La massima

In tema di bancarotta semplice documentale, è punito il comportamento omissivo del fallito che non ha tenuto le scritture contabili.

La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all’imprenditore dall’art. 2214 c.c.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori; peraltro, l’obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l’azienda non ha formalmente cessato l’attività, anche se manchino passività insolute; esso viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 14 novembre 2012, n. 44454

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 7-7-2011 il GIP presso il Tribunale di Trieste, richiesto di decreto penale di condanna, dichiarava non doversi procedere a carico di G.F. per il reato ascrittole ai sensi dell’art.217, co. 2 L.F. (perché quale amministratore della SOCINI Soc.COOP. dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Trieste con sentenza del 22-12-2009-non teneva i libri e le scritture contabili come da rubrica, fatto acc. il (omissis)) — con formula perché il fatto non sussiste.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il PM deducendo:

-carenza di motivazione.

Al riguardo rilevava che il GIP aveva escluso la sussistenza del reato ritenendo erroneamente che dagli atti emergesse che le scritture contabili erano state regolarmente tenute fino al 31-12-2007, data nella quale la società aveva sospeso da tempo l’attività, che non aveva ripreso sino al 3-7-2008.

Diversamente il ricorrente evidenziava che dalla relazione del commissario liquidatore e dalle informazioni rese dal medesimo era emerso che solo fino al 31-12-2006 erano state tenute le scritture contabili, mentre per l’anno 2007, era stato tenuto il libro giornale.

In base a tali rilievi il requirente, deduceva violazione di legge, e chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Osserva in diritto

La Corte rileva che il ricorso è dotato di fondamento.

Invero la sentenza di cui si tratta risulta viziata dalla dedotta violazione di legge. Infatti, il Giudice procedente ha erroneamente ritenuto di dovere escludere la configurabilità del reato previsto dall’art. 217 comma 2 – RD.16 marzo 1942, n. 267, in base all’assunto che i libri e le scritture contabili della società risultavano regolarmente tenuti sino al 31.12.2007, avendo la società già da tempo sospeso la propria attività.

Invero, secondo quanto stabilito da questa Corte, con sentenza Sez. 5, 17.4.2000, n. 4727, ed altre conformi (Sez. 5, 30.9.2005, n. 35168-), in tema di bancarotta semplice documentale, è punito il comportamento omissivo del fallito che non ha tenuto le scritture contabili. — Inoltre si è affermato che “la fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all’imprenditore dall’art. 2214 c.c.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori; peraltro, l’obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l’azienda non ha formalmente cessato l’attività, anche se manchino passività insolute; esso viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese” — RV215985 – Per tali motivi il ricorso è meritevole di accoglimento, e va pronunziato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Gli atti devono essere rimessi al Tribunale di Trieste – Ufficio GIP, per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste – Ufficio GIP. per il prosieguo.

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