Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 19 settembre 2014, n. 38591
Ritenuto in fatto
Il difensore di C.N. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 25/03/2011 dal Tribunale di Corno nei confronti della sua assistita, ritenuta responsabile dei delitti di lesioni personali e minaccia, in ipotesi commessi il (omissis) in danno di G.L.M. .
I fatti si riferiscono ad un presunto diverbio occorso fra le due donne nel momento in cui l’imputata si accingeva a parcheggiare la propria “Ford Fiesta” in uno spazio di sosta sito nell’abitato della città lariana: secondo l’ipotesi accusatoria, la C. – volendo comunque posteggiare la vettura, ed incurante del fatto che la G. avesse già occupato l’area stazionandovi nell’attesa che un’amica (S.D. ) ultimasse l’identica manovra con altra auto – avrebbe urtato la persona offesa all’altezza della gamba destra, schiacciandole altresì i piedi con la ruota anteriore sinistra della “Fiesta”. Nel medesimo contesto, la stessa C. avrebbe rivolto alla G. frasi minacciose, dicendole che non aveva capito con chi aveva a che fare, che l’avrebbe rovinata e gliel’avrebbe fatta pagare.
Con l’odierno ricorso, la difesa – premessa una contestazione di taglio generale al contenuto della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale segnala che con i motivi di appello non sarebbero state formulate censure specifiche e decisive nei riguardi delle argomentazioni adottate dal primo giudice – deduce:
1. inosservanza ed erronea applicazione di legge sostanziale e processuale, travisamento della prova e carenza di motivazione con riguardo al delitto di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen..
Il difensore della C. lamenta che l’istruttoria dibattimentale, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, non aveva affatto portato alla conclusione che la G. fosse stata investita dall’imputata, essendo innanzi tutto accertato che la persona offesa non occupava già l’area di parcheggio quando la ricorrente aveva iniziato la propria manovra: in particolare, la teste P. , che si trovava in compagnia della C. , aveva dichiarato che la G. era sopraggiunta a manovra in corso.
Inoltre, il teste Brig. B. , sopraggiunto quasi nell’immediatezza, aveva ricordato che sui pantaloni indossati dalla G. (di colore bianco) vi era un segno nero, come da contatto con uno pneumatico, solamente poco sotto il ginocchio destro, e non invece più in basso o sulle scarpe: circostanza, questa, che avrebbe dovuto portare alla conclusione di un urto assai superficiale della ruota con l’arto inferiore della vittima, escludendo in radice che i piedi di costei fossero rimasti schiacciati, tanto più che lo stesso B. aveva ricordato che la donna palesava fatica a rimanere in posizione eretta, ma dicendosi dolorante soltanto al ginocchio destro e non ai piedi. Osserva il difensore della ricorrente che “se la signora G. avesse preventivamente occupato l’area di parcheggio […], non si spiega il contatto solo tangenziale fra la stessa e l’autovettura della prevenuta, senza che entrambi i pantaloni venissero macchiati dalla gomma sinistra e, soprattutto, senza che la signora G. cadesse all’indietro, dovendo dare per certo il riflesso condizionato di un repentino movimento per evitare di essere travolta dall’autovettura”.
In definitiva, la persona offesa si era protesa verso lo spazio che la C. era sul punto di occupare, costringendo l’altra ad arrestarsi bruscamente: ne era derivata una collisione modestissima e superficiale, anche perché lo spostamento della G. era stato tale da esporre verso l’auto dell’imputata il solo fianco destro (senza che si fosse posta di fronte, come sarebbe stato ragionevole attendersi qualora ella avesse inteso occupare ab initio quello spazio per la S. ). Né poteva ritenersi plausibile l’ipotesi, fatta invece propria dai giudici di merito, secondo cui la denunciante non era caduta perché impedita nei movimenti proprio dallo schiacciamento dei piedi.
Parimenti non dirimente avrebbe dovuto considerarsi la certificazione medica rilasciata alla G. , pure attestante “modesto edema dorsale dolorabile piedi bilaterale, maggiore a destra”, con diagnosi di “trauma da schiacciamento piedi e distorsione tibio-tarsica”, perché intervenuta solo il giorno seguente: ergo, “le lesioni potevano essere la conseguenza di altri fatti, che la signora G. maliziosamente ha taciuto, avvenuti successivamente, a far tempo dal (omissis) , ore 22:00 circa, al (omissis) , ore 16:53”. Analogamente, nessun rilievo avrebbe dovuto riconoscersi all’atteggiamento sofferente della giovane, non riguardante comunque le estremità ma solo il ginocchio, “poiché esso può essere il risultato di un’abile simulazione da parte della signora G. per indurre a credere gli astanti di essere stata effettivamente investita, come lamentato nel capo d’imputazione”.
La difesa reputa altresì inconsistente la motivazione addotta dalla denunciante circa il ritardo nel farsi prestare le cure del caso (secondo la G. , in ciò riscontrata dalla S. , il giorno dopo ella era impegnata negli esami di maturità, ed aveva temuto che recandosi subito in ospedale sarebbe stata ivi trattenuta, con l’impossibilità di sostenere la prova): ciò in quanto la medesima risultava già ventenne, e non era stato provato che fosse stata respinta per due volte negli anni precedenti. Un ulteriore profilo di difetto di motivazione e di travisamento della prova sarebbe poi ravvisabile in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante correlata all’entità delle lesioni subite dalla G. : a sostegno della durata della conseguente malattia, indicata in rubrica in 67 giorni, erano stati infatti prodotti due certificati medici ed una relazione medico-legale di parte, il primo con prognosi di 7 giorni, prolungata di 30 giorni ciascuno per effetto dei successivi documenti. Il difensore della ricorrente segnala che la relazione da ultimo citata “ha evidenti finalità valutative e non acclarative di fatti obiettivi”, e che pure il secondo certificato – curato dallo stesso medico poi autore della relazione anzidetta, privo di specializzazioni in ortopedia – non avrebbe dovuto intendersi decisivo. La durata reale della malattia, facendo riferimento a quanto rilevato dai sanitari del Pronto Soccorso, si ridurrebbe pertanto a soli 7 giorni. Le prove emerse sarebbero state infine travisate anche in ordine alla ritenuta natura dolosa della condotta della C. , ove si consideri che già nella relazione di servizio curata dal Brig. B. l’investimento della G. veniva ascritto ad un comportamento colposo dell’imputata, e che la stessa vittima riferì di avere avuto l’impressione che la ricorrente non si fosse avveduta di averle schiacciato il piede. Anche la dinamica dell’accaduto, come sopra ricostruita, depone nel senso che la C. , vedendo libera l’area di sosta, avesse confidato di non investire la giovane postasi di fianco, “e così è stato tant’è che ha toccato solo la parte estrema dei suoi piedi”.
2. inosservanza ed erronea applicazione di legge sostanziale e processuale, travisamento della prova e carenza di motivazione con riguardo al delitto di minaccia.
Secondo la difesa, gli assunti della S. (che riferì di avere udito la C. dire alla G. che non le conveniva mettersi contro di lei, avendo un fidanzato avvocato) sarebbero smentiti dal B. : questi, giunto sul posto prima della suddetta testimone, non sentì infatti l’imputata minacciare la G. . Le stesse frasi indicate dalla persona offesa come a lei rivolte (“tu non sai chi sono io, io te la farò pagare, tu non esci più di casa”) non avrebbero rilevanza penale, dato il loro carattere generico e vago, inidoneo a determinare nel soggetto passivo un qualunque stato di timore; peraltro, la ricordata teste P. segnalò esservi stato soltanto un clima conflittuale fra le due protagoniste della vicenda a causa della lite, clima che – stante la reciprocità dell’atteggiamento – porterebbe in ogni caso ad escludere anche l’aggravante di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen..
3. violazione dell’art. 538 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nell’interesse della ricorrente si lamenta che i giudici di merito avrebbero proceduto alla liquidazione del danno da risarcire in favore della G. in carenza assoluta di prove. Ad avviso della difesa, sarebbe grossolanamente errato affermare una durata di circa due mesi della malattia sofferta dalla persona offesa, in base ad una “relazione medico-legale di parte […] inconferente allo scopo, necessitando di conferme da parte di c.t. di ufficio. La circostanza deve essere tanto più affermata nel caso di specie, considerando i palesi errori di fatto commessi dal c.t. di parte civile allorquando creativamente quantifica i giorni di malattia in numero di 60, in spregio di qualsivoglia prova”.
4. inosservanza ed erronea applicazione di legge sostanziale e processuale, con riguardo al trattamento sanzionatolo.
Il difensore della C. ribadisce che la sua assistita sarebbe stata meritevole di attenuanti generiche prevalenti sulle pur insussistenti circostanze di segno contrario, visto che i giudici di merito rilevano contraddittoriamente che l’art. 62-bis cod. pen. può trovare applicazione nel caso di specie per la pregressa incensuratezza e la modesta entità dei postumi conseguenti alle lesioni, al contempo sottolineando – a sostegno di un giudizio di mera equivalenza – una “chiara gravità del fatto” già espressamente smentita. Nel ricorso si aggiunge che non potrebbe assumere rilievo il presunto “comportamento arrogante e violento assunto dall’imputata”, richiamato dalla Corte territoriale, sia in quanto non provato sia “perché esterno alla fattispecie contestata alla prevenuta”.
Inoltre, sarebbe rimasta del tutto carente la motivazione circa la ritenuta necessità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 Con riguardo al primo motivo, oltre a doversi osservare che il difensore della ricorrente mira a sollecitare il giudice di legittimità ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, è necessario rilevare che le doglianze esposte si fondano per lo più su dati fattuali che vengono esposti come pacifici, fino a sollevare censure di vero e proprio travisamento delle prove acquisite, quando invece derivano da mere illazioni: non può che convenirsi, in altre parole, con l’osservazione della Corte territoriale secondo cui la difesa “prescinde del tutto dai dati probatori o ne propone un’illogica e, talvolta, fantasiosa interpretazione”. Innanzi tutto, sfugge la presunta decisività dell’avere la P. (trasportata a bordo dell’auto della C. , e dunque seduta sul lato del passeggero) notato la G. quando la manovra di parcheggio dell’imputata aveva già avuto inizio, per l’ovvia ragione che la persona offesa si trovava dall’altra parte, tanto da rimanere poi impegnata in una animata e diretta discussione con la ricorrente – stando a quanto riferito dalla stessa teste – su chi avesse titolo ad occupare quello spazio: né si comprende perché una persona che intenda “bloccare” un parcheggio per qualcuno in procinto di arrivare dovrebbe farlo necessariamente ponendosi al centro, fronteggiando così gli altri eventuali automobilisti interessati. La realtà, già sulla base degli elementi appena ricordati, è che la G. era comunque in corrispondenza del posto che mirava ad occupare per la S. , e notando l’arrivo della C. si avvicinò dicendole che il posto medesimo non era libero: a quel punto, l’imputata non intese ragioni, ritenendo che il parcheggio spettasse a lei, e l’altra prese ad insistere, sino a venirne fuori – come si legge nella motivazione della sentenza impugnata, nel passo in cui vengono riportate le dichiarazioni della P. – “parole più forte, sempre più forte, entrambe, entrambe, tutte e due mancanza di rispetto totale per l’altra, sicuramente non erano complimenti, perché quella voleva parcheggiare […], l’altra non scherzava neanche, perché era combattimento totale”.
Perciò, è evidente che se la C. “voleva parcheggiare” e la G. puntava ad impedirglielo, ciò comporta che quella discussione si svolse quando la manovra di parcheggio, per quanto iniziata, non era affatto conclusa: ed è altrettanto palese che, all’esito di quel “combattimento totale” comunque protrattosi per alcuni secondi, l’imputata decise che il posto doveva essere suo, procedendo ancora fino ad urtare la giovane con la ruota anteriore sinistra. A questo punto, visto che la condotta venne tenuta dalla ricorrente in un contesto in cui era ben consapevole non solo della presenza della G. , ma anche dell’opposizione che costei (più o meno legittimamente) intendeva frapporre a quella manovra, è radicalmente insostenibile la tesi che poté trattarsi di un comportamento colposo.
Comportamento che ebbe senz’altro le conseguenze descritte in rubrica, confortate da tanto di certificazione medica: non ha alcun pregio soffermarsi sul fatto che i pantaloni della G. presentassero macchie (o meglio, che qualcuno si prese la briga di notarle o meno) all’altezza del ginocchio, piuttosto che in corrispondenza dei piedi, visto che venne diagnosticato un trauma da schiacciamento; ed è pura fantasia ipotizzare che tra la sera del 22 giugno 2008 ed il pomeriggio del giorno seguente la persona offesa poté rimanere vittima di episodi analoghi, come pure ascrivere ad una sorta di recitazione della G. il suo dolersi dinanzi ai Carabinieri per essere stata investita. Parimenti prive di consistenza appaiono le deduzioni difensive sul curriculum scolastico della parte civile (tanto più che gli esami di maturità si sostengono da ventenni qualora si sia perso un solo anno, e non due): a fronte di un referto risalente a meno di 24 ore dopo il fatto, pertanto ex se tutt’altro che sospetto, la G. ha comunque spiegato in termini plausibili perché decise di non recarsi subito in ospedale.
Inoltre, come già efficacemente segnalato dalla Corte territoriale, le osservazioni della difesa sulla non attendibilità del secondo certificato o della relazione finale, in punto di durata della prognosi, si risolvono in “generiche allegazioni su presunte e puramente assertive inidoneità soggettive del medico curante”: nel corpo del ricorso, del resto, si fa presente come nella carta intestata del Dott. R.A. , da cui gli atti de quibus provengono, si legga “medico legale – spec. in psicoterapia cognitiva sessuologia clinica”, e quel che conta è la prima dicitura, al di là delle ulteriori specializzazioni attestate.
1.2 Parimenti da disattendere è il secondo motivo di ricorso.
Se è vero che la Corte di appello non dedica spazio alla confutazione dei motivi di gravame presentati in ordine alla ravvisabilità del delitto ex art. 612 cod. pen., deve comunque rilevarsi che le censure della difesa apparivano manifestamente infondate, sì da renderne non obbligatorio l’esame da parte del giudice dell’impugnazione (v., a riguardo, Cass., Sez. V, n. 27202 dell’11/12/2012, Tannoia).
Da un lato, il B. aveva riferito soltanto di non avere udito frasi minacciose, senza dunque escludere che ne rifossero state pronunciate; dall’altro, frasi del tipo “te la farò pagare” o “non esci più di casa” risultano certamente idonee a cagionare turbamento, atteso che “l’integrazione del reato di minaccia richiede che si abbia una limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, mentre non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente” (Cass., Sez. V, n. 21601 del 12/05/2010, Pagano, Rv 247762).
La fattispecie concreta vedeva una donna di 45 anni postasi in atteggiamento di prevaricazione nei confronti di una ragazza poco più che maggiorenne: ed il fatto che tutte e due si fossero lasciate andare ad intemperanze verbali, come riferito dalla P. , non fa certamente venire meno l’autonoma rilevanza di espressioni intimidatorie, né la configurabilità dell’aggravante della futilità dei motivi (che tali oggettivamente rimanevano, anche se la finalità di intavolare un battibecco per contendersi un parcheggio risultava condivisa dalla persona offesa).
1.3 Il terzo motivo di doglianza si palesa inammissibile: è in vero manifestamente infondato l’assunto che da una relazione medico-legale di parte il giudice non possa trarre elementi di valutazione, in difetto di un approfondimento peritale, mentre i “palesi errori” in cui il consulente sarebbe incorso risultano evocati in via del tutto generica.
1.4 Quanto infine al trattamento sanzionatorio, deve ricordarsi come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano puntualizzato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, 25/02/2010 n. 10713, Contaldo). Peraltro, il riferimento alla gravità del fatto nel suo complesso non può intendersi esaurito nella presa d’atto della pur ritenuta modestia dei postumi conseguenti alle lesioni, avendo i giudici di merito valutata sia il peso della ricordata aggravante ex art. 61 n. 1 cod. pen. (non riferita alla sola minaccia, ma alla condotta considerata nel suo complesso) che lo stesso comportamento post delictum della C. , con l’imputata rifiutatasi di declinare le proprie generalità ai Carabinieri, dinanzi ai quali aveva assunto un atteggiamento arrogante: né si vede perché di tale contegno sarebbe stato precluso tenere conto, dato che si trattava di elementi comunque emersi dall’istruttoria dibattimentale, nella pienezza del contraddittorio.
Ineccepibile è infine la conferma della subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento degli obblighi risarcitori: la Corte di appello risulta avere chiarito come nel caso di specie la condotta della C. fosse stata complessivamente connotata da una pretestuosa contestazione delle ragioni di parte avversa, sì da rendere doveroso indurla “a risarcire il danno nei confronti della vittima senza che sia questa a doversi attivare”.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell’imputata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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