Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 26 gennaio 2017, n. 3871

Sommario

I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione

L’art 1 della legge 475/1925 prevede ipotesi di falsificazione di atti pubblici specificamente ed analiticamente indicati, ( dissertazioni, studi, progetti tecnici ed in genere lavori o elaborati che siano opera di altri, indicati nella norma), in occasioni delimitate ( partecipazione a concorsi per il conferimento di titoli scolastici o accademici per l’abilitazione all’esercizio di professioni ed altre simili indicate netta norma) e punisce, altresì, il conseguimento del risultato, concretizzato, all’evidenza, in un titolo pubblico ottenuto tramite l’inganno dei soggetti deputati ad esprimere le necessarie valutazioni, concepito come aggravante.

Il reato di abbandono di persone minori o incapaci è in rapporto di specialità rispetto a quello di omissione di soccorso, in quanto, a differenza di quest’ultimo che punisce chiunque si trovi occasionalmente a contatto diretto con una persona in stato di pericolo, sanziona la violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia, che incombe su determinate persone o categorie di persone, da cui derivi una situazione di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo

La previsione di cui all’art. 404, comma secondo, cod.pen. (come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85) è norma speciale rispetto al delitto di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico, di cui all’art. 639, comma secondo, cod. pen., essendo il primo reato integrato da ogni forma di offesa che si estrinsechi sulle cose di culto ed a danno di queste, attraverso la loro distruzione, ovvero il loro deterioramento o imbrattamento

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 26 gennaio 2017, n. 3871

Ritenuto in fatto

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha annullato il provvedimento del Gip di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della ricorrente L., per i reati di cui all’art 110 cp, 1 e 2 legge 475/1925, capo a); 110,56, 48, 479 cp, capo b); 110, 48, 479 cp, capo c), per avere, in concorso con i componenti della commissione degli esami di avvocato, redatto e consegnato ai partecipanti elaborati scritti da esperti di materie giuridiche, essendone conseguita in un caso l’abilitazione alla professione, nonché del delitto di cui all’art 640 cpv cp, per essersi allontanata arbitrariamente dal servizio presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari mediante l’uso fraudolento del proprio badge da parte di terzi, anche per commettere gli illeciti precedenti.
1.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il PM, che l’ha censurata solo sul punto dell’errata applicazione dell’art 15 cp e della norma incriminatrice della legge speciale. Secondo il ricorrente il bene giuridico tutelato dalle due disposizioni sarebbe diverso, poiché la legge del 1925 tutelerebbe la genuinità degli elaborati presentati alla commissione mentre la norma codicistica la veridicità delle attestazioni dei pubblici ufficiali.
1.1 I fatti sotto il profilo naturalistico sarebbero, inoltre, diversi, trattandosi, da un lato, della presentazione di lavoro altrui in un determinato contesto di spazio e di tempo alla commissione e, dall’altro, del rilascio di un’abilitazione ideologicamente falsa a distanza di anni e da parte di un pubblico ufficiale diverso da quello al quale l’elaborato era stato presentato.
In data 29.9.2016 è pervenuta in Cancelleria breve nota di replica a firma dell’avvocato C..
All’odierna udienza il Pg dr S. ha concluso per l’annullamento con rinvio e l’avvocato G., per delega dell’avvocato C. ha chiesto il rigetto del ricorso del PM.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
1. Quanto al profilo di ricorso relativo all’ipotizzata diversità di oggetto giuridico, va ricordato il solido orientamento espresso da questa Corte, anche nella sua composizione più autorevole, secondo il quale oggetto della tutela dei reati contro la fede pubblica è l’interesse pubblico alla genuinità materiale ed alla veridicità ideologica di determinati atti. In tal senso : Sez. U, Sentenza n. 46982 del 25/10/2007 Ce. (dep. 18/12/2007 ) Rv. 237855 : I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. In senso conforme ex multis, Sez. 5 Sent. 7187 del 9.12.2008 Ud. Rv 243154 (dep.19.2.2009); Sez. 3, Sentenza n. 2511 del 16/10/2014 Ud. (dep. 21/01/2015 ) Rv. 263416.
1.1 Alla luce di tale chiaro principio, che deve essere qui ribadito, la distinzione che il PM ha proposto tra la genuinità degli elaborati presentati alla commissione e la veridicità delle attestazioni dei pubblici ufficiali componenti la commissione di esame, che individuerebbe due beni/interessi differenti protetti dall’una e dall’altra norma in discussione, risulta soltanto apparente e non sembra riferirsi ad un effettivo contenuto di diversità.
2. Quanto alla dedotta differenza di fatti storici sub 1.1 presunta dal PM, cioè la presentazione dell’elaborato falso ed in seguito il rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, deve, in contrario, chiarirsi che le fattispecie descritte nei capi di imputazione sub b) e c) – inerenti i delitti di falso in atto pubblico, anche in forma tentata, mediante inganno costituito dalla presentazione di elaborati falsi in quanto non propri dei candidati, conseguendone l’abilitazione all’esercizio della professione forense, nonché le condotte per come accertate dal processo, sono uguali alle fattispecie ed alle condotte descritte nel capo di imputazione sub a), ex art. 1 legge 475/1925 e, pertanto, la prospettazione del ricorrente appare non aderente agli atti.
2.1 Tanto premesso va osservato che i Giudici della cautela, con ragionamento in diritto corretto e logicamente ineccepibile, hanno ritenuto che il delitto di cosiddetto plagio letterario, previsto dalla legge speciale del 1925, ricomprenda sia la condotta di presentazione di un elaborato falso, prevista dal primo comma dell’art 1 legge 475/1925, sia l’evento del conseguimento dell’abilitazione, considerato dal secondo comma dell’art 1, quest’ultimo strutturato come circostanza aggravante. Pertanto hanno giudicato che il reato previsto dalla legge speciale non potesse concorrere con quello di falso ideologico mediante inganno, avendo entrambe le norme incriminanti lo stesso oggetto giuridico e coprendo la legge del 1925 l’intera fattispecie concreta, intesa nella sua materialità storica, oggetto del procedimento, ivi compreso il conseguimento del titolo abilitativo fasullo, in quanto fondato su prove d’esame falsificate.
2.2 Tale esatta interpretazione letterale e sistematica è coerente con la pronuncia di questa Corte già citata in ricorso, secondo la quale l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 1 della legge 19 aprile 1925 n. 475 (che commina la pena della reclusione anche a danno degli aspiranti all’abilitazione all’esercizio di una professione i quali presentino in sede di esame, come propri, lavori che siano opera di altri), ancorché finalizzata alla produzione di un evento – nella specie, abilitazione all’esercizio professionale, che, se conseguita, assume il ruolo di circostanza aggravante – è strutturata come reato di mera condotta, e, come tale, non esclude la configurabilità del tentativo. Questo è ravvisabile qualora il soggetto agente ponga in essere – con giudizio “ex ante” – atti caratterizzati dalla loro idoneità ed univocità rispetto alla produzione dell’evento voluto. Nel tentativo, infatti, l’idoneità degli atti va considerata in concreto con riferimento all’evento da raggiungere mentre l’univocità degli atti va desunta dal modo in cui essi sono stati compiuti e da tutto il comportamento del soggetto agente. Così, Sez. 6, Sentenza n. 9489 del 22/02/1995 Ud. (dep. 08/09/1995 ) Rv. 202286.
3. Sulla base delle suindicate giuste premesse il Collegio barese ha poi fatto applicazione del principio generale di specialità ai sensi dell’art 15 cp, potendo aggiungersi – per rispondere completamente alle osservazioni del ricorrente – che l’art 1 della legge 475/1925 prevede ipotesi di falsificazione di atti pubblici specificamente ed analiticamente indicati, ( dissertazioni, studi, progetti tecnici ed in genere lavori o elaborati che siano opera di altri, indicati nella norma), in occasioni delimitate ( partecipazione a concorsi per il conferimento di titoli scolastici o accademici per l’abilitazione all’esercizio di professioni ed altre simili indicate netta norma) e punisce, altresì, il conseguimento del risultato, concretizzato, all’evidenza, in un titolo pubblico ottenuto tramite l’inganno dei soggetti deputati ad esprimere le necessarie valutazioni, concepito come aggravante.
3.1 Pertanto ben può affermarsi che la normativa dell’art 1 legge 475/1925 sia una legge speciale rispetto alla norma ex art. 479 cp, poiché comprende tutti i suoi elementi, nel caso concreto anche in riferimento ai pubblici ufficiali destinatari dell’attività decettiva, e contiene, inoltre, le suddette caratteristiche specializzanti rispetto alla norma codicistica, che ha carattere generale.
3.2 L’ordinanza impugnata, in relazione all’applicazione dell’art 15 cp risulta, altresì, in armonia con più pronunce rese da questa Corte su casi, come quello in esame, di concorso apparente di norme. Così Sez. 5, Sentenza n. 12644 del 14/01/2016 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266874 : Il reato di abbandono di persone minori o incapaci è in rapporto di specialità rispetto a quello di omissione di soccorso, in quanto, a differenza di quest’ultimo che punisce chiunque si trovi occasionalmente a contatto diretto con una persona in stato di pericolo, sanziona la violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia, che incombe su determinate persone o categorie di persone, da cui derivi una situazione di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata con la quale i giudici avevano qualificato come “omissione di soccorso”, anziché “abbandono di persona incapace”, la condotta dell’imputato che, rientrato a casa e trovata la moglie in gravissime condizioni di salute, aveva omesso di prestarle assistenza e di chiedere soccorso). Sez. 3, Sentenza n. 41821 del 15/09/2015 Ud. (dep. 19/10/2015) Rv. 265497 : La previsione di cui all’art. 404, comma secondo, cod.pen. (come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85) è norma speciale rispetto al delitto di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico, di cui all’art. 639, comma secondo, cod. pen., essendo il primo reato integrato da ogni forma di offesa che si estrinsechi sulle cose di culto ed a danno di queste, attraverso la loro distruzione, ovvero il loro deterioramento o imbrattamento. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le due disposizioni incriminatrici differiscono per la diversa “ratio”, individuata – per il reato di cui all’art. 404, comma secondo, cod. pen. – nel fatto che tali condotte siano strumento di offesa alle confessioni religiose).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del PM.

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