Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 30 gennaio 2014 n. 4628[1]
Si legge nella sentenza in commento che l’imputato, nel riferire di un’indagine diretta dal dottor Woodcock nell’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, aveva fornito al lettore informazioni tali da far dubitare della bontà dell’inchiesta perché condotta da un magistrato il cui nome stesso induceva dubbi in quanto la traduzione dall’inglese del suo cognome era assimilabile alla citazione volgare dell’organo sessuale maschile.
Di tutt’altro parere la Suprema Corte, che ha accolto il ricorso di Feltri
Va riconosciuto che l’accenno al significato volgare che, nella lingua inglese, si ricollega ad una delle tante accezioni del termine ‘cock’ (le altre richiamano concetti del tutto neutri: gallo, capo, banderuola, rubinetto) non soltanto è fuori luogo dal punto di vista lessicale, atteso che nella lingua inglese esiste l’intero vocabolo ‘woodcock’, che designa un volatile chiamato in italiano ‘beccaccia’, ma é soprattutto una grave caduta di stile in un pezzo giornalistico che, senza di essa, avrebbe avuto ben altro sapore.
Per la Cassazione in nessun modo possono in ciò ravvisarsi gli estremi del delitto di diffamazione, non concretandosi in quell’infelice accenno alcuna lesione alla reputazione del dottor Woodcock dal punto di vista delle qualità umane e professionali.
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