Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 3 maggio 2013 n. 19189[1]
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 maggio 2013 n. 19190[1]
L’abuso richiesto per la configurazione dei reati di “concussione” (art. 317 cp) e di “induzione indebita” (art 319 quater, cp) non può essere sic et simpliciter identificato, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla recente novella legislativa, nella indebita richiesta di denaro o di altra utilità, rivolta dal pubblico ufficiale al privato, poiché la mera ‘sollecitazione’ in tal senso, ancorché reiterata, si sviluppa comunque attraverso forme comportamentali inidonee a determinare quella condotta costrittiva propria del primo modello sopra indicato – che, pur non eliminandola del tutto, incide gravemente sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo – ed integra, di norma, nel caso sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione punito dall’art. 322, commi terzo e quarto, cp, e, se accolta, quello di corruzione consumata, punito dall’art. 318, o, rispettivamente, dall’art 319 cp.
Sotto altro, ma connesso profilo, anche la condotta induttiva prevista per la configurabilità della diversa ipotesi delittuosa prevista dall’art 319 quater, cod. pen., così come introdotta dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, richiede un quid pluris consistente nella esigenza che la medesima attività sollecitatrice sia preceduta o accompagnata da uno e più atti che costituiscono estrinsecazione del concreto abuso delle qualità o del potere dell’agente pubblico.
Con la sentenza subito precedente, la n. 19189/2013, la Cassazione invece aveva stabilito che il nuovo art. 318 cp., invero, lungi dall’abolire, in tutto o in parte, la punibilità delle condotte già previste dal vecchio testo dell’articolo, ha al contrario determinato un’estensione dell’area di punibilità, in quanto ha sostituito alla precedente causale del compiendo o compiuto atto dell’ufficio, oggetto di ‘retribuzione’, il più generico collegamento, della ‘dazione o promessa di utilità’ ricevuta o accettata, all’esercizio (non temporalmente collocato e, quindi, suscettibile di coprire entrambe le situazioni già previste nei due commi del precedente testo dell’articolo) delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, così configurando, per i fenomeni corruttivi non riconducibili all’area dell’art. 319 una fattispecie di onnicomprensiva ‘monetizzazione’ del munus pubblico, sganciata in sé da una logica di formale sinallagma e idonea a superare i limiti applicativi che il vecchio testo, pur nel contesto di un’interpretazione ragionevolmente estensiva, presentava in relazione alle situazioni di incerta individuazione di un qualche concreto comportamento pubblico oggetto di mercimonio.
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