Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 22 novembre 2016, n. 49600

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture si consuma al momento della presentazione della dichiarazione fiscale (superato il termine di 7 anni e 6 mesi e 16 giorni) il reato è prescritto

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 22 novembre 2016, n. 49600

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/02/2014 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO MATTEO SOCCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DI NARDO MARILIA, che ha concluso per: “inammissibile”;

Udito il difensore avv. (OMISSIS): “accoglimento”.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 20 febbraio 2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze (13 luglio 2012) dichiarava di non doversi procedere (per estinzione dei reati per prescrizione) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine a tutti i reati loro ascritti ad esclusione del reato di cui al capo A (articoli 110 e 81 c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3) relativo all’evasione IRPEF per l’anno 2005, commesso in (OMISSIS), rideterminando la pena per (OMISSIS) in anni 1 di reclusione e per (OMISSIS) in anni 1 e mesi 2 di reclusione.

2. Entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Per (OMISSIS).

Violazione ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3.

Manca la prova dell’insidiosita’ e fraudolenza della condotta. La contabilita’ al nero parallela registrata su supporto magnetico accessibile tramite Password non costituisce un ostacolo all’accertamento dei redditi, perche’ la PW e’ stata subito trovata, per la sua semplicita’, e i redditi sono stati ricostruiti facilmente. Riferisce sul punto il Col. (OMISSIS) della Guardia di Finanza nel senso che i normali mezzi di indagini sono stati sufficienti per la ricostruzione dei redditi. Mancano quindi i due requisiti essenziali per la configurabilita’ del reato, ovvero la falsa rappresentazione nelle scritture contabili e l’uso di mezzi fraudolenti.

Inoltre i giudici hanno ritenuto provato il superamento della duplice soglia di punibilita’ (imposta evasa e ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione); nella determinazione dell’imposta evasa devono valutarsi anche i componenti negativi “costi neri”.

Invece il teste (OMISSIS) ha riferito che tenendo conto di tutti i costi sostenuti (anche quelli neri) l’IVA dovuta non era di Euro 173.125,00 ma di Euro 58.792,00, tale da non superare la soglia dell’articolo 3.

2. 2. Violazione ed erronea applicazione dell’articolo 110 c.p..

La ricorrente (OMISSIS) e’ moglie di (OMISSIS) titolare della ditta individuale oggetto dell’accertamento fiscale.

La sentenza impugnata ritiene configurato il concorso per un conto corrente estero a lei intestato, e per la circostanza della detenzione della contabilita’ parallela nella casa di abitazione della famiglia. Il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3 configura un reato proprio, solo di chi e’ obbligato alla dichiarazione.

Essere moglie dell’obbligato, avere un conto all’estero e detenere documentazione della ditta in casa non e’ sufficiente per ritenere il concorso nel reato. La ricorrente ha infatti tenuto un comportamento passivo e quindi al piu’ potrebbe configurarsi una connivenza non punibile.

2.3. Violazione ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4.

L’assenza di qualsiasi connotazione fraudolenta determina la sussistenza del reato di cui all’articolo 4 e non quello del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3.

Ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata.

3. Per (OMISSIS).

Violazione ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3.

Motivo comune alla ricorrente (OMISSIS), vedi punto 2. 1.

3.1. Violazione ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4. L’assenza di qualsiasi connotazione fraudolenta determina la sussistenza del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4 e non quello dell’articolo 3.

3.2. Difetto assoluto di motivazione sulla sospensione condizionale della pena.

Ai sensi dell’articolo 163 c.p. la pena doveva sospendersi, e i giudici della sentenza impugnata non hanno motivato sulla richiesta di sospensione contenuta nell’appello; l’imputato risultava incensurato.

Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi non risultano inammissibili, e quindi deve valutarsi se il reato di cui al capo A, per il solo anno 2005, sia prescritto.

Per il ricorrente (OMISSIS) non risulta manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo all’omessa motivazione sulla richiesta sospensione della pena; nessuna motivazione sul punto risulta dalla decisione impugnata.

Infatti la giurisprudenza della Cassazione prevede l’annullamento della sentenza nelle ipotesi di mancanza di motivazione sulla sospensione condizionale, Sez. 5, n. 44891 del 24/09/2015 – dep. 09/11/2015, Marchi, Rv. 26548101:

“Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d’appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge. (Nella specie era stata espressamente richiesta la sospensione condizionale della pena nel caso in cui il giudice d’appello avesse accolto l’istanza di contenimento della sanzione nei limiti previsti per l’operativita’ dell’istituto; evenienza poi verificatasi)”.

Per la ricorrente (OMISSIS), moglie del ricorrente (OMISSIS) titolare della ditta individuale, oggetto degli accertamenti fiscali e penali, non risulta manifestamente infondato il motivo del ritenuto concorso ex articolo 110 c.p., fondato solo sul rapporto di convivenza e della presenza di un conto corrente estero a nome della ricorrente, e della presenza nella casa di abitazione della contabilita’ parallela della ditta di (OMISSIS). Manca nella sentenza impugnata l’individuazione del contributo causale della (OMISSIS) alla commissione dei reati (Sez. 1, n. 11592 del 13/02/2013 – dep. 12/03/2013, Napoli, Rv. 25536301).

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (In motivazione la S.C. ha affermato che per individuare l’anno del commesso reato occorre sempre far riferimento all’annualita’ successiva rispetto a quella indicata nel documento fiscale). (Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010 – dep. 26/11/2010, De Seta, Rv. 248499: vedi anche Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014 – dep. 19/12/2014, Vidi e altro, Rv. 262358). Nel nostro caso il 30 ottobre 2006, e quindi al 16 luglio 2014, il reato risulta prescritto (considerando anche la sospensione di mesi 2 e giorni 16); il termine massimo e’ di anni 7 e mesi 6, articolo 157 c.p..

La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio perche’ il reato sub A, relativamente all’anno 2005, e’ estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione

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