Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 11 settembre 2014, n. 37506

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo M – Presidente
Dott. OLDI Paolo – Consigliere
Dott. DE BERARDINIS S. – rel. Consigliere
Dott. BRUNO Paolo A. – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 22/2007 TRIBUNALE di MESSINA, del 22/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BERARDINIS SILVANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D’ANGELO Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22.9.10 il Giudice monocratico del Tribunale di Messina pronunziava parziale riforma della sentenza emessa in data 3.12.2004 dal giudice di Pace del luogo, appellata da (OMISSIS), ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 594 c.p., commesso in danno di (OMISSIS), rideterminando la pena, in euro 450,00 di multa, con le gia’ concesse attenuanti generiche, e ritenuta la continuazione.
In fatto era stato contestato all’imputato di aver rivolto, in piu’ occasioni, in data (OMISSIS) epiteti offensivi (…sei una nave scuola…hai sempre avuto amanti”), alla moglie dalla quale si era separato dal 2002.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
1 – la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 599 c.p., evidenziando che nella specie ricorreva l’esimente dello stato d’ira causato dal fatto ingiusto altrui.
2 – Inoltre sosteneva la violazione del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articoli 34 e 35, e tenuita’ del fatto contestato, con censure che attribuivano all’espressione usata dall’imputato nei confronti della persona offesa minima rilevanza-(evidenziando i presupposti della improcedibilita’ dell’azione penale costituiti dalla tenuita’ dell’illecito e dalla occasionante della condotta contestata).
Sull’argomento censurava la decisione rilevando che il Giudice di Pace avrebbe dovuto tener conto della disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 35, disponendo la sospensione del procedimento per tre mesi per consentire all’imputato di provvedere agli adempimenti.
3 – richiamava infine la questione di legittimita’ costituzionale dell’ articolo 34, comma 3 Decreto Legislativo citato. Per tali motivi chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero la difesa si e’ limitata a formulare censure meramente ripetitive di quelle esaminate dal Giudice di appello, senza individuare i presupposti dei vizi di legittimita’ denunciati in relazione al testo del provvedimento impugnato.
La sentenza si deve ritenere dotata di congrua motivazione in ordine alla enunciazione delle prove desunte da dichiarazioni della persona offesa dal reato, evidenziando che il reato di ingiuria presuppone il dolo generiate che nella specie i termini rivolti dall’imputato alla ex moglie si rivelavano chiaramente offensivi secondo l’apprezzamento della generalita’ dei consociati.
La decisione sul mancato riconoscimento dell’esimente prevista dall’articolo 599 c.p., non si ritiene censurabile, sia perche’ i presupposti di tale esimente vanno valutati dal giudice secondo il potere discrezionale, sia perche’ la difesa non risulta avere specificato, nell’atto di impugnazione, la richiesta di applicazione di tale esimente ed il comportamento manifestato dalla persona offesa qualificabile come fatto ingiusto nei confronti dell’imputato .
Nel ricorso ci si limita a generici riferimenti allo stato d’ira dell’imputato, di per se’ irrilevante ai fini del decidere in quanto non riferito al contesto oggetto di valutazione da parte del giudice . Deve rilevarsi altresi’ la manifesta infondatezza delle censure riferite alla violazione del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, in assenza di riferimenti ai presupposti di legge nel caso concreto, dovendosi rilevare che la disposizione normativa lascia al potere di valutazione del giudice l’applicazione di tale ipotesi che presupponevi di la’ della esiguita’ del danno o del pericolo derivato dalla condotta contestata, ulteriori indici della occasionante della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell’eventuale pregiudizio sociale dell’imputato, i quali ultimi non sono alternativi ma concorrenti con il primo, (v. in tal senso Cass. 26.9.2003/226377, e 26.4.2005/231549).
Tali presupposti non si ravvisano nella specie secondo quanto si desume dal testo della sentenza impugnata.
La questione di legittimita’ costituzionale e’ inammissibile in quanto gia’ disattesa da questa Corte (Cass. 27.1.2004/226907).
Infine si osserva che sono inammissibili i rilievi del tutto generici circa la violazione dell’ articolo 35 Decreto Legislativo citato.
In conclusione va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso per manifesta infondatezza,
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00, a favore della cassa delle ammende.

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