Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 28 giugno 2016, n. 26811

Risponde del reato di rivelazione di segreto professionale l’operatore sanitario (nella specie, l’ostetrica del reparto maternità di un ospedale pubblico) che riveli senza giustificato motivo a terzi che una paziente della struttura ha interrotto la gravidanza, ciò costituendo un segreto d’ufficio, avendo questi appreso della notizia di carattere sanitario, in ragione del proprio ufficio ossia, a nulla rilevando la circostanza che la notizia sia stata appresa per averlo saputo direttamente e legittimamente dal medico abortista o per averlo semplicemente dedotto dal generico riferimento che quello aveva fatto alla conoscenza della donna che aveva interrotto la gravidanza, essendo comunque ciò avvenuto pur sempre nell’ambito di un rapporto istituzionale

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 28 giugno 2016, n. 26811

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. VESSICHELLI Maria – rel. Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 247/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 31/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Nardo Marilia che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente al capo sulla subordinazione della sospensione condizionale ed esecuzione (Ndr: testo originale non comprensibile) e rideterminazione della (Ndr: testo originale non comprensibile). Inammissibile nel resto;
Udito, per la parte civile, l’Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile).

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze con la quale e’ stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di cui all’articolo 622 c.p..
La condanna e’ stata inflitta per avere l’imputata, in epoca prossima al maggio 2010, rivelato senza giusta causa la notizia dell’interruzione di gravidanza praticata a (OMISSIS), oggetto di segreto professionale, essendo l’imputata stessa ostetrica presso il nuovo Ospedale (OMISSIS) e avendo avuto conoscenza di quel fatto per ragione del suo ufficio e professione.
Deduce:
1) l’erronea applicazione dell’articolo 603 c.p.p. essendo stata ingiustificatamente rigettata la richiesta dell’innovazione della istruttoria dibattimentale volta a consentire il confronto fra il dottor (OMISSIS) e la querelante e a chiarire quale fosse stato il colloquio tra il primo, sanitario, e la seconda, sua paziente, poco prima dell’intervento di interruzione di gravidanza. D’altra parte sostiene la difesa che non ricorrerebbe nella specie neppure il requisito dell’essere stata, la persona della querelante, affidata alla assistenza dell’imputata;
2) Contesta inoltre l’impugnante, il fondamento della condanna al pagamento della provvisionale nonche’ la statuizione con la quale la sospensione dell’esecuzione della pena e’ stata subordinata al pagamento della detta provvisionale che dovrebbe avvenire prima del passaggio in giudicato della sentenza stessa.
4) Lamenta infine illogicita’ della motivazione sulla diniego di una attenuazione del regime sanzionatorio.
Il ricorso e’ fondato nei termini che si indicheranno.
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e’ stata argomentatamente respinta dalla corte d’appello non ricorrendo la assoluta necessita’ dell’atto istruttorio.
Ed invero, nella sentenza impugnata si chiarisce in maniera completa che, in relazione all’accertamento del fatto reato in contestazione, costituito dalla rivelazione della notizia destinata a rimanere segreta, appresa dall’ imputata in ragione del suo ufficio, sarebbe stato del tutto inutile cercare di sapere quale fosse stato il colloquio tra il medico che aveva effettuato l’atto sanitario sulla querelante e quest’ultima, prima dell’interruzione di gravidanza.
L’obiezione della difesa, al riguardo, non tiene conto di tale motivazione ed attribuisce al giudice di avere dato la propria risposta con riferimento a un datola possibilita’ che l’imputata potesse entrare nel sistema informatico dell’ospedale e cosi’ apprendere la notizia destinata a rimanere segreta- che, invece e’ del tutto estraneo alle motivazioni dell’ordinanza di rigetto, sicche’ la censura puo’ dirsi eccentrica.
D’altra parte, l’affermazione di responsabilita’ e’ stata pronunciata sul presupposto dell’avere l’imputata appreso della notizia di carattere sanitario riguardante la querelante, in ragione del proprio ufficio ossia, come si esprimono i giudici, “in costanza di servizio in ospedale”: e cio’, o per averlo saputo direttamente e legittimamente dal medico abortiste o per averlo semplicemente dedotto dal generico riferimento che quello aveva fatto alla conoscenza della querelante- ma pur sempre, quindi, nell’ambito di un rapporto istituzionale- o, infine, per averlo conosciuto attraverso l’ingresso nel sistema informatico, che e’ rimasta evenienza non provata ma plausibile.
Per tale ragione, anche la seconda doglianza e’ infondata.
Il secondo motivo come sopra riportato e’ invece in parte fondato.
Sulla prima parte di esso, si osserva che non e’ invero ammissibile in cassazione alcuna doglianza sull’entita’ della provvisionale che e’ una statuizione, di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata. (Sez. 3, Sentenza n. 18663 del 27/01/2015 Ud. (dep. 06/05/2015) Rv. 263486. Conformi: N. 40410 del 2004 Rv. 230105, N. 5001 del 2007 Rv. 236068, N. 34791 del 2010 Rv. 248348, N. 32899 del 2011 Rv. 250934, N. 49016 del 2014 Rv. 261054, N. 50746 del 2014 Rv. 261536).
E’ invece da accogliere la censura sulla avvenuta subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale da effettuarsi entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado (del 2013).
Si aderisce all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena non puo’ essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 29889 del 05/04/2013 Ud. (dep. 11/07/2013) Rv. 257074; conformi: N. 766 del 1978 Rv. 138842, N. 9446 del 1993 Rv. 196016, N. 2347 del 1998 Rv. 209980, N. 13456 del 2007 Rv. 236329, N. 5914 del 2012 Rv. 251789, N. 42179 del 2012 Rv. 254002).
Invero, non e’ possibile una esecuzione “ante iudicatum” dei capi penali della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena.
Tuttavia qualora tale statuizione sia adottata dal giudice del merito, il rimedio ad essa puo’ essere assunto dalla Cassazione, in forma diversa dall’annullamento senza rinvio.
Si ritiene cioe’ da parte di questa Corte che, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato, il termine per la esecuzione, che nella forma corretta dovrebbe decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, possa essere oggetto di statuizione diretta del giudice della legittimita’.
Infatti, non vi e’ motivo per ritenere che la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’esecuzione di un adempimento “ante iudicatum” debba necessariamente perdere efficacia, in presenza degli altri presupposti di legge, sicche’, piu’ limitatamente, il relativo “dies a quo” ben puo’ essere differito, anche di ufficio, al passaggio in giudicato della sentenza (cosi’ v. Sez. 3, Sentenza n. 19316 del 15/01/2015 Ud. (dep. 11/05/2015) Rv. 263512; conforme Sez. 3, Sentenza n. 13456 del 30/11/2006 Ud. (dep. 02/04/2007) Rv. 236329).
Le spese del presente grado vanno dichiarate compensate tra le parti posto che si e’ in presenza di parziale soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione della concessa sospensione condizionale della pena all’adempimento delle obbligazioni civili entro 6 mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado, termine che stabilisce dal passaggio in giudicato della sentenza. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.

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