Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 13 marzo 2014, n. 12179
Ritenuto in fatto
P.A. , unitamente al proprio difensore, ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei suoi confronti il 21/07/2010 dal Giudice di pace di Milano; il prevenuto era stato inizialmente accusato di avere offeso l’onore della sorella M.L. , nonché del di lei marito Q.G. , ma ne era derivata condanna solo con riguardo alla presunta ingiuria commessa in pregiudizio della donna, con il riconoscimento invece della provocazione quanto ai fatti ulteriori. L’episodio che aveva determinato l’iscrizione del procedimento penale risaliva al 23/04/2008: dopo alcuni mesi dalla morte della madre dell’imputato e della persona offesa, P.M.L. aveva contattato telefonicamente il fratello, con il quale da tempo non aveva più rapporti, volendo chiedergli conto del perché non fosse stata comunque informata di quel decesso, e ne era scaturito un diverbio piuttosto acceso.
Caratteristica peculiare della vicenda, che aveva indotto il Giudice di pace ad escludere la rilevanza penale della condotta in danno del Q. , era stata quella di un escamotage utilizzato dai due coniugi – definito una sorta di “trappola” per l’imputato dallo stesso giudice di prime cure – per indurre il P. a non farsi negare al telefono: il primo chiamante si era infatti presentato, alla moglie del P. che aveva risposto all’apparecchio, come un certo G. , amico dell’imputato, sì da riuscire a farselo passare. Le ingiurie proferite dall’odierno ricorrente all’indirizzo della sorella erano state poi pronunciate dall’uomo mentre si rivolgeva alla nipote (Q.L.G. ), sempre via telefono: ad avviso dei giudici di merito, doveva rilevarsi in tal caso non ravvisabile l’anzidetta scriminante ex art. 599 cod. pen., data la diversità soggettiva tra il percettore della contumelia ed il presunto provocatore. Inoltre, era comunque evidente che l’imputato fosse consapevole della perdurante presenza della sorella accanto alla figlia durante quella conversazione, perciò in grado di ascoltare le parole di entrambi, ed in ogni caso il contesto animato del colloquio imponeva di ritenere che egli mirasse proprio a far sì che Q.L.G. riferisse nell’immediatezza alla madre quel che lo zio le aveva detto. Con l’odierno ricorso, si lamenta:
– violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione in punto di mancata pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 599, comma primo, cod. pen.
Secondo la ricostruzione del ricorrente, vi erano state tre telefonate nel giro di pochi minuti (otto, per la precisione), con il P. a sfuggire il confronto con la sorella e il cognato, e costoro a volergli tendere una “trappola”, come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado; peraltro, era evidente che la persona offesa fosse animata da rivendicazioni di natura economica, tanto da aver detto al fratello che gli avrebbe mandato i Carabinieri sotto casa, che gli faceva schifo ed altre gravi offese, da considerare pertanto quanto meno reciproche. Sul punto, il Tribunale avrebbe ignorato il contenuto delle testimonianze favorevoli alla difesa, in particolare quella della moglie del P. che aveva risposto al telefono, senza evidenziare perché costei dovesse ritenersi immeritevole di fede.
– inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 599, comma secondo, cod. pen.
Dall’istruttoria dibattimentale doveva intendersi emersa la prova che il P. avesse reagito ad un fatto ingiusto altrui (le telefonate ripetute avrebbero potuto financo intendersi rilevanti ex art. 660 cod. pen.) occorso immediatamente prima ed in un contesto unitario rispetto alla sua reazione. Per pacifica giurisprudenza, inoltre, “nei reati contro l’onore l’esimente della provocazione è applicabile anche nel caso in cui la reazione dell’agente sia stata diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest’ultimo sia legato all’offeso da rapporti tali da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato d’ira e quindi la reazione offensiva” (la difesa richiama la sentenza di questa stessa Sezione, n. 41393 del 26/09/2008, ric. Vezil). Vi sarebbe perciò contraddittorietà nel ritenere operante l’anzidetta esimente solo con riguardo al Q. , visto che “il fatto incriminato avviene comunque in costanza della medesima occasione storica, di un medesimo contesto temporale, di uno stesso contesto soggettivo, oggettivo e teleologia) dei partecipanti all’azione, ed infine, quindi, per le medesime cause (rectius: insistenze da parte della persona offesa e dei congiunti di essa) che hanno dato luogo appunto alla reazione”.
Reazione che era stata subitanea, e non invece meditata come erroneamente ritenuto dal Tribunale e dal Giudice di pace: dopo la prima telefonata in cui la risposta del P. era stata carpita con l’inganno, ve ne era stata una seconda della parte offesa che aveva ripetutamente ingiuriato l’imputato, e quindi una terza, più lunga, sempre su iniziativa della P. e nel corso della quale la di lei figlia era subentrata alla cornetta. Emergerebbe pertanto la conferma di una provocazione ripetuta, che l’imputato aveva ingiustamente subito e che aveva financo cercato di evitare: sicché l’esimente in parola avrebbe dovuto essere riconosciuta in suo favore, quanto meno sul piano putativo.
Non era neppure vero quanto segnalato dal Tribunale, secondo cui le controversie economiche delle parti fossero già state definite al momento di quella telefonata: in atti vi sarebbero missive del legale della persona offesa attestanti istanze assai incisive della donna in ordine alla divisione ereditaria, con tanto di precisazione dell’imminente scadenza del termine di tre mesi per la presentazione della querela in ordine ai fatti del 23/04/2008.
– omessa motivazione sulle ragioni di gravame avverso i capi civili della sentenza di primo grado.
Il ricorrente deduce di avere formulato, in uno con l’atto di appello, specifiche doglianze nei riguardi delle determinazioni adottate dal Giudice di pace in punto di questioni civilistiche, sia a proposito dell’entità della provvisionale riconosciuta che del quantum liquidato alla controparte a titolo di spese: su tali censure, il Tribunale non si sarebbe pronunciato in alcun modo, pur mostrando di riconoscerne la fondatezza non foss’altro per essere intervenuta condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, nel giudizio di secondo grado, in misura sensibilmente inferiore rispetto all’omologa statuizione del giudice di prime cure.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Appare assodato che le telefonate furono ricevute dall’imputato, e sono gli stessi giudici di merito a parlare di “trappola” ordita dalla sorella e dal cognato del P. (che verosimilmente sapevano di non essere interlocutori a lui graditi) per riuscire a confrontarsi con il ricorrente. Sul contenuto delle frasi che i chiamanti pronunciarono all’indirizzo dell’imputato, nulla di certo è dato sapere, ma è parimenti pacifico che secondo il Giudice di pace – come pure ad avviso del Tribunale, avendo richiamato le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado – almeno la condotta del Q. fu provocatoria: si tratta però di un assunto che lascia sostanzialmente priva di spiegazione, e di certo contraddittoria, la circostanza che secondo i medesimi giudici di merito non avrebbe avuto identica valenza l’atteggiamento della sorella del P. , con il risultato di dover considerare scriminate le frasi offensive usate da costui all’indirizzo del cognato, ma non quelle (contestuali, ed espressive di una identica volontà denigratoria) di cui era destinatala la donna.
Un elemento più volte sottolineato da parte del Tribunale di Milano per escludere – nei limiti anzidetti – l’operatività della esimente di cui all’art. 599 cod. pen. riguarda la circostanza che le frasi ingiuriose sarebbero state rivolte dal P. non già alla sorella, presunta autrice del fatto ingiusto a monte, bensì alla nipote; ma l’argomentazione non appare corretta, atteso che in materia di delitti contro l’onore, l’esimente de qua è applicabile anche nel caso in cui la reazione dell’agente sia diretta nei confronti di persona diversa dal provocatore (v. Cass., Sez. V, nn. 43087 del 24/10/2007, Militello, e 12308 del 28/11/2012, Fusaro). Del resto, non sembra contestato che Q.L.G. subentrò in una conversazione al telefono tra lo zio e la madre, con quest’ultima che rimase con ogni verosimiglianza in sua immediata prossimità: ed appare ulteriormente contraddittorio, da parte del Tribunale, enfatizzare la circostanza che P.M.L. fu certamente in grado di percepire le parole del fratello, con lo stesso imputato a scandirle alla nipote affinché (quanto meno) costei le riferisse alla parte civile, al contempo escludendo l’applicabilità della scriminante sul presupposto che il ricorrente si rivolse ad un soggetto non coincidente con chi lo aveva provocato.
A questo punto, muovendo dal dato processualmente certo di una provocazione subita dal P. , che si trovò a ricevere tre telefonate consecutive (e già dall’esito della prima doveva intendersi evidente che egli non ne avrebbe gradite altre), appare palese che l’imputato pose in atto una reazione avente il carattere dell’immediatezza richiesto dal citato art. 599: del resto, “ai fini dell’integrazione dell’esimente della provocazione, l’immediatezza della reazione deve essere intesa in senso relativo, avuto riguardo alla situazione concreta e alle stesse modalità di reazione in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell’esimente in questione e di frustarne la ratio […]; ne deriva che per l’integrazione della provocazione è sufficiente che l’azione reattiva sia condotta a termine persistendo l’accecamento dello stato d’ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l’insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale, senza che occorra che la reazione si esaurisca in una reazione istantanea” (Cass., Sez. V, n. 8097 dell’I 1/01/2007, Franciosi, Rv 236541).
Né può intendersi necessario analizzare il contenuto delle espressioni dell’uno o dell’altro antagonista e calibrarne l’eventuale differenza ponderale sul piano del quantum della lesione alle rispettive onorabilità, atteso che “in tema di ingiuria, ai fini della integrazione della causa di non punibilità della provocazione, non è richiesta la proporzione fra la reazione ed il fatto ingiusto altrui, essendo sufficiente che sussista un nesso di causalità determinante tra fatto provocante e fatto provocato e non un legame di mera occasionante” (Cass., Sez. V, n. 43173 del 04/10/2012, Di Tommaso, Rv 253787; v. anche Cass., Sez. V, n. 39508 dell’11/05/2012, Grassi, Rv 253732).
Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza, perché il fatto addebitato non è punibile.
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