La massima
In tema di nesso di causalità, è potenzialmente viziata da contraddittorietà, e deve pertanto essere annullata con rinvio, la sentenza priva di adeguata motivazione con riferimento alla ricostruzione del grado di autonoma determinazione della persona offesa nell’accettare la verificazione dell’evento di morte. Per poter accertare eventuali profili di responsabilità penale, occorre infatti verificare se l’intervento dell’imputato abbia costituito concausa dell’evento o sia consistito soltanto in un’occasione per la realizzazione di un risultato che comunque si sarebbe prodotto anche in altre circostanze, e cioè a prescindere dall’azione del soggetto agente.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V
SENTENZA 9 novembre 2012, n. 43736
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza della Corte d’Assise di Firenze del 05/12/2008, S.M. veniva condannato alla pena di anni nove di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per il reato di cui agli artt. 586 e 589 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 575 cod. pen., commesso esercitando abusivamente in Firenze la professione medica pur essendo privo di diploma di laurea e di abilitazione ed operando in particolare quale sedicente terapeuta omeopatico, inducendo nell’ambito di detta attività I..C. , affetta da carcinoma duttale infiltrante, ad abbandonare il protocollo chemioterapico e radioterapico propostole ed a sottoporsi a terapie omeopatiche consistenti essenzialmente nella somministrazione di dosi massive di vitamina C, e provocando in tal modo recidiva del carcinoma mammario con metastasi epatiche, che cagionava il (OMISSIS) la morte della C. .
Con la stessa sentenza la Corte d’Assise d’Appello di Firenze dichiarava non doversi procedere nei confronti dello S. in ordine al reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen., commesso del (OMISSIS) in danno di I..B. inducendolo a sottoporsi a cure omeopatiche ed a sospendere le terapie prescrittegli per la fibrosi polmonare e l’insufficienza respiratoria, segnatamente la somministrazione di ossigeno, e cagionandogli scompenso cardiaco con malattia durata almeno settanta giorni e pericolo di vita.
Quanto in particolare al reato di danno della C. , la Corte territoriale dava atto che quest’ultima non aveva subito alcuna costrizione ad accettare le cure praticate dall’imputato, ma ravvisava la sussistenza di un rapporto concausale fra la condotta contestata e la morte della vittima nell’aver lo S. sfruttato il pressante desiderio di maternità della donna, prospettandole una terapia che, a differenza di quella tradizionale, non era incompatibile con una gravidanza, e nell’aver in tal modo rafforzato la volontà della C. di abbandonare i protocolli ufficiali.
2. L’imputato ricorrente deduce i seguenti motivi.
2.1. Nullità della sentenza impugnata in conseguenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio, e degli atti conseguenti, a seguito dell’omessa disposizione degli accertamenti documentali e testimoniali richiesti al pubblico ministero dalla difesa dell’imputato con memoria depositata il 22/04/2005 a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, e dalla stessa difesa non esperibili in quanto da eseguirsi presso enti e strutture pubbliche che opponevano il rispetto della normativa sulla privacy.
Il ricorrente censura le argomentazioni della sentenza impugnata sulla mancanza di un obbligo di completezza delle indagini e sull’avvenuta acquisizione delle prove in sede dibattimentale, osservando in particolare che quest’ultima circostanza comunque non sanava il pregiudizio arrecato all’imputato, per effetto della violazione del dovere del pubblico ministero di ricercare anche le prove favorevoli a quest’ultimo, con l’impossibilità di predisporre una compiuta difesa per l’udienza preliminare e di avvalersi della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato.
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen. per il reato di lesioni in danno del B. . Il ricorrente censura il mero richiamo della sentenza impugnata alla decisione di primo grado sull’insussistenza di una prova positiva di innocenza dell’imputato e l’omessa valutazione di elementi dai quali risultava che la somministrazione di ossigeno al B. non aveva subito significative riduzioni che non fossero già state consentite dai medici curanti, e che il peggioramento delle condizioni di salute del B. si verificava dopo notevole periodo di tempo dal presunto abbandono delle terapie tradizionali, essendone pertanto possibile la derivazione da altre cause.
2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato in danno della C. ed in particolare alla sussistenza del rapporto di causalità fra il decesso di quest’ultima e la condotta contestata. Il ricorrente lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata nel riconoscimento del rapporto causale, nonostante la riconosciuta mancanza di costrizione della persona offesa nell’accettazione della terapia praticata dall’imputato, e l’apoditticità delle affermazioni della Corte territoriale sul rafforzamento della volontà della C. in tal senso, in contrasto con risultanze processuali dalle quali emergeva che la donna aveva maturato un’autonoma determinazione di anteporre alla propria salute quella del nascituro, interrompendo cure che non le avrebbero consentito di portare a termine la gravidanza.
2.4. Violazione di legge nella mancata declaratoria di estinzione del reato in danno della C. per prescrizione. Il ricorrente deduce a questo proposito l’irrilevanza della contestata recidiva ai fini del computo del relativo termine massimo per il reato di cui sopra, in quanto colposo, e per il reato di cui all’art.348 cod. proc. pen., del quale era stata dichiarata la prescrizione già in primo grado.
Considerato in diritto
1. Il motivo di ricorso relativo alla dedotta nullità dell’avviso della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti è infondato.
Come già osservato in più occasioni da questa Corte (Sez. 5, n. 17690 del 25/03/2005, Cucci, Rv.232147; Sez. 1, n. 16908 del 09/04/2009, Brancate Rv.243171), la legge non contempla alcuna sanzione di nullità per il caso in cui il pubblico ministero non disponga gli ulteriori accertamenti richiesti dall’imputato, a seguito della ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell’art.415 bis, comma terzo, cod. proc. pen.. La nullità della richiesta di rinvio a giudizio è in primo luogo espressamente prevista dall’art.416, comma primo, cod. proc. pen., con riferimento all’avviso di conclusione delle indagini preliminari ed agli adempimenti successivi, solo laddove lo stesso avviso sia omesso, ovvero, qualora l’imputato abbia chiesto di essere interrogato, il pubblico ministero non abbia emesso nei suoi confronti l’invito a presentarsi per rendere detto interrogatorio. Significativamente, il citato comma terzo dell’art.415 bis cod. proc. pen. prevede specificamente, a quest’ultimo proposito, il dovere del pubblico ministero di procedere all’interrogatorio richiesto dall’imputato; mentre, a fronte della previsione in detto comma della facoltà dell’imputato di presentare memorie, produrre documenti, depositare atti di investigazione difensiva e chiedere, oltre all’interrogatorio, l’espletamento di indagini, il successivo comma quarto si limita all’imposizione di un termine per il compimento di tali indagini “quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell’indagato, le dispone”. Il tenore di questa locuzione, che richiama una connotazione meramente eventuale dell’esecuzione delle indagini richieste, ed il raffronto con la disposizione, viceversa categorica, in ordine all’obbligo del pubblico ministero di provvedere positivamente sulla richiesta di interrogatorio dell’imputato, fanno ben comprendere come il giudizio sull’utilità delle indagini sia rimesso ad una vantazione discrezionale del pubblico ministero; il che per un verso giustifica la mancanza di una specifica previsione di nullità per il caso in cui le indagini non siano effettuate, e per altro esclude la sussistenza di qualsiasi nullità di ordine generale per l’eccepita violazione di diritti della difesa, considerato che il dovere del pubblico ministero di ricercare anche gli elementi favorevoli all’imputato si coniuga necessariamente con il potere dello stesso organo d’accusa di valutare se le indagini proposte siano realmente utili a tale scopo, ferma restando la possibilità per la difesa di far acquisire gli elementi di prova nella sede propria del contraddittorio dibattimentale, circostanza nella specie peraltro realizzatasi. Né può essere lamentato il pregiudizio per la facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio abbreviato, posto che la ritenuta incompletezza della prova trova in questa prospettiva adeguato rimedio processuale nella possibilità che la richiesta del rito alternativo sia subordinata ad Integrazioni probatorie, costituendone anzi il necessario presupposto (Sez. 2, n.43329 del 18/10/2007, Mirizzi, Rv.238833; Sez. 6, n. 11558 del 23/01/2009, Trentadue, Rv.243063).
2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo alla mancata assoluzione dell’imputato, ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., per il reato di lesioni in danno del B. .
Occorre premettere che, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare una sentenza di assoluzione solo laddove i presupposti della stessa emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, rendendo la decisione riferibile alla dimensione della constatazione piuttosto che a quella della valutazione (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274).
Orbene, l’insussistenza di siffatto presupposto veniva congruamente motivata dalla Corte territoriale sulla base delle conclusioni del perito in ordine alla derivazione della malattia del B. dalla sospensione dei trattamenti medici tradizionali. I rilievi difensivi, oggi riproposti dal ricorrente nel riferimento alle deposizioni dei testi Ci. , F. e L. sulla riduzione delle somministrazioni di ossigeno prescritte al B. già nell’ambito della terapia precedente e sul raffronto quantitativo di tali somministrazioni con quelle avvenuta in costanza del rapporto con l’imputato, nonché alla cartella clinica ed alla deposizione del redigente T. sulla prossimità del peggioramento delle condizioni di salute del B. rispetto al ricovero dello stesso, risultano esaminati dai giudici di merito; i quali, con argomentazione immune da vizi logici, riconducevano gli effetti probatori di tali acquisizioni, a fronte del citato dato peritale, alla dimensione del dubbio sulla sussistenza del nesso causale fra la condotta dell’imputato e l’evento, ma non a quella della positiva constatazione dell’insussistenza di tale rapporto. Coerentemente veniva pertanto esclusa la ricorrenza della causa di proscioglimento nel merito.
3. È invece fondato il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato in danno della C. .
Nella sentenza impugnata si premetteva che alla C. , dopo un intervento chirurgico di asportazione di un nodulo al seno nel settembre del 1998 e la successiva rilevazione istologica di un carcinoma, veniva indicata una cura consistente in un blando trattamento chemioterapico, una serie di applicazioni radiologiche locali ed una terapia ormonale della durata di cinque anni, con prospettiva di guarigione nella misura del 98% a fronte di una probabilità di recidiva della neoplasia del 75% in caso di mancata effettuazione di dette terapie; che la C. , avendo appreso che tali protocolli avrebbero comportato per diversi anni l’impossibilità di una gravidanza, si poneva alla ricerca di una cura alternativa, aderendo infine alla terapia proposta dell’imputato, il quale le garantiva che la stessa avrebbe avuto gli stessi effetti di quella tradizionale senza gli effetti collaterali anche per un’eventuale gravidanza; e che il successivo peggioramento delle condizioni della parte offesa induceva la donna ad interrompere il rapporto con l’imputato quando ormai la stessa era incinta. Ciò posto, la Corte territoriale dava atto che la C. non subiva alcun costringimento, nel senso proprio del termine, all’accettazione della cura dello S. e all’abbandono di quella ufficiale, e che la stessa era in larga misura consapevole dei rischi derivanti da quest’ultima scelta; ma osservava altresì che l’imputato, prospettando un’alternativa che avrebbe consentito la gravidanza, veniva incontro al forte desiderio di maternità della C. e ne rafforzava in tal modo l’atteggiamento psicologico nella decisione di seguire la terapia non tradizionale, ed in tal modo poneva in essere una concausa dell’evento letale che derivava da questa decisione.
Questa motivazione, nella sostanziale ammissione della riferibilità dell’evento ad una scelta volontaria, autonoma e, quanto meno con riguardo alla dimensione dei rischi connessi, consapevole della persona offesa, contiene evidentemente un dato di potenziale contraddittorietà, laddove a questa ammissione fa seguire l’affermazione del sussistere comunque un’incidenza causale della condotta dell’imputato su quell’evento. Il superamento di questa possibile contraddizione è affidato dai giudici di merito all’argomento del contributo che l’imputato avrebbe dato, in termini di persuasività della propria proposta, alla formazione della volontà della C. ; contributo i cui effetti dovrebbero essere misurati tenendo conto, come particolarmente rilevato nella sentenza di primo grado e sinteticamente richiamato in quella impugnata, di una condizione di fragilità psicologica della donna, condizionata dal desiderio procreativo e tale da rendere in conclusione determinante l’influenza dell’offerta dello S. sulla decisione della vittima.
Tale argomento tocca un tema di estrema delicatezza teorica, ossia quello della ravvisabilità di un rapporto causale penalmente rilevante fra la condotta e l’evento laddove quest’ultimo sia conseguenza di una decisione libera ed autodeterminata della persona offesa, e pertanto detta rilevanza penale dipenda dall’individuazione di un nesso eziologico di analoga significatività fra i comportamenti umani del soggetto agente e del soggetto passivo. Il problema è evidentemente quello della possibilità o meno di qualificare la condotta dell’imputato, nella situazione descritta, come concausa piuttosto che come mera occasione della verificazione dell’evento; possibilità che, riconosciuta in casi giurisprudenziali determinati e peraltro diversi da quello oggi trattato (v. sez. 4, n.2675 del 23/01/1990, Cavalieri, Rv. 183479 per il caso della responsabilità del detentore di un’arma da fuoco per l’omicidio colposo commesso da un minore esplodendo nei confronti di un coetaneo un colpo con l’arma stessa, lasciata incustodita), ha suscitato notevoli perplessità nella dottrina penalistica in ragione della difficoltà di concepire una continuità nel collegamento causale in presenza di un comportamento volontario del soggetto passivo che appare, in quanto tale, di per sé sufficiente a determinare l’evento.
Anche in considerazione di questa problematicità, l’affermazione della sussistenza del rapporto di causalità in una situazione quale quella in esame esige un’approfondita valutazione sull’esatta collocazione del discrimine che nel caso concreto divide le condotte causalmente efficienti da quelle che costituiscono mera occasione di una verificazione di un evento interamente riconducibile al comportamento della persona offesa. A tale scopo risulta determinante un’altrettanto esaustiva analisi controfattuale, che risponda ad un ineludibile quesito: se cioè l’evento si sarebbe ugualmente verificato in assenza della condotta dell’imputato. Risposta da ritenersi soddisfacente, secondo i noti principi affermati da questa Corte (Sez. U, Sentenza n.30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv.222138), solo laddove possa essere conseguita in termini di elevata credibilità razionale. Tanto presuppone a sua volta un’accurata definizione dell’effettiva incidenza nella vicenda della condotta dell’imputato e di quella volontariamente posta in essere dalla persona offesa; per la quale risulta in particolare indispensabile una ricostruzione del grado di autonoma determinazione di quest’ultima nell’accettare la verificazione dell’evento in conseguenza del proprio comportamento, che consenta di verificare se tale livello decisionale fosse o meno tale da ridurre l’intervento dell’imputato ad occasione per la realizzazione di un risultato che comunque si sarebbe prodotto anche in altre circostanze.
Orbene, proprio quest’ultimo, essenziale passaggio risulta in primo luogo omesso nel percorso motivazionale della sentenza impugnata. La Corte territoriale, in termini peraltro sostanzialmente non dissimili dalla decisione di primo grado, dava conto genericamente del formarsi di un’autonoma volontà della C. di non seguire la terapia ufficiale per perseguire l’intento di conciliare la cura con la possibilità di portare a termine la gravidanza. Ma, come lamentato del ricorrente, ometteva di valutare analiticamente in questa prospettiva gli elementi specificamente indicati nell’atto di gravame che qui si discute, quali la testimonianza del medico N. per cui la parte offesa sosteneva una visita presso l’Istituto dei tumori di XXXXXX in epoca in cui la stessa aveva già conosciuto l’imputato, le deposizioni dei familiari sulla manifestazione della ferma volontà della C. di non essere menomata nelle sue capacità procreative per effetto della chemioterapia e le dichiarazioni del teste G. per le quali la persona offesa, dopo aver interrotto il rapporto con lo S. , ometteva di riprendere la cura tradizionale ancora per un consistente periodo di tempo, recandosi a consulto dal Prof. Ca. ben tre mesi dopo tale interruzione e quando la gravidanza era ormai iniziata.
Il risultato immediato di questa omissione è la mancata determinazione, in base a tutti i dati disponibili, dell’intensità della volontà della C. di non pregiudicare la gravidanza anche a discapito della cura della propria patologia, ove incompatibile con questo progetto; del punto, in altre parole, fino al quale la persona offesa era disposta a spingersi, sottraendosi alle cure tradizionali, pur di ottenere quel risultato.
Ulteriore conseguenza della descritta carenza motivazionale, decisiva ai fini della questione posta con il motivo di ricorso in esame, è la mancanza, nella decisione della Corte territoriale, del giudizio, che si è visto invece essere fondamentale ai fini dell’accertamento sul nesso causale, su cosa sarebbe avvenuto se la C. non avesse avuto la possibilità di incontrare l’imputato e di vedersi offrire quella che appariva come un’alternativa praticabile alla terapia ufficiale, idonea ad evitarne gli effetti pregiudizievoli per la sospirata gravidanza. Giudizio che del resto, per quanto detto, presuppone quell’individuazione del grado di determinazione della persona offesa che si è visto non essere stata effettuata o, quanto meno, non essere stata condotta in base ad un esame dell’intero contesto della vicenda, integrato anche dagli elementi indicati dalla difesa e non specificamente valutati.
4. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Assise di Firenze, per nuovo esame in relazione ai segnalati difetti motivazionali.
A tale esito non osta l’ulteriore motivo di ricorso relativo alla mancata declaratoria di estinzione del reato in danno della C. per prescrizione, che deve essere rigettato in quanto infondato. Il termine prescrizionale, per effetto della contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, circostanza ad effetto speciale, è pari ad anni sette e mesi dieci, aumentato ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. in relazione alla menzionata recidiva ad anni tredici e giorni ventotto, e per sospensioni della durata di giorni sette in primo grado e giorni sessantuno in secondo grado ad anni tredici, mesi due e giorni ventotto, con scadenza pertanto al 09/05/2015. Correttamente si è tenuto conto a tal fine della recidiva. Il reato di cui all’art.586 cod. pen., pur essendo punito a titolo di colpa, presuppone infatti un reato doloso (Sez. 2, n.323 del 20/10/1998 (14/01/1999), Scurato, Rv.212265), nella specie quello di cui all’art.348 cod. pen.; irrilevante essendo che detto reato, separatamente considerato, sia stato nella specie dichiarato prescritto.
Sulla richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile si provvedere al definitivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, limitatamente al capo B, ad altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.
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