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La massima

1. Nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di cosiddetta “prima diffusione”, il quale di solito coincide con quello della stampa, per la ragionevole presunzione che la possibilità che lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua diffusione in senso potenziale, si verifichi immediatamente all’uscita dello stampato dalla tipografia

2. Risponde del reato di cui all’art. 595 c.p. il direttore di un giornale che omette di controllare un articolo diffamatorio nel caso in cui si siano insinuati pesanti dubbi sulla regolarità dell’operato dei magistrati inquirenti, nonostante tutti gli accertamenti successivi, sia in sede disciplinare che nei procedimenti per diffamazione, abbiano appurato l’assoluta regolarità della procedura adottata dai magistrati. (Nel caso di specie la Corte osserva che la tesi sviluppata dal giornalista è una mera illazione, lesiva della reputazione del magistrato e che anche sotto il profilo soggettivo non vi sono giustificazioni, essendo l’articolo redatto ben sette anni dopo i fatti, quando era stata verificata ed accertata in varie sedi la assoluta correttezza degli inquirenti).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

SENTENZA 16 aprile 2013, n.17348

Ritenuto in fatto

 

1. B.M. è imputato del reato di cui all’articolo 595 del codice penale perché, in qualità di direttore de (omissis) , ometteva il dovuto controllo sul contenuto dell’articolo diffamatorio dal titolo ‘Il giallo del documento che spinse L. al suicidio’. In tale articolo di giornale l’allora procuratore della Repubblica di …, Dott. G..C. , veniva indicato come il responsabile morale del suicidio del collega L. , indagato dalla stessa procura per fatti connessi al sequestro M. . Il suicidio veniva collegato, nell’articolo, alle condotte poste in essere dal C. e dai suoi sostituti nel dispregio delle norme giuridiche e di correttezza umana.

2. Sulla base delle predette considerazioni, il tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, condannava l’imputato alla pena di Euro 600 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con provvisionale di Euro 20.000. Veniva proposto appello eccependo la incompetenza territoriale del tribunale di primo grado, la nullità delle ordinanze con cui il tribunale aveva respinto le richieste di ammissione di alcuni testi, la eccessività della pena inflitta e la duplicazione della liquidazione del danno morale; si invocavano inoltre l’articolo 68 della costituzione, che sancisce l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari (essendo l’autore dell’articolo diffamatorio un deputato della Repubblica), nonché la scriminante del diritto di critica e la verità dei fatti raccontati dal giornalista.

3. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 25/01/2012, rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

4. B.M. propone oggi ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

a. violazione delle norme sulla competenza territoriale nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sostiene il ricorrente che, avendo fornito prova che il primo stabilimento tipografico a stampare il giornale fu quello di …, quivi doveva ritenersi avvenuta la prima diffusione del quotidiano e quindi commesso il reato ai sensi dell’articolo 8 cod. proc. pen..

b. Violazione dell’articolo 68 della costituzione, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sostiene il ricorrente che l’insindacabilità delle opinioni espresse dal giornalista-parlamentare si rifletteva anche sui doveri di controllo del direttore del giornale, in quanto riportare e diffondere attraverso i media le dichiarazioni di un parlamentare costituisce esercizio del diritto di cronaca e non invece attività diffamatoria. Sotto il profilo soggettivo, deve riconoscersi a favore del direttore del quotidiano la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca, almeno sotto il profilo putativo.

c. Erronea applicazione degli articoli 595, 51, 57 del codice penale e 13 della legge 47-1948 in ordine alla sussistenza del reato di omesso controllo ed ai presupposti per il riconoscimento della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente la Corte d’appello non ha risposto alle censure esposte nel gravame, ove si riconduceva la pubblicazione ai canoni dell’esercizio del diritto di critica, per cui nessun dovere di controllo era stato violato da parte del direttore, tanto più che i fatti corrispondevano a verità.

d. Violazione degli articoli 57 del codice penale e 12 della legge 47-1948, nonché mancanza di motivazione in relazione all’errata liquidazione di una somma a titolo di riparazione pecuniaria in favore della parte civile. La condanna del B. sarebbe in contrasto con la suddetta norma speciale in quanto la somma a titolo di riparazione risulterebbe per legge inapplicabile al direttore responsabile del quotidiano.

 

Considerato in diritto

 

1. Il primo motivo di ricorso è infondato; come questa Corte ha avuto modo, più volte, di affermare (anche in procedimenti a carico dell’odierno imputato), nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di cosiddetta ‘prima diffusione’, il quale di solito coincide con quello della stampa, per la ragionevole presunzione che la possibilità che lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua diffusione in senso potenziale, si verifichi immediatamente all’uscita dello stampato dalla tipografia (sez. 1, n. 25804 del 12/06/2007, Belpietro, Rv. 237339).

2. In forza di detto principio e proprio con riferimento al richiamato procedimento (già a carico di B.M. , quale direttore de (omissis) ), pur dandosi atto della presenza di numerosi stabilimenti sul territorio nazionale, la competenza era stata individuata in Desio, sezione distaccata del Tribunale di Monza, in quanto lo stabilimento era quello ove si stampava la copia ‘nazionale’ del quotidiano ed era immediatamente prossimo al luogo in cui avvengono le attività di preparazione e teletrasmissione del testo. La Corte rilevava, inoltre, che era con riferimento alla sua ubicazione che veniva individuata la Prefettura competente a ricevere le copie d’obbligo. Sulla base di tali considerazioni era stato individuato come competente il Tribunale di Monza, Sezione di Desio.

3. Orbene, siffatta individuazione della competenza per territorio non è vincolante per questo collegio, ma, trattandosi di momenti di collegamento del tutto identici, per contestare seriamente la radicata competenza non bastava introdurre elementi di prova circa l’ora di inizio della stampa (è la sentenza di appello, alla pagina otto, ad affermare che è stato provato solo l’orario di inizio, tra l’altro solo 19 minuti in anticipo rispetto allo stabilimento di (omissis) ), ma nemmeno era sufficiente indicare l’orario di conclusione del processo di stampa, dal momento che la diffusione avviene non presso lo stabilimento, ma tramite i venditori, raggiunti attraverso una complessa rete di distribuzione. Era, dunque, necessario, fornire ulteriori elementi di prova in ordine al fatto che il giornale quel giorno era stato concretamente diffuso, prima che in ogni altro luogo, in territorio ricadente nel circondario del Tribunale di Avezzano. Ciò non è stato fatto e, dunque, deve confermarsi, in diritto, l’orientamento pressoché univoco di questa Corte, secondo cui per i reati commessi a mezzo dell’edizione nazionale de (omissis) la competenza è del Tribunale di Monza, sezione di Desio.

4. Anche sotto il diverso profilo del vizio di motivazione la censura è infondata; proprio in virtù di quanto affermato al punto precedente non presenta alcuna illogicità evidente la motivazione assunta dalla Corte d’appello alla pagina otto, laddove ritiene il dato riferibile all’inizio del processo di stampa non sufficiente a vincere la presunzione di competenza collegata allo stabilimento di (omissis) . L’individuazione del luogo di prima diffusione costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e come tale, in assenza di vizi della motivazione, non sindacabile in questa sede di legittimità.

5. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo a violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 68 Cost., è infondato; l’immunità assicurata dall’art. 68 Cost. ai membri del Parlamento, infatti, non si estende al direttore del giornale che non abbia impedito la pubblicazione della notizia diffamatoria coperta dalla detta immunità, la quale non integra una causa di giustificazione estensibile al concorrente ma costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilità della quale non può giovarsi né il compartecipe privo della medesima guarentigia, né il direttore del giornale che, violando il precetto di cui all’art. 57 c.p., non abbia impedito la pubblicazione della notizia diffamatoria (Sez. 5, n. 13198 del 05/03/2010 – dep. 08/04/2010, Belpietro, Rv. 246903; conf. sez. 5, n. 15323 del 15/02/2008 – dep. 11/04/2008, Rutelli, Rv. 239481; Sez. 5, n. 43090 del 19/09/2007 – dep. 22/11/2007, Vendola, Rv. 238494). Anche la pronuncia invocata dalla difesa (Sez. 5, n. 2384 del 26/11/2010 – dep. 25/01/2011, Napoli, Rv, 249502) riconosce che l’art. 68 Cost. non introduce nell’ordinamento una causa di giustificazione, ma una mera causa di non punibilità; in quel procedimento i giornalisti (e così il direttore dei giornali) erano stati assolti perché si erano limitati a riportare stralci di interviste rese dal parlamentare e ben diverso era il contesto complessivo.

6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato; la Corte d’appello risponde in modo specifico ed approfondito alle censure svolte con l’atto di impugnazione, affermando che nel caso in esame il diritto di critica è stato travalicato, con modalità odiose e diffamatorie, essendosi insinuati pesanti dubbi sulla regolarità dell’operato dei magistrati inquirenti, nonostante tutti gli accertamenti successivi, sia in sede disciplinare che nei procedimenti per diffamazione, avessero appurato l’assoluta regolarità della procedura adottata dai magistrati palermitani nei confronti del L. . La Corte osserva, poi, che la tesi sviluppata dal giornalista è una mera illazione, lesiva della reputazione del C. e che anche sotto il profilo soggettivo non vi sono giustificazioni, essendo l’articolo redatto ben sette anni dopo i fatti, quando era stata verificata ed accertata in varie sedi la assoluta correttezza degli inquirenti (cfr. Pagg. 11 e 12 della sentenza di appello. Nella delineata situazione si palesa manifestamente infondato anche il richiamo difensivo alla scriminante dell’esercizio del diritto di critica sotto il profilo putativo.

7. Non corrisponde, poi, a verità il fatto che in altra sede si fosse esclusa la portata diffamatoria delle dichiarazioni, analoghe a quelle del giornalista, rese nei giorni immediatamente successivi al suicidio di L. dal procuratore della Repubblica di …, Dott. F..P. , posto che egli – nel procedimento a suo carico per diffamazione – era stato assolto per difetto dell’elemento soggettivo.

8. Per il resto il motivo di ricorso, riportando numerose pagine dell’atto di appello, non fa che svolgere valutazioni di merito che sono precluse in questa sede di legittimità. Va, infine, ricordato che la natura diffamatoria dell’articolo non è limitata – nel giudizio della Corte – alla parte in cui riporta le considerazioni del dottor P. , ma deriva anche dal titolo dell’articolo, dall’impaginazione, dall’accostamento della foto di C. , dal contenuto dell’articolo, che richiamano complessivamente nel lettore un’immagine di un’azione persecutoria, disumana e condotta senza il rispetto delle regole preposte all’azione giudiziaria.

9. Anche il quarto motivo è infondato; non è chiaro se venga eccepita formalmente la duplicazione della liquidazione, questione peraltro già sollevata con l’appello e correttamente risolta dalla Corte territoriale (pagg. 14 e 15), con riferimento alla solidarietà dell’obbligazione ed alla necessità per il creditore di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti di entrambi gli obbligati.

10. La censura principale è, invece, riferita alla possibilità che al direttore sia comminata la sanzione della riparazione pecuniaria di cui all’art. 12 della legge n. 47 del 1948. Ma anche sotto tale profilo il motivo di ricorso è infondato; ritiene questo collegio di aderire alla interpretazione maggioritaria e più recente, secondo cui in tema di diffamazione con il mezzo della stampa la persona offesa può richiedere anche al direttore del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo, ai sensi dell’art. 57 cod. pen., la riparazione pecunia ria di cui all’art. 12 della legge n. 47 del 1948, in quanto a detta riparazione è tenuto non solo l’autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l’evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l’evento (Sez. 5, n. 13198 del 05/03/2010 – dep. 08/04/2010, Belpietro, Rv. 246904; conf. Sez. 5, n. 15114 del 15/03/2002 – dep. 22/04/2002, Battista, Rv. 221318). Va rilevato, infatti, che l’art. 12 della legge n. 47 del 1948 non contiene alcuna limitazione di natura soggettiva (‘nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni a sensi dell’art. 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione’) e che la somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato, elementi che sono addebitabili sia al giornalista che al direttore.

11. Consegue a quanto detto che il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenti statuizioni in punto spese, sia di ordine processuale, sia con riferimento a quelle sostenute nel grado dalla parte civile costituita, che si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.800,00, oltre accessori come per legge.

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