Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 23 novembre 2016, n. 49614

Associazione a delinquere di stampo mafioso per chi porta voti alla mafia  puntando sulla capacità di intimidazione del clan a prescindere dal compimento di specifici atti di violenza.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 23 novembre 2016, n. 49614

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 02/04/2015;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (OMISSIS) ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 03/07/2009, nei confronti del suo assistito, dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria. Il (OMISSIS) risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all’articolo 416-bis c.p., quale partecipe di un’associazione di tipo mafioso operante in (OMISSIS), costituita al fine di controllare le elezioni comunali in programma per il 2007 e facente capo alla famiglia (OMISSIS); secondo l’ipotesi accusatoria, come compendiata nel capo d’imputazione, il sodalizio sarebbe sorto, in vista della consultazione elettorale di cui sopra, “per acquisire in modo diretto ed indiretto la gestione o comunque il controllo di concessioni, autorizzazioni, servizi pubblici comunali” impedendo il libero esercizio del voto in modo da garantire consensi per il candidato proposto dalla cosca, e cosi’ realizzando profitti o vantaggi ingiusti per i partecipi.

2. La sentenza della Corte territoriale, richiamate le dinamiche criminali che avevano caratterizzato la zona di (OMISSIS) negli anni precedenti, riteneva dimostrato il predominio territoriale della famiglia (OMISSIS), gia’ coinvolta in passato in una drammatica “faida” con la famiglia (OMISSIS): quegli eventi, per quanto abbastanza remoti, conservavano attualita’ perche’ i (OMISSIS) risultavano come emerso anche da intercettazioni compiute nel corso delle indagini – “ben consapevoli di godere all’esterno di un prestigio criminale proprio in virtu’ degli accadimenti passati” (pag. 8 della motivazione della pronuncia impugnata); ne derivava una condizione di assoggettamento e di omerta’ in coloro che avevano occasione di venire a contatto con gli appartenenti alla stessa famiglia, percepita ancora come avente “un’aura mafiosa in virtu’ della pregressa forza di intimidazione esercitata nel tempo” (pag. 12).

2.1 Stando alla ricostruzione operata dai giudici di merito, al momento delle elezioni comunali del 2007 era sindaco in carica (OMISSIS), con vice-sindaco (OMISSIS); in precedenza, per due mandati, l’amministrazione era stata invece guidata da (OMISSIS), ancora figura di riferimento – in vista della nuova consultazione elettorale – di una lista di centro/sinistra, contrapposta a quella del primo cittadino uscente.

Era pero’ accaduto che “il (OMISSIS), dopo avere concorso alla vittoria del 2002 accettando il ruolo subordinato di vice-sindaco, pretendeva l’alternanza che lo ponesse finalmente in posizione apicale; (OMISSIS), pero’, si era opposto alle aspettative del suo vice, e (OMISSIS) aveva deciso quindi di correre da solo.

I (OMISSIS), conteggiando il consenso del (OMISSIS) (…), si prefiguravano la vittoria della sinistra (…); la loro famiglia, intesa in senso patriarcale, disponeva di un numero considerevole di voti da far confluire su chi veniva prescelto”, ed essi miravano evitare l’elezione del (OMISSIS), ritenuto “amico dei Carabinieri” ed “infame”. Il quinquennio di sindacatura del (OMISSIS) aveva fatto emergere un amministratore che, diversamente da (OMISSIS), non aveva assunto atteggiamenti di aprioristica preclusione verso i (OMISSIS)”.

Ne erano derivate due riunioni, organizzate dagli stessi (OMISSIS) (la prima presso l’abitazione di famiglia, l’altra nei terreni delle campagne di loro proprieta’, entrambe monitorate dagli inquirenti), cui avevano partecipato – fra gli altri – i suddetti (OMISSIS) e (OMISSIS): gli incontri sortivano l’esito sperato, con il (OMISSIS) a compiere il passo indietro auspicato dai (OMISSIS). Secondo la motivazione della sentenza impugnata (pag. 16), che riportava sul punto le osservazioni del primo giudice, il contenuto dei colloqui captati nelle anzidette occasioni dimostrava la “piena consapevolezza dei partecipanti circa lo scopo illecito insito nei loro incontri, nonche’ di una strategia di imposizione di un esito elettorale che si poneva totalmente al di fuori delle regole previste per un ordinato svolgersi delle elezioni”.

Tant’e’ che, all’atto dell’effettiva consultazione, “la cosca (OMISSIS) aveva presidiato materialmente, al fine di incutere timore agli elettori, violando in tal modo la liberta’ nel voto, i tre seggi elettorali del comune attraverso la nomina di rappresentanti della lista (…), nonche’ con la presenza costante presso i medesimi seggi di (OMISSIS) e (OMISSIS). Erano state ritirate le tessere di diversi elettori, in maniera da controllare una per una le persone che andavano a votare, riconsegnando le tessere davanti al seggio anche al fine di esercitare una notevole pressione psicologica finalizzata a “ricordare” agli elettori i candidati cui doveva essere data la preferenza. Era stato fatto utilizzare a svariati elettori il normografo in sede di apposizione del candidato cui dare la preferenza, al fine di esercitare un controllo successivo sulle schede elettorali, finalizzato alla verifica se determinati elettori avessero effettivamente votato i candidati della loro lista, ingenerando negli stessi paura per eventuali ritorsioni nell’ipotesi in cui non avessero votato i candidati proposti dai (OMISSIS) (…). Era stato preteso infine, allo stesso scopo, che alcuni elettori testimoniassero con fotografie, scattate presumibilmente con apparecchi telefonici cellulari dotati di macchina fotografica, il proprio voto e la preferenza data” (v. pag. 19 della motivazione della pronuncia in epigrafe).

2.2 Quanto alla partecipazione di (OMISSIS) al sodalizio descritto, gli elementi a carico dell’imputato dovevano desumersi dalla sua accertata partecipazione alla cena di chiusura della campagna elettorale, tenutasi il (OMISSIS) dopo che – in alcune conversazioni intercettate – era emerso come l’odierno ricorrente avesse aderito al programma della cosca in vista delle elezioni medesime, tanto da aver ricevuto i complimenti di (OMISSIS) per l’impegno profuso ed i voti procurati. Egli, inoltre, aveva commentato negativamente con (OMISSIS) il comportamento di tale (OMISSIS), che gli appartenenti al gruppo criminale sapevano essere in possesso di un memoriale con annotate le vicende della consultazione, memoriale che si temeva lo stesso (OMISSIS) potesse rendere pubblico. Il (OMISSIS) era poi “intervenuto in discussioni approfondite con esponenti della cosca (OMISSIS) su argomenti riservati, quali i commenti per i risultati di prestigio perseguiti dal capocosca (OMISSIS) in conseguenza della pacificazione organizzata a (OMISSIS) per i fatti di (OMISSIS)” (la faida tra i gruppi (OMISSIS) e (OMISSIS), culminata con la strage di (OMISSIS)), “circostanza che poteva dirsi di tutto rilievo in ragione della segretezza dell’avvenimento” (pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata).

Le doglianze mosse con l’atto di appello, a fronte della convergenza dei dati istruttori ora evidenziati, rimanevano generiche: peraltro, la Corte territoriale chiariva come fosse stata accertata la presenza dello stesso (OMISSIS) presso uno dei seggi di (OMISSIS) durante le operazioni di spoglio (quando si era lasciato andare a commenti palesemente irrisori a carico del (OMISSIS)); nel rappresentare ad (OMISSIS) le sue preoccupazioni sul conto del (OMISSIS), l’imputato definiva poi quest’ultimo come “infame”, e si diceva pronto a “farsi la galera”, non avendone paura, cosi’ dimostrando ulteriormente la propria appartenenza alla consorteria criminale.

I giudici di appello ponevano quindi l’accento sulle risultanze di un diverso procedimento penale, relativo ad una piu’ recente contrapposizione fra gruppi interni alla famiglia (OMISSIS) (la âEuroËœndrina (OMISSIS), detta degli âEuroËœndoli, e quella (OMISSIS), detta degli âEuroËœngrisi): nell’ambito di quelle dinamiche, oggetto di un’attivita’ di indagine denominata “(OMISSIS)” e come emerso da alcune sentenze (tra cui una di condanna del (OMISSIS), per detenzione e porto di armi comuni da sparo), l’odierno ricorrente doveva ritenersi avere assunto una posizione di neutralita’ apparente, soprattutto al fine di evitare pericoli per i propri congiunti, ma era rimasto comunque legato al gruppo degli âEuroËœndoli, di cui erano figure di vertice (OMISSIS) ed il figlio (OMISSIS).

In ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte reggina confermava le determinazioni del giudice di primo grado, osservando come il (OMISSIS) fosse risultato un “personaggio di estrema fiducia della cosca (OMISSIS)” e “facente parte di una cerchia riservata di soggetti a disposizione di un capo di una locale di âEuroËœndrangheta”: tale condotta, di estrema pericolosita’, non consentiva l’applicazione delle attenuanti invocate.

3. Con l’odierno ricorso, la difesa lamenta:

– violazione di legge processuale.

Nell’interesse dell’imputato, si fa rilevare che egli aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, mentre il decreto di citazione per il giudizio di appello gli sarebbe stato notificato presso il difensore ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis; norma che – in presenza di un domicilio formalmente eletto – non poteva trovare applicazione, tant’e’ che la successiva notifica dell’estratto della sentenza di appello risulta avvenuta proprio nel domicilio eletto. Ne deriva, secondo la tesi difensiva, una nullita’ di ordine generale, perche’ riguardante l’intervento dell’imputato, e di carattere assoluto (rientrando la stessa nei casi di cui all’articolo 179).

La violazione del diritto di difesa appare dunque evidente, non avendo il (OMISSIS) avuto modo di partecipare al giudizio di appello e – fra l’altro – di rendere dichiarazioni spontanee attraverso le quali chiarire la propria estraneita’ ai fatti e la stessa inesistenza del presunto sodalizio di cui avrebbe fatto parte; e tanto e’ pacifica la volonta’ dell’imputato di presenziare al processo, che il suo difensore, in sede di prima udienza, sollecito’ una verifica sul fatto che egli fosse o meno detenuto mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata.

Secondo la difesa del (OMISSIS), l’ipotizzata associazione mafiosa non sarebbe mai esistita, anche perche’ la cosca – gia’ in base alla prospettazione accusatoria – avrebbe operato solo per pochi mesi, da (OMISSIS): ne deriva la necessaria esclusione di un carattere di stabilita’, da intendersi invece connotato essenziale di un sodalizio criminale. La realta’ e’ che vi era solo un vincolo tra piu’ soggetti legati da rapporti familiari, ed anche se costoro avessero inteso alterare il risultato elettorale favorendo il (OMISSIS), si sarebbe pur sempre trattato di un programma circoscritto ad obiettivi (e comportamenti illeciti) predeterminati vizi della motivazione della motivazione della sentenza impugnata ed erronea applicazione dell’articolo 416-bis c.p..

Il difensore del ricorrente, offerta una propria ricostruzione circa l’antica contrapposizione tra i (OMISSIS) ed i (OMISSIS) negli anni Settanta, segnala che il fatto che ancora oggi i membri di quest’ultima famiglia parlino di quelle vecchie vicende non implica un perdurante contesto di mafiosita’, trattandosi piuttosto – come emerge dall’ascolto delle conversazioni captate – di semplici millanterie di giovani nel ricordare episodi da loro mai vissuti.

Altrettanto e’ a dirsi circa la ritenuta partecipazione di alcuni componenti della stessa famiglia (comunque, non del (OMISSIS)) ad un incontro all’esito del quale si raggiunse la pace tra le famiglie coinvolte nella c.d. strage di (OMISSIS): infatti, sono sempre ragazzi a parlarne, senza alcuna verosimiglianza di quei racconti. Da altre intercettazioni si ricaverebbe la presunta partecipazione di un alto prelato – Mons. Bregantini – a riunioni di âEuroËœndrangheta, circostanza poi esclusa espressamente dalla competente D.D.A. (a riprova dell’inattendibilita’ dei colloqui in argomento, cosi’ come inizialmente interpretati); mentre, al contrario, da altre conversazioni risulta che piu’ di un elettore, sentendosi rivolgere la richiesta di votare per il (OMISSIS), aveva tranquillamente replicato di non volerlo fare, senza che ne fossero derivate ritorsioni di sorta.

Analoghe censure vengono rivolte dal ricorrente alla decisione impugnata, nella parte in cui – pure ammettendo l’esistenza del contestato sodalizio mafioso – viene ritenuta provata la partecipazione del (OMISSIS) alla consorteria medesima. Anche su tale aspetto, secondo la difesa, “il contenuto delle conversazioni e’ interpretato in modo univoco e difforme dal suo reale significato”: ad esempio, laddove l’imputato si intrattenne con (OMISSIS) parlando di “voti nostri”, egli volle semplicemente ribadire al suo interlocutore che “i voti per la competizione elettorale in corso, da parte della sua famiglia, erano certi”. Al massimo, dunque, vi furono espressioni scherzose e sopra le righe, indicative di una certa qual vanteria, ma nulla che indicasse in capo al ricorrente uno stabile inserimento in gruppi criminali di sorta, o men che meno un suo ruolo dinamico e funzionale all’interno degli stessi.

Ne’ sarebbe stato possibile attribuire valenza indiziaria alla partecipazione del (OMISSIS) alla cena di chiusura della campagna elettorale, dato che vi presenziarono circa duecento persone difetto di motivazione e violazione dell’articolo 62-bis c.p..

Nell’interesse dell’imputato, premessa l’illustrazione dei principi di fondo sulla ratio dell’istituto, in vista dell’adeguamento della sanzione alla concreta gravita’ dell’addebito, si rappresenta che il diniego delle attenuanti generiche e’ stato qui fondato sull’esistenza di presunti dati di segno negativo, senza una valutazione complessiva della condotta e della personalita’ del reo: in particolare, non risulta preso in considerazione il corretto comportamento processuale del (OMISSIS).

4. Da ultimo, la difesa dell’imputato ha curato motivi nuovi di ricorso e depositato una memoria.

4.1 Con il primo atto, depositato il 25/06/2016, il difensore del (OMISSIS) deduce ancora erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione della sentenza in epigrafe, lamentando che i giudici di merito non avrebbero colto la “semplicita’ di un contesto pre-elettorale paesano che coinvolge e diventa oggetto di conversazioni, di scherzi per alcuni e di impegno politico per altri”. In ogni caso, e’ del tutto fisiologico che, in vista di una campagna elettorale, gli incontri fra i componenti delle future fazioni contrapposte si tengano con modalita’ riservate, percio’ non vi e’ nulla di strano che una o piu’ di tali riunioni ebbe luogo presso l’abitazione di uno dei membri della famiglia (OMISSIS), ove esistevano spazi adeguati.

Al contrario, appare fuorviante la lettura di un’intercettazione fra il (OMISSIS) e (OMISSIS), in particolare del passo dedicato alla presunta partecipazione del gia’ ricordato vescovo ad un summit di âEuroËœndrangheta: a riprova della palese inverosimiglianza di quel che i due si erano detti, il prelato aveva solo preso parte ad una festa religiosa di antica tradizione, e l’equivoco era sorto perche’ nel rito in questione – dedicato alla “(OMISSIS)” – un ruolo significativo era stato svolto da tale (OMISSIS) di (OMISSIS), che nulla aveva a che vedere con gli omonimi di (OMISSIS). La circostanza risulta documentata da fotografie e da una dichiarazione del suddetto (OMISSIS), raccolta dal difensore dell’imputato il 22/06/2016, come pure da una sentenza emessa dal Tribunale di Torino all’esito di un’azione civile intentata da Mons. (OMISSIS) avverso gli organi di stampa che avevano pubblicato la notizia.

Anche sotto tale profilo, pertanto la tesi difensiva e’ che il reale significato delle conversazioni si risolva nella “affabulazione inconscia di un auto-accreditamento tra parenti, con vanagloriosi atteggiamenti e fatti narrati giammai riscontrati e riscontrabili”.

La difesa lamenta quindi un ulteriore profilo di violazione di legge in ordine alla acquisizione di due sentenze irrevocabili (una afferente le posizioni dei coimputati che avevano optato per il rito ordinario e l’altra relativa all’indagine “(OMISSIS)”); la relativa produzione era avvenuta all’udienza dell’08/10/2014, senza che vi risultassero presenti i difensori del (OMISSIS).

4.2 In allegato alla memoria, depositata il 07/07/2016, il difensore del (OMISSIS) produce infine il testo integrale delle trascrizioni della deposizione del Ten. (OMISSIS), comandante del N.O.R.M. dei Carabinieri di Palmi, all’udienza tenutasi il 09/09/2009 dinanzi alla Corte di assise di Locri; in quella occasione, l’ufficiale aveva riportato in sintesi il contenuto delle intercettazioni relative alla presunta trasferta da (OMISSIS) a (OMISSIS) (luogo dove sorge il santuario della “(OMISSIS)”) di alcuni componenti della famiglia (OMISSIS). La difesa del ricorrente, premesso che il militare in questione risulta nativo di (OMISSIS), ritiene “incongruo che la interpretazione dell’interloquire dialettale sia affidato ad un pisano, di diverso patrimonio linguistico”; inoltre, segnala che il teste si sarebbe limitato a dichiarare di non sapere con chi i (OMISSIS) si sarebbero incontrati, senza neppure dimostrarsi consapevole che, per la festivita’ in questione, da molti paesi della Calabria si muovono vere e proprie carovane di persone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non puo’ trovare accoglimento.

1.1 Quanto alla prima censura, di carattere processuale, deve senz’altro convenirsi con la difesa laddove afferma che “la notifica ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis, puo’ essere disposta solo qualora l’imputato non abbia eletto un domicilio per le notificazioni” (v., a riguardo, Cass., Sez. 5, n. 4828/2016 del 29/12/2015, Ciano); tuttavia, non e’ corretto sostenere che ci si trovi dinanzi ad un caso di nullita’ assoluta ed insanabile, ne’ che – come invece si legge nel ricorso – una ipotesi di omessa citazione “ricorre anche quando la notifica e’ effettuata in modalita’ diversa da quella prescritta”.

Infatti, si e’ di recente ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la nullita’ derivante dall’avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis, presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni (…) e’ di ordine generale a regime intermedio, e deve ritenersi sanata nei soli casi in cui risulti provato che la notificazione nulla non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, nonche’ nei casi in cui non sia stata tempestivamente dedotta, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’articolo 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’articolo 183, alle regole di deducibilita’ di cui all’articolo 182, oltre che ai termini di rilevabilita’ di cui all’articolo 180 c.p.p.” (Cass., Sez. 4, n. 18098 del 01/04/2015, Crapella, Rv 263753; v. anche Cass., Sez. 4, 7917 del 25/01/2016, Bianco, Rv 266231). Gli stessi principi appaiono costantemente affermati in tema di lamentata violazione dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, e sempre in tema di notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello: la relativa ragione di vizio “rientra nella sfera di operativita’ delle nullita’ a regime intermedio, cosicche’ deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado” (Cass., Sez. 5, n. 2314/2016 del 16/10/2015, Moscatiello, Rv 265710).

Nel caso di specie, a fronte di una irrituale – e non certo omessa – notifica al (OMISSIS) dell’atto di citazione per il giudizio di appello, risulta che alla prima udienza del 04/06/2014 il difensore dell’imputato nulla eccepi’, limitandosi a far presente il possibile stato di detenzione del suo assistito senza addurre alcunche’ a sostegno di tale ipotesi (ancora oggi da confinare al rango di mera allegazione, visto che la difesa non documenta neppure se, all’epoca, il (OMISSIS) fosse davvero in vinculis). Emersa la necessita’ di astenersi per due componenti del collegio, il processo venne poi rinviato all’08/10/2014, e nei verbali di cui alle udienze successive (sia quella appena indicata, sia quelle del 29 gennaio e del 2 aprile 2015) non si da’ atto di questioni od eccezioni di sorta.

1.2 A proposito delle doglianze afferenti la ravvisabilita’ del reato ex articolo 416-bis c.p., ovvero la presunta partecipazione del (OMISSIS) al sodalizio, va innanzi tutto rilevato che la dimensione cronologica dell’associazione mafiosa indicata in rubrica non descrive una consorteria criminale nata nell’aprile 2007, ed estintasi sette mesi dopo: quell’intervallo di tempo costituisce il periodo di operativita’ della cosca, ma solo in relazione allo specifico – e non certo unico, nei programmi del gruppo facente capo ai (OMISSIS) – obiettivo di condizionare i risultati delle elezioni comunali ed all’attivita’ prestata a quel fine dall’odierno ricorrente. Al di la’ del tenore del capo d’imputazione, infatti, entrambe le sentenze di merito si soffermano diffusamente sulla gia’ comprovata capacita’ di intimidazione – si’ da non renderne necessarie ulteriori riprove – della piu’ “prestigiosa” famiglia mafiosa di (OMISSIS), anche all’esito di sanguinosi conflitti verificatisi negli anni pregressi; tant’e’ che la Corte territoriale, a pag. 20, evidenzia come “la consorteria si e’ avvalsa della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che e’ l’associazione in quanto tale, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacita’ di sopraffazione (…). La violenza e la minaccia, dunque, rivestono natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione; costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza o notorieta’ del vincolo associativo. Esse, quindi, non costituiscono modalita’ con le quali deve puntualmente manifestarsi all’esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione, costituiscono, piu’ che l’effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell’associazione che, per la sua fama negativa e per la capacita’ di lanciare avvertimenti, anche simbolici e indiretti, sia accreditata come temibile, effettivo ed “autorevole” centro di potere”.

Vero e’ che, per richiamare una pronuncia di questa Corte evocata nell’interesse del ricorrente, “ai fini della configurabilita’ del reato di associazione per delinquere, non e’ necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilita’, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o piu’ delitti predeterminati, atteso che l’elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilita’ del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, essendo, per contro, sufficiente ad integrare l’elemento oggettivo del reato una partecipazione all’associazione anche limitata ad un breve periodo” (Cass., Sez. 5, n. 12525 del 28/06/2000, Buscicchio, Rv 217459); ma, nella ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, cio’ che accadde tra (OMISSIS) fu soltanto una manifestazione specifica dell’esistenza di un’organizzazione criminale comunque gia’ radicata sul territorio. Ne’ puo’ sostenersi che, sul punto, si registri una immutazione del fatto contestato, rispetto a quello ritenuto in sentenza, essendosi l’imputato abbondantemente difeso anche sugli aspetti riguardanti la vita anteatta della cosca (OMISSIS): difesa che invece, non a caso, non riguarda in alcun modo profili decisivi quali l’accertata consegna di normografi a chi si recava ai seggi, il ritiro dei certificati elettorali o l’attiva presenza del (OMISSIS) nelle fasi dello spoglio (temi su cui il ricorrente non solleva censure di sorta per eventuali carenze, contraddittorieta’ od illogicita’ della motivazione adottata dalla Corte di appello, limitandosi a far rilevare che due elettori, comunque destinatari di richieste esplicite di votare per il (OMISSIS), intesero non aderire a quella sollecitazione).

1.3 Sulla correttezza o meno della lettura dei colloqui captati a seguito delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari, deve qui ribadirsi che “costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non puo’ essere sindacato in sede di legittimita’ se non nei limiti della manifesta illogicita’ ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite” (Cass., Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv 257784); gli stessi principi risultano ribaditi anche con riguardo all’esegesi del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, per quanto criptico o cifrato (Cass., Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso). Tale consolidato orientamento ha ricevuto recente e definitivo avallo anche da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar), mentre la possibilita’ di prospettare una interpretazione del significato di un colloquio intercettato, diversa da quella proposta dal giudice di merito, e’ stata affermata “solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformita’ risulti decisiva ed incontestabile” (Cass., Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv 259516).

In termini del tutto generici, la difesa squalifica a millanterie o poco piu’ il contenuto di buona parte dei dialoghi trascritti, a dispetto della necessita’ che la diversa interpretazione offerta risulti incontrovertibile; ed altrettanto e’ a dirsi quanto all’assoluta marginalita’, sul piano logico, degli specifici profili cui il ricorso dedica attenzione nel contestare la lettura delle intercettazioni de quibus. In vero, ai fini dell’affermazione della comunanza d’interessi tra l’odierno imputato ed i (OMISSIS) non rileva affatto il particolare se, presso il santuario di (OMISSIS), fosse presente anche il Vescovo, ma piuttosto se sia dimostrato o meno che un incontro di âEuroËœndrangheta vi fu (in concomitanza di quella festa) e come l’episodio venne commentato (anche) dal (OMISSIS).

A riguardo, i servizi di osservazione curati dalla polizia giudiziaria, dei quali si da’ contezza a pag. 24 della motivazione della sentenza impugnata, rivelarono come da (OMISSIS) si mossero i piu’ prestigiosi esponenti della famiglia (OMISSIS) (tra cui (OMISSIS), figlio del capo-cosca, e (OMISSIS)); con tanto di conversazioni intercettate a documentare come costoro parlassero in termini espliciti (“..non si spara piu’, se tutto va bene..”). Tre giorni dopo, in altri colloqui captati (OMISSIS) disse che erano partiti apposta da (OMISSIS) “per la pace di (OMISSIS)”, con il (OMISSIS) a portare al (OMISSIS) i saluti degli amici veduti in quella occasione; lo stesso (OMISSIS) – colui che, pochi mesi prima, aveva rivolto al ricorrente i suoi complimenti per il lavoro svolto nel procurare voti – si era poi soffermato sulle ragioni che avevano fatto ritenere inopportuno portare anche il (OMISSIS) all’incontro, e l’imputato aveva direttamente replicato “se dobbiamo fare la guerra, facciamo… la guerra, pero’ tipo… ha fatto una cosa troppo bella”, sino a manifestarsi in pieno accordo con l’interlocutore quando questi aveva aggiunto “e’ bello quando dici… i figli di compare (OMISSIS)… per dire… compare (OMISSIS) ha messo pace… non e’ un orgoglio per tutto il paese-“.

Elementi, questi, che la Corte territoriale correttamente ricollega alla condotta tenuta dal (OMISSIS) in vista ed al momento delle elezioni, per ricavarne la conferma dell’adesione dell’imputato alle iniziative del sodalizio e del suo ruolo non marginale all’interno della cosca medesima.

1.4 In ordine alla negazione delle attenuanti generiche, va ricordato che “la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’articolo 62-bis c.p. e’ oggetto di un giudizio di fatto e puo’ essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimita’, purche’ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato” (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); e’ stato parimenti affermato che “ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice puo’ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicche’ anche un solo elemento attinente alla personalita’ del colpevole o all’entita’ del reato ed alle modalita’ di esecuzione di esso puo’ essere sufficiente in tal senso” (Cass., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

Nella fattispecie concreta, a fronte delle puntuali argomentazioni dei giudici di merito sulla peculiare gravita’ dell’addebito, il riferimento della difesa alla corretta condotta processuale del (OMISSIS), oltre che generico, rimane comunque irrilevante.

1.5 Quanto al contenuto degli ultimi scritti difensivi, risulta ictu oculi inammissibile l’allegazione, in sede di giudizio di legittimita’, di verbali di dichiarazioni raccolte in vista dell’udienza fissata dinanzi a questa Corte, in ipotesi strumentali ad una rivalutazione del materiale istruttorio gia’ ritualmente acquisito. In ogni caso, si e’ gia’ chiarito in precedenza come il riferimento a Mons. (OMISSIS), nell’ambito delle conversazioni intercettate, rimanga del tutto irrilevante ai fini dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’odierno imputato.

Nel contempo, deve rilevarsi che la questione della mancata presenza dei difensori del (OMISSIS) all’udienza dell’08/10/2014 appare del tutto estranea rispetto ai motivi originari di ricorso. Il massimo organo di nomofilachia insegna infatti che “i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’articolo 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (articolo 311 c.p.p., comma 4) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimita’ (articolo 611 c.p.p., comma 1), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’articolo 581 c.p.p., lettera a)” (Cass., Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv 210259). In applicazione del principio ora richiamato, pronunce successive vi hanno espresso costante adesione, giungendo ad affermare che “in tema di ricorso per cassazione, la presentazione di motivi nuovi e’ consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione gia’ enunciati nell’atto originario di gravame, poiche’ la “novita’” e’ riferita ai “motivi”, e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, gia’ censurati con il ricorso” (Cass., Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv 251482; v. anche Cass., Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv 252320, secondo cui “al ricorrente in cassazione non e’ consentito, con i motivi nuovi di cui all’articolo 611 c.p.p., dedurre una violazione di legge se era stato originariamente censurato solo il vizio di motivazione”).

Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, dal verbale dell’udienza sopra richiamata risulta la presenza di un difensore d’ufficio del (OMISSIS), non essendo comparsi i suoi legali di fiducia; difensore di ufficio che dichiaro’ di rimettersi alle valutazioni della Corte circa l’acquisizione delle sentenze offerte in produzione dal P.g. (il processo fu poi rinviato, proprio per consentire ai difensori di fiducia del (OMISSIS) di partecipare alla discussione; il 29/01/2015 vi fu un nuovo rinvio, a causa dell’assenza del Presidente del collegio, e il 02/04/2015 le parti rassegnarono le rispettive conclusioni, senza eccezioni di sorta da parte della difesa).

Non vi e’ infine obbligo di compiuta disamina della memoria del 07/07/2016: da un lato, l’atto ha comunque contenuto generico, visto che la difesa non indica alcun passo delle conversazioni intercettate su cui vi sarebbero stati errori di comprensione del dialetto calabrese, e continua ad ignorare il dato obiettivo dello spostamento dei (OMISSIS) da (OMISSIS), con i colloqui di commento che ne derivarono; dall’altro, ed ancor prima, non risulta rispettato il termine di 15 giorni previsto dall’articolo 611, valido sia per i procedimenti in camera di consiglio che per quelli da trattare in pubblica udienza (v. Cass., Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutri’).

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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