La massima
1. Il segreto di Stato può essere opposto solo dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio; esso è posto a tutela di interessi squisitamente pubblici, correlati alla sicurezza, alla indipendenza, al prestigio, appunto, dello Stato. E se i fatti coperti da tale segreto non possono essere rivelati alla autorità giudiziaria, ovviamente non possono essere rivelati neanche al giornalista. Al giornalista è consentita, nei confronti del giudice o del PM, la opposizione del solo segreto professionale; ma tale opposizione semplicemente lo legittima a non rivelare la fonte della notizia di cui egli sia venuto in possesso, ma non garantisce certamente la rispondenza al vero della notizia stessa. Se tale fonte è un (infedele) funzionario dello Stato, il giornalista, appunto, può tutelarlo (e, indirettamente, tutelare la sua futura attività professionale), opponendo il segreto (professionale, non di Stato), ma, così facendo, assume il rischio derivante dalla impossibilità di provare la notizia che ha diffuso.
2. Quando il cronista riporta il contenuto di un documento “ufficiale”, la verità della notizia si esaurisce nella rispondenza tra l’articolo giornalistico e il contenuto del documento stesso, senza che sia richiesto che il giornalista accerti che il documento rispecchi il vero; tuttavia la corrispondenza del narrato all’accaduto deve essere controllabile da parte del giudice, o almeno, deve essere controllabile l’attività di verifica messa in atto dal giornalista. Non può bastare la parola di quest’ultimo, né la generica indicazione della fonte. Se la fonte è un documento, esso deve essere ostensibile, altrimenti il processo (che è attività di accertamento) risulterebbe del tutto inutile.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V
SENTENZA 8 marzo 2013, n. 10964
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di A.M. e di D.B.F. in riferimento ai reati loro rispettivamente ascritti; ha dichiarato i due predetti responsabili ai fini civili dei fatti loro rispettivamente addebitati e li ha conseguentemente condannati in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile L.A. , danni da liquidarsi in separata sede, assegnando alla predetta parte una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, nella misura di Euro 20.000. I due imputati sono anche stati condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio.
2. A. è imputato del delitto di cui all’articolo 595 cp e 13 legge 47/48, perché, nel corpo dell’articolo intitolato “venerdì di odio in alcune moschee – … un’azione opportuna”, pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera il giorno 30 novembre 2003, riportava, attribuendole all’imam della moschea di …, L.A. , espressioni che questi negava di aver pronunziato, espressioni relative al fatto che “sarebbe lecito massacrare gli occidentali, ma non i musulmani..,i recenti attentati di … non sono riconducibili alla jihad perché i mujaheddin di Al Qaeda non ammazzano donne e bambini, ma sono opere della C.I.A., volte ad accrescere nell’opinione pubblica occidentale il rancore verso gli islamici. Gli infedeli distorcono forzatamente i riferimenti alla jihad, che sono insiti nel Corano e che fanno parte della sua divulgazione, per incriminare gli imam e colpevolizzare le comunità islamiche… gli attacchi contro gli invasori angloamericani in Iraq e in Afghanistan sono da ricondurre alla jihad difensiva, perché rispettano i dettami coranici”, così offendendo la reputazione del L. , attribuendogli fatti determinati a lui non riferibili.
3. D.B. , in quanto direttore del predetto quotidiano, è imputato del delitto di cui all’articolo 57 cp.
4. Il primo giudice (Tribunale di Milano, in composizione monocratica) aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di A. per l’esistenza del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 cp; aveva assolto il D.B. perché il fatto non costituisce reato. In particolare, il Tribunale, preso atto del fatto che il giornalista aveva dichiarato di aver attinto la notizia oggetto dell’articolo del 30 novembre 2003 da fonti dei servizi segreti, aveva disposto, ai sensi dell’articolo 507 cpp, l’audizione di un funzionario appartenente detti servizi, il quale – tuttavia – aveva opposto il segreto di Stato.
4.1. Quanto al direttore del giornale, il primo giudice aveva ritenuto che allo stesso non potesse essere mossa alcuna censura con riferimento alla sua attività di controllo e vigilanza.
5. Il giudice di secondo grado, viceversa, ha ritenuto che A. non abbia correttamente esercitato il diritto di cronaca, in quanto non aveva verificato la fondatezza della notizia che aveva pubblicato, atteso che, per parte sua, l’imam L. , nella querela presentata alle competenti autorità, aveva sempre negato di aver pronunciato le frasi che gli erano state attribuite e aveva anche indicato fonti testimoniali e documentali per comprovare il suo assunto.
6. Ricorre per cassazione il difensore di entrambi gli imputati, deducendo le seguenti censure.
6.1. In favore di A. – violazione di legge, in particolare degli articoli 51 e 59 cp, 21 Cost., 202 comma III cpp e carenze dell’apparato motivazionale.
Innanzitutto, non corrisponde al vero (e integra il vizio di travisamento della prova) il fatto che la Procura della Repubblica di Ancona avrebbe aperto un procedimento penale a carico di L. in conseguenza dell’articolo comparso sul (OMISSIS) e avrebbe quindi chiesto e ottenuto l’archiviazione del procedimento. In realtà, come confermato da due appartenenti alle forze di polizia della predetta città, era stato lo stesso imam a consegnare una videocassetta contenente un suo sermone; la consegna era stata effettuata alle locali forze di polizia, perché verificassero la assenza di qualsiasi espressione di odio verso il mondo occidentale, in genere, e l’Italia, in particolare. Sta di fatto che il predetto sermone effettivamente non conteneva alcuna espressione del genere di quelle sopra indicate, ma non conteneva nemmeno alcun riferimento al Ramadan, pur essendo stato, secondo le dichiarazioni del L. , pronunziato nel periodo dell’anno in cui cade la predetta festività islamica. È dunque lecito ipotizzare che si tratti di una allocuzione che nulla ha a che fare con i fatti di causa e in relazione alla quale, ovviamente, l’autorità giudiziaria anconetana ha disposto l’archiviazione, non ravvisando alcun estremo di reato.
Neanche ha pregio l’argomento, speso nella motivazione della sentenza di secondo grado, in base al quale i servizi segreti, in presenza di estremi di reato avrebbero dovuto notiziare la competente Procura della Repubblica. L’assenza di tale iniziativa, secondo il giudice di appello, starebbe a testimoniare che in realtà L. non avrebbe pronunziato le frasi che A. gli attribuisce.
A ben vedere, però, le frasi attribuite al querelante sono certamente forti, ma non superano i limiti della libertà di espressione religiosa e quindi non integrano estremi di reato. Tanto premesso, deve ritenersi che fosse diritto del giornalista difendersi provando la verità del fatto, vale a dire la corrispondenza fra quanto pubblicato e quanto contenuto nei documenti dei servizi segreti ai quali egli aveva avuto accesso. L’accertamento di tale verità il giudice di primo grado ha tentato, ma si è dovuto arrestare di fronte alla opposizione del segreto di Stato (confermato dalla presidenza del consiglio dei ministri); egli, dunque, ha assunto il conseguente provvedimento “liberatorio” nei confronti di A. , il quale legittimamente ha inteso non indicare la fonte che gli aveva fornito la notizia, limitandosi a comunicare che detta fonte operava all’interno dei servizi segreti. Il funzionario dei predetti servizi, comparso nel dibattimento di primo grado, ha confermato che il Sisde aveva tenuto sotto controllo i “centri di predicazione” presso i quali gli imam tengono i loro sermoni. Ciò dunque convalida quanto sostenuto dall’imputato circa l’esistenza di documenti custoditi negli uffici dei predetti servizi, documenti attinenti alla attività dei sacerdoti musulmani in Italia. Secondo il giudice di appello, il giornalista non avrebbe svolto alcuna indagine per verificare la credibilità di quei documenti; la laconicità dell’espressione utilizzata in sentenza comporta la problematica interpretazione del pensiero del giudice sul punto; tuttavia sembra potersi desumere che la corte territoriale abbia rimproverato ad A. la violazione del dovere di verificare se effettivamente gli imam citati avessero detto, alla fine del Ramadan, proprio quelle cose che risultavano dai documenti del Sisde. Ebbene, tale assunto si pone in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, in base alla quale, quando un giornalista riporta fedelmente passi di documenti (giudiziari o amministrativi) di cui abbia accertato l’originalità, non ha poi l’obbligo di accertare anche la verità del loro contenuto. Conseguentemente: o si ritiene che i passi riportati nell’articolo sono stati tratti da documenti del Sisde (e allora la condotta del giornalista è scriminata per il legittimo esercizio del diritto di cronaca), ovvero si ritiene che quei passi non sono contenuti in quei documenti, o che i documenti, addirittura, non esistono e allora il fatto è falso e dunque la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca non può operare. Ma che i documenti in questione esistano è stato confermato dal funzionario del Sisde, le cui dichiarazioni non sono state poste in dubbio dal giudice di appello.
L’imputato non poteva far altro che fornire un principio di prova, essendo stati i successivi accertamenti sbarrati dall’opposizione del segreto di Stato, circostanza certamente non addebitabile ad A. . Cosa certa è che, dopo l’11 settembre 2001, le moschee in Italia erano state messe sotto osservazione da parte dei servizi segreti.
6.2. In favore di D.B. – violazione articolo 57 cp e totale difetto di motivazione e comunque sua contraddittorietà, ovvero manifesta illogicità, nella parte in cui, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto che il direttore responsabile abbia commesso il reato addebitatogli.
Il giudice di primo grado aveva evidenziato che il direttore del giornale aveva fatto conto sulla particolare autorevolezza del giornalista e sulla sua specifica conoscenza della materia. A ciò va aggiunta l’impossibilità per il direttore di risalire alle medesime fonti di informazione del giornalista. I limiti del controllo da esercitarsi da parte del direttore di un giornale comportano che lo stesso non è affatto tenuto a ripercorrere le stesse verifiche effettuate dall’articolista. È poi noto che, quando il giudice di secondo grado ritiene di riformare in pejus la decisione sottoposta alla sua cognizione, egli ha obbligo di esibire una motivazione particolarmente penetrante e dettagliata, cosa che, nel caso in esame, certamente non si è verificata. Peraltro, la corte d’appello non ha minimamente preso in considerazione il contesto in cui le informazioni sono state acquisite e la natura della fonte che le ha fornite. Anche le modalità di pubblicazione avrebbero dovuto essere valutate, atteso che la notizia è stata pubblicata su di una pagina del giornale, nella quale erano presenti anche altre notizie di segno opposto, in modo che non fosse accreditata agli occhi del lettore l’opinione che tutti gli imam impersonassero ed esprimessero posizioni oltranziste.
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono infondati e meritano rigetto. I ricorrenti vanno singolarmente condannati alle spese del grado; gli stessi vanno solidalmente condannati al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, spese che si liquidano come da dispositivo.
2. Non può esser dubbio che le frasi attribuite all’imam (frasi che lo stesso ha negato di aver mai pronunziato) connotino in senso negativo la figura di questo religioso, almeno agli occhi del lettore medio italiano. L’attribuzione di dette frasi ha dunque un obiettivo contenuto denigratorio, in quanto vengono riferite al L. posizioni oltranziste, ispirate da fanatismo religioso e costituenti un chiaro invito ai fedeli musulmani a solidarizzare con un’organizzazione terroristica, responsabile di stragi (anche di civili) e di sanguinarie azioni ritorsive, diffusamente giudicate riprovevoli.
2.1. Le parole attribuite al L. , per altro, non è escluso possano integrare gli estremi dei delitti di istigazione a delinquere e apologia di reato (art. 414 commi I e III), perché pronunziate pubblicamente. Evidentemente, poi, non avrebbe certamente dovuto essere il Sisde a valutare la rilevanza penale di tali espressioni, stabilendo se esse per quanto “forti” (per usare i termini adoperati nel ricorso A. ), fossero tali da non superare i limiti della “libertà di espressione religiosa”. Trattasi, ad evidenza, di valutazione che compete alla autorità giudiziaria: dunque il Sisde, se tali espressioni il L. avesse effettivamente pronunziato, bene avrebbe fatto a notiziare la competente Procura della Repubblica.
2.2. Sul punto, dunque, il ragionamento sviluppato dalla corte di appello non è erroneo. Resta il fatto che la Procura anconetana ha ritenuto di non promuovere l’azione penale a carico dell’imam, chiedendo e ottenendo l’archiviazione degli atti relativi. Che l’Organo dell’accusa si sia attivato a seguito della pubblicazione sul Corriere della Sera dell’articolo di A. o perché sollecitata dallo stesso L. , è circostanza che, nell’economia motivazionale della sentenza impugnata, appare neutra, rilevando, viceversa il fatto che – sulla base delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti indicate dal predetto sacerdote e del filmato dallo stesso consegnato – la Procura in questione abbia ritenuto la non presenza di estremi di reato nella condotta del L. e, dunque, abbia presupposto che lo stesso non avesse pronunziato le frasi attribuitegli dal giornalista.
2.3. Tale ricostruzione – operata dal secondo giudicante – dovrebbe essere contrastata, secondo quanto si sostiene nel ricorso e secondo quanto, a suo tempo, ritenuto dal Tribunale di Milano, dal fatto che il giornalista ha indicato – genericamente – la sua fonte nei servizi segreti e che un funzionario del Sisde, comparso in udienza, ebbe a opporre il segreto di Stato. Sembrerebbe dunque, a una prima valutazione, che ci si trovi al cospetto di una situazione alquanto complessa, in quanto la problematica relativa al segreto professionale del giornalista (cfr: ASN 200422397-RV 229396 + ASN 200725755-RV 237431), che ha ritenuto di non indicare nominatim la sua fonte, parrebbe “intrecciarsi” con quella del segreto di Stato, atteso che il funzionario Sisde ha esplicitamente fatto ricorso ad esso.
Così in realtà non è. Il segreto di Stato può essere opposto solo dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio; esso è posto a tutela di interessi squisitamente pubblici, correlati alla sicurezza, alla indipendenza, al prestigio, appunto, dello Stato. E se i fatti coperti da tale segreto non possono essere rivelati alla autorità giudiziaria, ovviamente non possono essere rivelati neanche al giornalista.
Al giornalista è consentita, nei confronti del giudice o del PM, la opposizione del solo segreto professionale; ma tale opposizione semplicemente lo legittima a non rivelare la fonte della notizia di cui egli sia venuto in possesso, ma non garantisce certamente la rispondenza al vero della notizia stessa. Se tale fonte è un (infedele) funzionario dello Stato, il giornalista, appunto, può tutelarlo (e, indirettamente, tutelare la sua futura attività professionale), opponendo il segreto (professionale, non di Stato), ma, così facendo, assume il rischio derivante dalla impossibilità di provare la notizia che ha diffuso.
Così, ovviamente non commette, ad esempio, il reato di false dichiarazioni al PM (art. 371 bis cp) il giornalista che si astenga dal fornire informazioni all’Organo dell’accusa, opponendo – appunto – il segreto professionale in ordine alla indicazione di notizie che potrebbero condurre all’identificazione di coloro che gli hanno riferito fiduciariamente dati e circostanze. Ma, sulla base di tale (autorizzata) reticenza, lo stesso non può poi pretendere che il giudice, per ciò solo, attribuisca il crisma della verità a ciò che il giornalista riferisce avere appreso dalla fonte (che intende legittimamente mantenere riservata).
2.4. Né può aver senso il riferimento al contenuto del documento che A. (sostiene che) avrebbe visionato. Infatti, è certamente vero che, quando il cronista riporta il contenuto di un documento “ufficiale”, la verità della notizia si esaurisce nella rispondenza tra l’articolo giornalistico e il contenuto del documento stesso, senza che sia richiesto che il giornalista accerti che il documento rispecchi il vero; tuttavia la corrispondenza del narrato all’accaduto deve essere controllabile da parte del giudice, o almeno, deve essere controllabile l’attività di verifica messa in atto dal giornalista. Non può bastare la parola di quest’ultimo, né la generica indicazione della fonte. Se la fonte è un documento, esso deve essere ostensibile, altrimenti il processo (che è attività di accertamento, secondo regole predate) risulterebbe del tutto inutile.
2.5. Invero, in tema di diffamazione, se si fa questione di verità della notizia, l’imputato deve poterla provare, ma il giudice deve poterla controllare ed è questo il motivo per il quale non si può invocare l’esimente del diritto di cronaca quando si fa riferimento a una fonte anonima (ASN 199912024-RV 215037), confidenziale o comunque non controllabile (ASN 200131957-RV 219638).
2.5. Rimane (sembra rimanere) la problematica relativa alla opposizione del segreto di Stato e all’effetto “paralizzante” che potrebbe aver spiegato sull’obbligo per il giudice di accertare i fatti; ma detto segreto (e detta opposizione), per essere rilevanti, devono riguardare quella specifica notizia, non genericamente l’identità (o, come nel caso in esame, addirittura, l’esistenza) della fonte. In realtà, nel presente processo, il segreto è stato opposto in radice, non essendo stato consentito al giudice di accertare se il ricorrente avesse effettivamente raccolto notizie presso il Sisde; con la conseguenza che detto giudicante non ha potuto verificare che quanto A. riferiva circa la stessa esistenza della fonte fosse vero. Diverso sarebbe stato il caso se il segreto fosse stato opposto a un quesito avente ad oggetto la rispondenza al vero della condotta concretamente addebitata dal giornalista all’imam L. .
2.6. A. dunque, come correttamente ha ritenuto la Corte di merito, ha attribuito a L. una condotta, con riferimento alla quale non è stato fornito neanche un principio di prova; è risultato provato, anzi, sulla base delle notizie disponibili e delle conseguenti condotte della Procura anconetana, il suo esatto contrario.
3. Quanto al D.B. , il giudice di appello ha evidentemente considerato la assoluta rilevanza della notizia (ulteriormente rilevante per la natura della pretesa fonte). Proprio perché si trattava di notizia riservata e lesiva dell’onore di un personaggio “esponenziale” di una significativa comunità, il direttore del giornale avrebbe dovuto vagliare attentamente il contenuto dell’articolo e, conseguentemente, impedirne la pubblicazione; a maggior ragione, se la fonte del giornalista era destinata a rimanere “coperta”.
Sul punto la sentenza di appello (cfr. pag. 13) motiva adeguatamente e in maniera consequenziale rispetto alla riformata decisione circa la responsabilità del giornalista, sul cui operato proprio il D.B. avrebbe dovuto vigilare.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida cumulativamente in complessivi Euro tremilaottocentoquaranta (Euro 3.840), oltre accessori, secondo legge.
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