La massima

Risponde del reato di devastazione ex art. 419 c.p. chi, indipendentemente dall’effettiva partecipazione ad aggressioni a beni o persone, si unisce ad una folla in tumulto -composta da persone per buona parte munite di oggetti utilizzabili in maniera inequivocabile per danneggiare cose e ledere persone – facendo sì che la determinazione di ciascuno dei partecipanti si rafforzi per la presenza di ulteriori soggetti che, adottando anche atteggiamenti che dimostrino omologazione e partecipazione, vi si uniscono.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 11 maggio 2012, n. 18032

In fatto

Con sentenza di cui all’epigrafe la Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte della cassazione della sentenza emessa da altra sezione della Corte territoriale, ha applicato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l’attenuante dell’aver agito per suggestione di una folla in tumulto, ha ridotto la pena e confermato nel resto la sentenza del Giudice per le Indagini preliminari del locale Tribunale in data 21 maggio 2008, appellata, fra l’altro, da G.C. , che l’aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, dei delitti di devastazione, violenza, lesioni a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere, commessi l’(omissis) in occasione degli scontri fra un folto gruppo di manifestanti, appartenenti alle tifoserie delle squadre di calcio della Roma e della Lazio, e la Polizia, conseguenti alla morte di un tifoso laziale, che era stato attinto in un’area di sosta autostradale da un colpo di pistola esploso da un agente della Polizia stradale.

Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di due motivi.

Con il primo articolato motivo deduce violazione di legge per l’erronea applicazione dell’art. 419 C.P. e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato ed alla propria partecipazione allo stesso.

Evidenzia una grave incongruenza della sentenza che, nel recepire il contenuto della sentenza di primo grado, sarebbe caduta in contraddizioni irrisolvibili poiché, una volta recepito quanto evidenziato dal primo giudice sulla mancanza di prova dell’organizzazione di incidenti e scontri, non avrebbe potuto sostenere che dal numero dei partecipanti si inferisse una “programmazione” degli eventi.

La Corte d’appello poi non avrebbe correttamente individuato gli estremi del delitto di devastazione secondo la corrente nozione che presupporrebbe un “danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili, posto in essere da una pluralità di soggetti, con una vastità degli effetti che qualifica il reato per l’incidenza sull’ordine pubblico, rispetto al mero danneggiamento, laddove aveva sostenuto che il reato di devastazione sarebbe configurabile anche in assenza di un danno profondo e diffuso ai beni altrui (che secondo la ricostruzione dei fatti dei giudici del merito non si sarebbe verificato con quell’azione di guerriglia urbana, breve ma intensa, durata pochi minuti) e sarebbe indifferente alla condotta di reato l’entità del danno cagionato, purché sia provata la lesione all’ordine pubblico. In tal modo si sarebbe posta in contrasto con la sentenza del giudice di legittimità che aveva annullato la precedente sentenza della Corte di Appello di Roma, indicando le linee di ricostruzione della fattispecie di reato in questione secondo una prospettiva costituzionalmente orientata. Il giudice del rinvio avrebbe erroneamente considerato centrale la ritenuta incidenza dei fatti (peraltro limitati nei danni, nel tempo, negli obiettivi e nell’area interessata) sull’ordine pubblico, quando al contrario, secondo la giurisprudenza costante, la lesione concreta dell’ordine pubblico non potrebbe prescindere dai fatti di devastazione con le caratteristiche indicate nella sentenza di annullamento.

Quanto poi specificamente al G. , la sentenza, oltre a non considerare l’inesistenza di prova di una sua coscienza e volontà di porre in essere fatti che superassero la consistenza di meri danneggiamenti, manifestava un’evidente contraddizione fra il ritenuto dolo di devastazione, che si sarebbe dovuto desumere dall’essersi unito al gruppo dei manifestanti, ed il riconoscimento dell’attenuante dell’avere agito per suggestione della folla in tumulto, fra l’altro in assenza di prova che l’imputato avesse personalmente posto in essere alcun danneggiamento. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in merito all’affermazione di responsabilità per i concorrenti reati di violenza e lesioni a pubblico ufficiale e di porto di oggetti atti ad offendere.

Assume che la sentenza impugnata avrebbe riproposto le stesse argomentazioni della sentenza annullata e che, con riferimento alle lesioni inferte al vice-questore I. , nonché alla violazione alla legge n. 110/75, non avrebbe tratto corrette conclusioni dalla riscontrata divergenza tra le azioni, addebitate al G. , come descritte nei verbali di sequestro e di arresto, potendosi così dubitare della fedeltà del secondo, il solo che riferiva del calcio sferrato all’I. , mentre nel verbale di sequestro si dava atto di una scivolata del prevenuto, in assonanza con quanto da lui affermato; peraltro la sentenza avrebbe alterato il risultato di prova affermando una circostanza – che egli si sarebbe scagliato contro i poliziotti – non desumibile dagli atti in questione.

Lamenta poi l’attribuzione, con motivazione tautologica e circolare, di tutte le ulteriori condotte a titolo di concorso morale per la sua fattiva adesione all’azione degli altri, senza considerare che non sarebbe comprensibile come egli potesse aver suscitato o rafforzato l’altrui proposito criminoso a fronte di un granitica determinazione degli altri soggetti a commettere i reati contestati, in una situazione in cui era stato ritenuto che avesse agito per suggestione della folla – con ciò aderendosi alla prospettazione difensiva di una partecipazione occasionale – laddove finiva per non risultare adeguatamente spiegato in che modo egli potesse essere consapevole dei progetti anche lesivi del gruppo al quale si univa.

In diritto

Il ricorso non è fondato.

Doglianza principale del ricorrente è quella relativa all’erronea configurazione dei fatti lui ascritti come violazione dell’art. 419 cod. pen., lamentandosi che il giudice del rinvio non avrebbe correttamente valutato i fatti di rilievo secondo le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento della Cassazione.

Osserva in primo luogo il Collegio che questa Corte, annullando (Sez. 1, sent. n. 18511 del 17/03/2010) la sentenza della Corte d’appello di Roma, aveva rilevato come il giudice d’appello avesse omesso di ancorare le proprie valutazioni a fatti concreti, qualificando le azioni degli appellanti come atti di devastazione senza un approfondito esame della concreta situazione determinatasi, da porre in raffronto con la nozione di devastazione, per quanto rilevante nel caso, come di danneggiamento, purché complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, evidenziandosi anche il parallelismo fra la distinzione del danneggiamento – singolo o plurimo – dalla devastazione, con la differenza esistente tra il furto ed il saccheggio, laddove le ipotesi di cui all’art. 419 cod. pen., secondo consolidata giurisprudenza, richiedono la costante presenza di due elementi, una pluralità di agenti ed una molteplicità indiscriminata di ruberie e, nel caso, di danneggiamenti, che si riflette nella diversa obiettività giuridica, non esaurendosi, in quei casi, nella protezione del patrimonio, ma dirigendosi verso quella, assorbente, dell’ordine pubblico (Sez. U, n. 7 del 26/03/1960, Neidermajer). E, quanto all’individuazione in concreto della molteplicità e vastità dei danneggiamenti, la giurisprudenza ha rilevato, in plurime occasioni, non ultima quella riguardante, in sede cautelare, la medesima vicenda per cui si procede, come la diffusione sia inscindibilmente connessa alla diffusività dell’azione dei responsabili, laddove è stata ritenuta integrare devastazione (Sez. 1, sent. n. 25104 del 16/4/2004, Rv. 228133, rie: P.M. in proc. Marzano ed altri) la violenta aggressione da parte di tifosi di una squadra di calcio alle forze dell’ordine, con distruzioni e danneggiamenti di impianti e strutture seppure limitate all’area di uno stadio; oppure il comportamento (Sez. 1, Sent. n. 20313 del 29/04/2010 ric.: Vischia + 1) tenuto da decine di tifosi in più luoghi contigui, tutti collocati in ristretta area del centro storico di una città di provincia, qualificabile non come comportamento singolo, diretto verso specifici beni materiali, ma indiscriminato sfogo di istinto vandalico idoneo a mettere in serio e grave pericolo, oltre ai beni in concreto aggrediti, anche l’incolumità dei cittadini che si fossero trovati a passare nei pressi, con lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale in esame (cfr. Cass. 1, 16.4.04 n. 25104, rv. 228133), non a caso ricompresa nel novero dei delitti contro l’ordine pubblico, inteso come forma di civile e corretta convivenza.

E, più in particolare, già la presente vicenda è stata in concreto inquadrata nello schema dell’art. 419 cod. pen. dalla pronuncia di questa Corte (Sez. 1, sent. n. 25949 del 27/5/2008, ric.: G. + 2) dove si è ritenuta la configurabilità del delitto di devastazione (nei suoi elementi materiali costitutivi) in una situazione di vera “guerriglia urbana”, anche se con episodi di devastazione circoscritti di fatto ad un quartiere.

Come osservato sopra, peraltro, questa Corte, nella sentenza di annullamento, ha dovuto rilevare che dalla Corte di merito non erano stati esaminati in concreto i fatti ascritti ai prevenuti per valutare se ne fosse, o meno, possibile l’inquadramento negli schemi della devastazione, secondo i termini sopra delineati. E, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la sentenza attualmente impugnata, soffermandosi ad esaminare, come non era stato fatto dalla sentenza annullata, le diverse azioni addebitabili al folto gruppo che operava in zona (OMISSIS) ed all’interno del quale è stato ritenuto avesse agito il prevenuto, ha correttamente individuato gli estremi della vastità dell’azione di danneggiamento e della sua potenziale diffusività; ha fornito la chiara rappresentazione di un’azione che aveva interessato un’area comprendente più vie circostanti la caserma – buona parte di un quartiere di XXXX – dove i manifestanti si muovevano liberamente, avendo bloccato con un’azione, se non preventivamente concertata, almeno spontaneamente combinata, il centro locale di tutela dell’ordine pubblico, ed avevano danneggiato, oltre all’immobile preso principalmente di mira, diversi veicoli, autovetture e motocicli, cassonetti per la raccolta dei rifiuti ed avevano divelto pali di segnaletica urbana, compresi i rispettivi supporti in cemento, per servirsene come leve o armi.

E risponde pienamente alle richieste della sentenza di annullamento, che postulava una concreta valutazione dei fatti negli schemi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, il quadro delineato dalla sentenza del giudice del rinvio, che ha evidenziato la diffusione e, soprattutto, la diffusività dell’azione – per la difficoltà dell’opera di contrasto e per il numero dei manifestanti violenti -che connotavano l’azione dei facinorosi come vera e propria guerriglia urbana, perché in altro modo non può esser definita la realizzazione di barricate con cassonetti per bloccare l’arrivo di un contingente di soccorso ad una caserma della polizia cinta d’assedio, l’aggressione collettiva, selvaggia e violenta ai rappresentanti della Polizia e l’assalto dei manifestanti delle due tifoserie alla caserma di (OMISSIS) .

Né pare fondato il rilievo da parte del ricorrente circa una pretesa, irrisolvibile, contraddizione nella sentenza impugnata fra il recepimento di quanto evidenziato dal primo giudice sulla mancanza di prova di un’organizzazione di incidenti e scontri, e l’aver sostenuto che dal numero dei partecipanti si inferisse una “programmazione” degli eventi.

Invero, un’attenta lettura del relativo passaggio motivazionale convince che, avendo finito, la Corte d’appello, per affermare a conclusione del suo ragionamento, che un’organizzazione preventiva non esisteva – ma che in ogni caso non sarebbe stata necessaria né per la configurazione del delitto di devastazione né di quello di danneggiamento – la frase precedente, sottolineata dal ricorrente, non poteva che esser frutto di mero errore di scrittura, un vero e proprio refuso, in quanto l’espressione la dinamica degli eventi “venivano dal Lungotevere ” ed il numero dei partecipanti “300/400” sono di per sé significativi di un gruppo che avanza e di una programmazione dei fatti, può aver senso, nel contesto in cui si trova inserita, solo se vien letta come programmazione che era “nei fatti”, per lo spontaneo aggregarsi delle persone e non era riferibile ad una preventiva organizzazione dei fatti.

Né peraltro si tratterebbe di contraddizione determinante e destrutturante la motivazione, proprio in virtù dell’affermazione di chiusura che esprime chiaramente ed inequivocabilmente il pensiero della Corte di merito.

Non fondati sono poi i motivi che censurano la ritenuta partecipazione del G. all’azione collettiva quale sopra individuata ed ai restanti reati di violenza e lesioni contro p.u. Osserva il Collegio come dalle sentenze di merito risulti che il prevenuto, dopo aver compreso che la partita di calcio, per assistere alla quale si era recato allo stadio olimpico, non si sarebbe disputata, era rimasto nella zona ed avendo poi visto provenire dal Lungotevere un folto gruppo di manifestanti di entrambe le tifoserie romane, ed avendo saputo che andavano a manifestare per gli avvenimenti accaduti in mattinata, culminati con la morte del tifoso laziale S. , aveva deciso di aggregarsi, di aggregarsi quindi ad un gruppo numeroso che aveva intenzione di manifestare contro la Polizia in maniera non pacifica, ma munendosi di qualsiasi oggetto potesse venir utile per l’assalto alla caserma.

E non è certo privo di logica l’aver ritenuto, i giudici del merito, che il transito di una folla in tumulto composta da persone per buona parte munite di oggetti, utilizzabili in maniera inequivocabile per danneggiare cose e ledere persone, rendesse di per sé manifeste quali fossero le intenzioni che muovevano i partecipanti al corteo, con la conseguenza che bene è stata ritenuta la consapevole partecipazione ai fatti del ricorrente, considerandosi, quanto al concreto suo apporto all’azione collettiva, che indipendentemente dall’effettiva partecipazione ad aggressioni a beni o persone, la vitalità e la pericolosità di un gruppo di manifestanti, anche se spontaneamente aggregatosi, e la determinazione di ciascuno dei partecipanti si rafforza per la presenza di ulteriori soggetti che vi si uniscano adottando anche (come nel caso di G. ) atteggiamenti che dimostrino omologazione e partecipazione, quali quello di coprirsi il volto per non farsi individuare dalle telecamere di sicurezza e di munirsi di un oggetto chiaramente utilizzabile per l’offesa come la cintura usata a mo Xdi frusta e un qualche altro oggetto (poco rileva se fosse un sasso o un pezzo di coccio di un vaso rotto) idoneo ad esser scagliato.

E neppure esiste incompatibilità logica fra l’attenuante ritenuta per l’indubbia incidenza della suggestione provocata dal movimento di folla in tumulto e la volontarietà dell’atteggiamento adesivo e concretamente partecipativo di un soggetto che si sia aggregato ad una folla di tal fatta, assumendone non certo involontariamente gli atteggiamenti e condividendone gli scopi, così che da un lato l’esistenza della folla in tumulto può contribuire a determinare la sua volontà e dall’altro la sua partecipazione rafforza il potere della massa e l’adesione degli altri partecipanti, in una sorta di reciproca alimentazione di determinazione partecipativa, con la conseguenza che correttamente è stata ritenuta la partecipazione del prevenuto all’azione collettiva di devastazione e il concorso nei singoli eventi lesivi provocati nell’occasione dall’azione della massa. Quanto poi alla diretta responsabilità per le lesioni provocate al vice-questore I. , pare infondato lo specifico motivo di doglianza in più sedi (anche quella cautelare) proposto dal ricorrente su pretese discrasie fra le narrative dei fatti contenute nei verbali di arresto e sequestro. Ad avviso del Collegio la contraddizione è più apparente che reale.

Il verbale di sequestro dava atto che il G. , che si era mostrato aggressivo e minaccioso verso le forze dell’ordine, roteando l’improvvisata frusta e brandendo con l’altra mano un oggetto (irrilevante apparendo che fosse poi stato o meno scagliato, quando sia certo che era un oggetto chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona che il prevenuto si era procurato e, proprio per una finalità aggressiva, l’aveva portato con sé) e si era necessariamente trovato quasi a contatto con la Polizia (il verbale utilizza il termine scagliarsi in una sintesi forse poco felice, ma non equivocabile sulla base del contesto), se l’azione di avanzata della stessa forza pubblica l’aveva immediatamente portata a raggiungerlo quando aveva cercato di ruggire, ma era stato bloccato perché scivolato a terra.

Nel verbale di arresto si dava poi atto che, nel corso dell’operazione (necessariamente successiva) di arresto, ed in particolare, come riferito, nelle fasi dell’immobilizzazione, il G. aveva sferrato il calcio che aveva colpito l’I. provocando le lesioni lui ascritte; nessuna contraddizione quindi se i fatti sono visti nella corretta scansione temporale che risulta evidente dagli atti sottoposti al giudizio della Corte in quanto allegati come parte del ricorso. L’esame degli atti sollecitato dal ricorrente non porta quindi ad individuare contraddizioni testuali che possano aver determinato una motivazione palesemente illogica della sentenza impugnata.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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