dovra’ essere valutata, in sede di rinvio, quanto alle contestazioni, presenti nell’avviso di accertamento, concernenti l’IVA, la c.d. prova di resistenza (sopra richiamata) eventualmente allegata dal contribuente, in relazione all’eccepita violazione del principio del contraddittorio per i c.d. tributi armonizzati.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, limitamento al primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione.

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