La condotta di chi sottrae un telefono cellulare sfilandolo dalla tasca posteriore dei pantaloni della vittima, con movimento repentino, configura un’ipotesi di furto prevista dall’art. 624 cod. pen., aggravato dall’avere agito con destrezza, consistita nel movimento repentino che ne caratterizza e ne consente la condotta
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
SENTENZA 26 ottobre 2016, n.44976
Ritenuto in fatto
1 – Con sentenza del 19 giugno 2015 la Corte di appello di Genova in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, del 8 gennaio 2015, qualificato il fatto contestato agli imputati E.M.A. e B.M. come delitto previsto dagli artt. 624, 624 bis, 625 n. 4 cod. pen. (già il primo giudice l’aveva diversamente qualificato come condotta punita dagli artt. 624, 625 nn. 2 e 4 cod. pen., dall’originaria contestazione di rapina), confermava nel resto l’impugnata sentenza, con la quale si erano ritenuti i due imputati colpevoli della sottrazione ai danni di M.F. del telefono cellulare che questi portava nella tasca posteriore dei pantaloni, facendo E.M. lo ‘sgambetto’ al M. e così distraendolo, permettendo, così, ad un complice non identificato, di sfilarlo, con destrezza, mentre l’altro ricorrente, B. , fungeva da ‘palo’.
I due erano stati ritenuti colpevoli anche della contravvenzione punita dall’art. 4 l. n. 110/75 per avere portato, senza giustificazione, in luogo pubblico, E.M. un coltello a serramanico, B. un paio di forbici.
Fatto commesso in (omissis) .
Il compendio probatorio era basato sulla ricostruzione del fatto, come in imputazione, operata dalla persona offesa Federico M. e dai suoi amici S.F. e P.A. .
Gli stessi M. e S. individuavano negli imputati due dei tre giovani che aveva sottratto al M. il telefono cellulare (il terzo, come detto, non era mai stato identificato). Irrilevante era la discrasia fra le ricostruzioni dei tre testi in ordine all’esatta ora del fatto (se erano le 2 o le 3 del mattino).
La Corte riteneva provato anche il concorso nei fatti del B. , poiché questi, presente sul posto in compagnia degli altri due coautori del fatto, ne aveva rafforzato il proposito, ponendosi anche in funzione di palo.
2 – Propongono ricorso entrambi gli imputati.
2 – 1 – Il ricorso di E.M. .
2 – 1 – 1 – Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 625 n. 4 cod. pen., laddove si era ritenuta la destrezza senza adeguatamente motivarla.
L’intero disvalore della condotta era in realtà sussunto dal contatto fisco che aveva consentito la sottrazione del bene, ‘di dosso’. Ed era quindi sussistente il solo delitto previsto dall’art. 624 bis cod. pen..
2 – 1 – 2 – Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 235 cod. pen., in quanto si era disposta la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata senza alcun accertamento sulla effettiva pericolosità dell’imputato.
2 – 2 – Il ricorso di B.M. .
2 – 2 – 1 – Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare dell’art. 110 cod. pen..
Non si era individuata alcuna concreta condotta dell’imputato dalla quale desumersi il suo apporto causale alla sottrazione consumata dagli altri due soggetti. Il ricorrente era rimasto fermo, lì nei pressi, a guardare.
L’azione si era svolta alla presenza di altri soggetti, oltre agli imputati, e quindi il ricorrente non aveva svolto alcuna funzione di palo. Non è dato comprendere in quale modo avesse agevolato la condotta illecita altrui.
2 – 2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624 bis cod. pen..
Non era sufficiente affermare che il cellulare era stato sfilato di dosso alla vittima per concretare la fattispecie astratta dello ‘strappo’ ritenuta dalla Corte territoriale.
2 – 2 – 3 – Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 624 bis e 625 n. 4 cod. pen..
Lo strappo è incompatibile con la configurabilità dell’aggravante ritenuta dalla Corte, la destrezza.
2 – 2 – 4 – Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 597 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 Convenzione EDU.
Si era diversamente qualificato il fatto, aggravandolo, senza consentire all’imputato di approntare le opportune difese e/o di attivare altre scelte processuali. Se ne era pertanto violato il diritto di difesa, così come garantito dall’art. 6 della Convenzione EDU, nell’interpretazione datane dalla Corte EDU e dalla stessa Corte di Cassazione.
2 – 2 – 5 – Con il quinto motivo deduce il difetto di motivazione in ordine all’applicabilità dell’art. 114 cod. pen., poiché la si era negata con una motivazione apparente. Era invece evidente il minor ruolo rivestito dal ricorrente.
2 – 2 – 6 – Con il sesto motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla contravvenzione ritenuta, poiché era arduo sostenere che una piccola forbice per le unghie fosse portata in modo ingiustificato tanto più che l’imputato aveva affermato che gli serviva per tagliare le sigarette che si confezionava da solo.
2 – 2 – 7 – Con il settimo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare dell’art. 81 cod. pen., posto che era evidente che la contravvenzione, pur consumata il giorno successivo, era legata al delitto dal medesimo intento criminoso, non incompatibile con la consumazione dei fatti in tempi discosti.
Considerato in diritto
I ricorsi degli imputati sono fondati in relazione alla ritenuta riqualificazione della condotta che è, invece, più correttamente inquadrabile nella fattispecie astratta prevista dagli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen..
Va pertanto rivisto il trattamento sanzionatorio, e, di conseguenza, la sussistenza dei presupposti (di limite di pena e di ritenuta pericolosità) per l’applicazione della misura di sicurezza disposta dal primo giudice.
1 – Dalla ricostruzione operata dai giudici del merito risulta che tre giovani avevano avvicinato M.F. , di sera, il (omissis) , nei vicoli della (omissis) , ed il primo, E.M. , l’aveva distratto facendogli perdere l’equilibrio (con una sorta di ‘sgambetto’), il secondo, non identificato, gli aveva sfilato il telefono cellulare dalla tasca posteriore dei pantaloni, il terzo, B. , aveva controllato che non sopraggiungesse alcuno in aiuto del M. (che si trovava sul posto in compagnia di alcuni suoi amici).
1 – 1 – Ad ogni fase processuale, questa medesima condotta veniva diversamente qualificata: originariamente come rapina, aggravata dall’avere, i suoi autori, agito in più persone riunite; dal primo giudice ritenuto un furto aggravato dall’utilizzo di un mezzo fraudolento e dalla destrezza; dalla Corte territoriale il furto previsto dall’art. 624 bis cod. pen., aggravato dalla destrezza.
1 – 2 – Censurano tale ultimo giudizio i ricorrenti, E.M. con il primo motivo, B. con il secondo.
Tali censure, come si è detto, sono fondate e sfociano nell’ulteriore qualificazione giuridica del fatto, indicata in premessa.
Vanno, innanzitutto, ricordati gli elementi che distinguono le fattispecie astratte in questione.
1 – 2 – 1 – Commette il delitto previsto dall’art. 624 bis cod. pen. (per quanto qui interessa) ‘chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona’.
Lo ‘strappo’, indicato dalla norma come modalità attraverso la quale si spossessa la vittima, è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitato sulla cosa e non sulla persona (visto che, altrimenti, concreterebbe il più grave delitto di rapina: fra le tante, Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, Bocchetti Rv. 262281), ed è proprio l’esercizio di tale violenza, come diretto strumento dello spossessamento del bene, che distingue il furto con strappo previsto dall’art. 624 bis cod. pen. dal furto disciplinato dall’art. 624 cod. pen. (a cui, certo, possono aggiungersi le aggravanti previste dall’art. 625 cod. pen., compresa quella della ‘violenza sulle cose’, che attiene, però, all’esercizio della forza finalizzata, anch’essa, alla sottrazione di un bene ma non consistente nello ‘strappo’ del medesimo alla persona che la detiene su di sé).
1 – 2 – 2 – Quanto alle aggravanti dell’utilizzo del mezzo fraudolento e dell’avere agito con destrezza, questa Corte ha già avuto modo di precisarne le caratteristiche e, ne contempo, di affermarne il loro possibile concorso.
Si è detto, infatti, che, in tema di furto, sono pienamente compatibili le circostanze aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza che, pur descrivendo modelli di agente prossimi ma non pienamente sovrapponibili, si caratterizzano, rispettivamente, la prima per la particolare scaltrezza idonea ad eludere la vigilanza del soggetto passivo e la seconda per la spiccata rapidità di azione nell’impossessamento della cosa mobile altrui (ex plurimis: Sez. 4, n. 21299 del 12/04/2013, Haldares, Rv. 255294).
1 – 3 – Tutto ciò premesso, la corretta qualificazione della complessiva condotta di coloro che avevano sottratto al M. il cellulare deve essere ricavata alla luce dei seguenti dati di fatto: la sottrazione del telefono cellulare era avvenuta sfilandolo dalla tasca posteriore destra dei pantaloni della vittima, con movimento repentino, e si deve pertanto ritenere che tale condotta configuri un’ipotesi di furto prevista dall’art. 624 cod. pen.. non essendo stato esercitato alcuno ‘strappo’, alcuna violenza per sottrarlo ‘di dosso’ alla vittima. Il furto è aggravato dall’avere agito, chi ha sottratto materialmente il bene (ed i complici avvalendosi di tale modalità di condotta), con la destrezza, consistita nel movimento repentino che ne ha caratterizzato e consentito la condotta.
Invero potrebbe concorrere anche l’aggravante del mezzo fraudolento consistito nell’azione diversa, seppur coordinata, di E.M. che, facendo perdere l’equilibrio al M. , l’aveva distratto, favorendo così l’azione del complice. La relativa aggravante però è stata espressamente esclusa dalla Corte territoriale e tale decisione non è stata censurata dalla pubblica accusa.
2 – Il giudice di rinvio dovrà pertanto rivalutare il trattamento sanzionatorio alla luce della qualificazione giuridica del reato stabilita da questa Corte.
Tale rivisitazione comporta l’assorbimento della doglianza di E.M. in ordine all’applicazione della misura di sicurezza sollevata con il secondo motivo (che si estende alla posizione di B. ). Il giudice del rinvio dovrà, così, valutare se sussista il limite di pena concretamente irrogata previsto dall’art. 253 cod. pen. ed attualizzare, al momento del suo giudizi, la verifica della persistente pericolosità degli imputati.
3 – Vanno invece rigettati gli ulteriori motivi di ricorso proposti da B. .
3 – 1 – I giudici del merito hanno congruamente motivato il suo concorso nell’azione posta in essere dal coimputato e dal terzo soggetto non identificato, fungendo da palo e così favorendo l’azione dei complici, rafforzandone, nel contempo, l’intento predatorio.
Il primo motivo è quindi manifestamente infondato e versato in fatto.
3 – 2 – Il quarto motivo è infondato, posto che il delitto originariamente contestato era un delitto di rapina e, quindi, più grave del furto aggravato riconosciuto in prime cure ma anche del delitto di furto, previsto dall’art. 624 bis cod. pen., anch’esso aggravato, ritenuto dalla Corte territoriale. La diversa qualificazione giuridica della condotta, sempre rimasta identica nella sua descrizione concreta, non ha pertanto comportato alcuna reale lesione del diritto di difesa.
Peraltro deve anche ricordarsi che il mutamento della fattispecie astratta contestata non comporta la violazione dei principi sanciti dall’art. 6 della Convenzione EDU quando, nel corso del processo, sia data la possibilità all’imputato di confrontarsi con la diversa (ma non imprevedibile, in considerazione della condotta concreta contestata) specificazione dell’accusa.
Le Sezioni unite di questa Corte (con sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438) hanno, infatti, affermato che l’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neppure per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono.
Né concreta la suddetta violazione l’ulteriore qualificazione giuridica del fatto, fissata da questa Corte, rientrando nel già indicato perimetro dell’accusa ed essendo stata prefigurata nei ricorsi proposti dagli imputati.
3 – 3 – Infondato è anche il sesto motivo, relativo alla sussistenza della contravvenzione contestata al B. , visto che i giudici del merito avevano congruamente motivato, con ricostruzione priva di vizi logici, che il tipo di forbici (la cui lama era lunga 10 cm) erano incompatibili con le giustificazioni date dall’imputato in relazione al loro porto fuori dall’abitazione.
3 – 4 – Parimenti infondato è il quinto motivo, relativo al mancato riconoscimento della attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen..
Questa Corte ha costantemente ritenuto la configurabilità dell’attenuante in parola quando l’apporto del correo risulti così lieve da apparire, nell’ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale (da ultimo: Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264455), un’ipotesi estranea alla odierna fattispecie ove il contributo fornito dal B. era essenziale, non sostituibile, perché egli, fungendo da palo, aveva rassicurato i complici che avevano direttamente agito contro la vittima del reato, senza timore di interventi esterni.
3 – 5 – Va rigettato l’ultimo motivo ricorso del B. , il settimo, sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra il delitto e la contravvenzione, essendo ancora una volta congrua e priva di vizi logici la motivazione dei giudici del merito, posto che non era possibile ipotizzare un unico intento criminoso fra il furto consumato ai danni del M. ed il porto, il giorno successivo, di una forbice fuori dalla propria abitazione, un porto che, peraltro, l’imputato giustifica con intenti leciti.
4 – In conclusione, come si è detto, il giudice di rinvio, preso atto della qualificazione giuridica del delitto di furto, dovrà fissare, solo per tale imputazione (per la contravvenzione la pena, inflitta in cumulo materiale, è definitiva), un nuovo trattamento sanzionatorio, rivalutando, poi, l’applicazione ad entrambi gli imputati della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio della Stato, prevista dall’art. 235 cod. pen..
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 624, 625, primo comma, n. 4, cod. pen., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Rigetta nel resto il ricorso di B.
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