Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 24 maggio 2016, n. 10708

Nella valutazione dello stato di abbandono, ai fini della dichiarazione di adottabilità, il giudice non può limitarsi a valutare le risultanze della C.T.U. ma deve tener conto di tutti i fatti emersi nel corso del giudizio e sottoposti al contraddittorio delle parti

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 24 maggio 2016, n. 10708

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) (p.e.c. (OMISSIS)) e (OMISSIS) (p.e.c. (OMISSIS)), e con loro elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS), p.e.c. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato dalla tutrice avv. (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), la quale sta in giudizio personalmente con richiesta di comunicazioni e notifiche al fax n. (OMISSIS) o all’indirizzo p.e.c. (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA; AVV. (OMISSIS) CURATRICE SPECIALE DEL MINORE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 820/2014 della Corte d’appello di Brescia depositata il 18 giugno 2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 gennaio 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per i ricorrenti l’avv. (OMISSIS), per delega;
udito per la tutrice controricorrente l’avv. (OMISSIS), per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale per i minorenni di Brescia con sentenza del 4 febbraio 2014 dichiaro’ lo stato di adottabilita’ del minore (OMISSIS), nato il (OMISSIS), figlio del sig. (OMISSIS) e della sig.ra (OMISSIS).
La Corte d’appello ha respinto il gravame dei genitori, che chiedevano revocarsi la dichiarazione di adottabilita’ e disporsi l’affidamento del bambino al padre, con le opportune forme di sostegno alla genitorialita’ ritenute necessarie, e in subordine l’affidamento alla famiglia di appoggio.
La Corte ha confermato la sussistenza dello stato di abbandono del minore accertata dal Tribunale, osservando, sulla scorta degli accertamenti – e in particolare della consulenza tecnica di ufficio – svolti nel giudizio di primo grado, che gli appellanti risultavano del tutto inadeguati alla funzione genitoriale: la madre perche’ tossicodipendente e incapace di prendersi cura di altri data la sua instabilita’ emotiva e suoi limiti personali; il padre perche’ privo delle capacita’ minime necessarie per garantire la crescita del figlio, avendo una personalita’ povera di principi, con stile di vita trasgressivo e incapacita’ di fornire un modello positivo al figlio. Un altro suo figlio, (OMISSIS), di 26 anni, aveva descritto come altamente negativo il comportamento del padre, che quando aveva 14 anni gli aveva offerto di tirare cocaina; sua figlia (OMISSIS), di 14 anni, aveva ricordato che, quando aveva 12 anni, doveva prendersi cura del padre ubriaco, che rimaneva in piedi in uno stato di semincoscienza; la stessa sorella Stefania si era vista costretta a chiedere l’intervento degli operatori sociali per aver trovato il piccolo (OMISSIS) piangente mentre i genitori erano alterati dall’uso di alcool. Ne’ e’ credibile – ha osservato la Corte – che il (OMISSIS) possa recuperare capacita’ che ha dimostrato di non possedere per cosi’ lungo tempo delegando ad altri l’onere della cura dei propri figli. In una situazione siffatta – ha concluso – non e’ concepibile un affidamento del bambino al padre, ne’ sarebbe corretto procedere con affidamenti eterofamiliari, che dovrebbero continuare sine die, mentre l’istituto dell’affidamento a terzi e’ volto a sanare situazioni temporanee e rimediabili.
I sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. Il tutore provvisorio del minore, nominato a suo tempo dal Tribunale per i minorenni, ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti.
I ricorrenti deducono di avere, con l’atto di appello, fatto presente che il 5 febbraio 2014 era stata reinviata al Tribunale per i minorenni, da parte del Servizio tutela minori, una relazione datata 14 ottobre 2013, non pervenuta al primo invio, della quale il Tribunale non aveva potuto tener conto avendo gia’ emesso la propria sentenza il 4 febbraio.
Tale relazione riferiva di fatti ulteriori, non presi in considerazione dalla Corte d’appello, basatasi sulla sola consulenza tecnica di ufficio. In particolare riferiva della situazione del minore dopo il suo inserimento, il 26 agosto 2013, nella famiglia di appoggio (coniugi (OMISSIS)) dando atto che la sig.ra (OMISSIS) (affidataria) “riferisce che il sig. (OMISSIS) e’ corretto e puntuale e restituisce che effettivamente c’e’ un buon legame tra padre e figlio (…) che il bambino e’ sereno sia quando va dai genitori che quando rientra da loro”.
Nell’unita relazione dell’assistente sociale in data 5 novembre 2013, inoltre, si aggiungeva che “il (OMISSIS) dai controlli sia delle urine per l’uso di sostanze che del sangue per l’uso di alcool, risulta negativo”. Circostanza che – evidenziano i ricorrenti – va valutata assieme alla relazione 24 ottobre 2013, gia’ agli atti, con cui il SERT riferiva alla consulente tecnica di ufficio che il (OMISSIS) era risultato negativo sin dal 5 ottobre 2011 all’esame delle urine e che dal 23 gennaio 2012 si sottoponeva spontaneamente a controlli bisettimanali per cocaina e alcool.
Nell’ulteriore relazione del 5 febbraio 2014 l’assistente sociale riferiva poi che “i rapporti tra la famiglia (OMISSIS) ed il (OMISSIS) sono sereni, quest’ultimo si pone nei confronti della famiglia di appoggio correttamente”; “il bambino ha fatto riferimento ad episodi che denotavano il forte attaccamento per entrambi i genitori, la valenza positiva che la presenza dei genitori ha rappresentato e rappresenta per lui sotto il profilo relazionale. Il 10.12.2013 la signora (OMISSIS) e’ entrata presso la comunita’ per tossicodipendenti di Gottolengo (BS)”; onde gli operatori concludevano: “riteniamo che l’attuale situazione, ossia la permanenza presso la famiglia (OMISSIS), possa essere per (OMISSIS) adeguata e tutelante”.
Con l’atto di appello – deducono ancora i ricorrenti – si richiamava l’ulteriore relazione in data 24 febbraio 2014, inviata sempre in data successiva alla sentenza di primo grado, con la quale gli operatori chiedevano un incontro urgente al Giudice relatore per discutere la decisione presa “poiche’ il bambino ha avuto rapporti con i genitori fino all’arrivo della sentenza, lo stesso e’ molto legato alla madre e al padre, che nomina e cerca spesso; la madre sta svolgendo un percorso terapeutico positivo, il padre sta adeguatamente seguendo le indicazioni degli operatori manifestando sempre un affetto sincero verso il figlio”. La difesa degli appellanti aveva infine prodotto – prosegue il ricorso – la dichiarazione del nonno paterno di disponibilita’ ad occuparsi del nipote, con l’ausilio della governante assunta a tempo pieno, e la relazione 16 marzo 2014 della responsabile della comunita’ terapeutica in cui era ricoverata la madre del minore, in cui si leggeva che ella “si mostra motivata al percorso ed al cambiamento di stile di vita. In particolare si rivela presente, propositiva e responsabile nello svolgimento delle mansioni durante i colloqui esprime contenuti e vissuti della propria storia che hanno contribuito ad alimentare fragilita’ emotive gestite negli ultimi anni attraverso l’uso di cocaina. Si lascia guidare nell’esplorazione di tali fragilita’ e aderisce alle proposte terapeutiche finalizzate ad incrementare competenze sane ed adulte di gestione delle stesse… manifesta significativa motivazione ad occuparsi del figlio e la disponibilita’ a collaborare con i servizi per riacquistare la potesta’ genitoriale”.
In definitiva – osservano i ricorrenti – con l’atto di appello erano stati sottoposti alla Corte di merito e al contraddittorio elementi di fatto non adeguatamente valutati dal Tribunale per i minorenni, o non valutati affatto essendone stato il Tribunale informato in ritardo, elementi da cui risultava, in definitiva:
– che il padre del minore si era sempre sottoposto ai controlli delle urine (ai fini del riscontro dell’uso di sostanze stupefacenti) ed ematici (ai fini del riscontro dell’uso di sostanze alcooliche), tutti risultati costantemente negativi sin dal 5 novembre 2011;
– il miglioramento della situazione, con una maggiore consapevolezza e collaborazione del padre, dopo la collocazione del bambino presso la famiglia di appoggio;
– che il bambino non aveva, anche dopo la tragica scomparsa della nonna, manifestato alcun segno di disagio ed era sereno e con un rapporto stretto e armonioso con i genitori;
– che il nonno paterno, il quale durante la malattia della moglie aveva negato la propria disponibilita’ ad occuparsi del nipote, aveva poi manifestato tale disponibilita’ ed aveva assunto una governante che lo aiutasse nella gestione familiare (conviveva con una figlia affetta da sindrome di Down);
– che la madre del minore era entrata in una comunita’ terapeutica – sia pure con ritardo rispetto alle prescrizioni del Tribunale per i minorenni – sin dal 10 dicembre 2013, ottenendo referenze positive per quanto riguarda sia l’affrancamento dalla dipendenza che la maturazione e la crescita personale.
Tali fatti, concludono i ricorrenti, sono stati ignorati dalla Corte d’appello, che non li ha esaminati, tanto da affermare, erroneamente, che la ricorrente si era risolta ad entrare in comunita’ soltanto dopo l’emissione della sentenza di primo grado.
2. – Il motivo e’ fondato, atteso che i fatti riferiti nelle relazioni menzionate nel ricorso effettivamente non sono stati esaminati dalla Corte d’appello, non risultando dalla motivazione della sentenza, che fa riferimento essenzialmente della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado. Si tratta di fatti, altresi’, non solo ritualmente sottoposti al contraddittorio mediante l’atto di appello, ma anche tali che, se considerati nel loro complesso, ben potrebbero portare a una diversa valutazione circa la sussistenza dello stato di abbandono del minore.
3. – Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, attinenti rispettivamente all’assenza di prova del disagio del bambino e alla necessita’ dell’accertamento di un danno per il medesimo (secondo motivo), nonche’ alla omessa pronuncia sulla domanda subordinata di affido familiare presso la famiglia (OMISSIS) e sulle istanze istruttorie degli appellanti (terzo motivo).
4. – Per effetto dell’accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, affiche’ questi prenda in esame i fatti indicati dai ricorrenti, come risultanti dagli atti richiamati nel ricorso e citati sopra al 2. Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

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