Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 17 febbraio 2017, n. 7614

In tema di reati contro la fede pubblica, la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell’atto, con la conseguenza che ad integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all’atto in esso contenuto (Fattispecie relativa all’uso di una targa contraffatta).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

SENTENZA 17 febbraio 2017, n.7614

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 17.3.2015 la Corte d’appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela dell’1.3.2013, con la quale R.C. era stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione per il reato di cui all’art. 489 c.p., per avere fatto uso di una falsa targa automobilistica tg (…), senza essere concorso nella falsità, applicandola all’autovettura Smart a lui in uso.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del suo difensore di fiducia affidato a due motivi, con i quali lamenta:

– con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., per l’erronea applicazione degli artt. 477, 482 e 489 c.p. e 100, commi 12 e 14, D.Lgs 285/92, atteso che la Corte d’Appello di Caltanissetta, confermando la sentenza del Tribunale di Gela, ha negato la sussistenza di un rapporto di specialità tra la norma di cui all’art. 489 c.p. e quella di cui all’art. 100, comma 12 del C.d.S., pur consistendo la condotta contestata al ricorrente nell’uso – mediante circolazione – di una targa automobilistica priva delle caratteristiche di rifrangenza, evincendosi in modo assolutamente pacifico che lo stesso non abbia concorso alla contraffazione della stessa; il comma 14 dell’art. 100 C.d.S. punisce, ai sensi del codice penale, chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche, ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate, intendendosi per ‘uso’ qualsiasi utilizzazione giuridicamente rilevante che consista nell’adoperare una targa falsa come se fosse vera; accanto a quella generale, il legislatore ha previsto una norma speciale, il comma 12 del medesimo articolo, che contempla, infatti, una specifica condotta – l’uso mediante circolazione – che, però, è punita con la sola sanzione amministrativa; pertanto, laddove l’uso della targa non originale consiste nella messa in circolazione del veicolo si applica la norma speciale, ossia il comma 12 dell’art. 100, ma la Corte territoriale individua erroneamente il discrimine tra il dictum del comma 12 e quello del comma 14 nella gravità della condotta, considerando la circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta condotta meno grave rispetto all’uso di una targa falsa;

– con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., atteso che la Corte territoriale erra nell’applicare il comma 14 dell’art. 100 C.d.S. nella parte in cui si discosta grossolanamente dal principio formulato dalla S.C. con la pronuncia n. 9424/2012; l’imputato ha messo in circolazione un’automobile con targa anteriore priva delle caratteristiche di rifrangenza e tale situazione è sussumibile appunto nell’alveo del comma 14 dell’art. 100 C.d.S.; inoltre, la targa in uso ricorrente non era in grado di eludere eventuali accertamenti sulla regolarità dell’autovettura, atteso che la serie alfanumerica riportata corrispondeva perfettamente ai dati di immatricolazione di quel veicolo, sicché la vicenda in esame non presenta gli elementi costitutivi del reato contestato, quantomeno nella misura in cui non lede il bene giuridico tutelato.

Considerato in diritto

Il ricorso non merita accoglimento.

Il fatto è stato ricostruito nelle sentenze di merito nel senso che in data (omissis) agenti della polizia Stradale di Gela, durante un posto di controllo, fermavano l’autovettura Smart tg. (…) condotta da R.C. di proprietà di R.A. (come da copia della carta di circolazione acquisita agli atti) e durante la fase del controllo, riscontravano che la targa anteriore del suddetto veicolo presentava delle anomalie ed in particolare, tale targa non aveva le caratteristiche di rifrangenza proprie delle targhe originali; il teste escusso evidenziava che la contraffazione della targa poteva trarre in inganno chiunque e veniva accertata solo mediante un esame ravvicinato della stessa.

La contestazione mossa all’imputato è quella di aver fatto uso della targa falsa indicata in imputazione senza essere concorso nella falsità, condotta questa che, contrariamente a quanto rilevato dal R. è stata ritenuta correttamente integrante il reato di cui all’art. 489 c.p.. Invero il ricorrente contesta tale inquadramento giuridico ritenendo che nella fattispecie in esame andava riconosciuto il rapporto di specialità sussistente tra la norma di cui all’art. 489 c.p. e quella di cui all’art. 100, comma 12 del C.d.S., in virtù dell’elemento della circolazione invocando all’uopo la pronuncia di questa Corte n. 9424 del 2012.

2.1. Tale richiamo non appare calzante nella fattispecie in esame.

2.1.1. Più volte questa Corte ha evidenziato che le ipotesi previste dall’art. 100 del Codice della strada ai commi 12 e 14 si distinguono in quanto, la prima disposizione sanziona in via amministrativa (Sez. V, n. 9424 del 3/2/2012, Saponetto) l’atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all’agente la contraffazione, mentre la seconda, con il riferimento alle disposizioni del codice penale, sanziona la contraffazione della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo (Sez. 5, n. 25766 del 07/04/2015), ovvero l’uso di targhe manomesse falsificate o alterate, potendo anzi le due condotte concorrere (Sez. 5, n. 46326 del 06/11/2007).

2.1.2. Nella pronuncia invocata dal ricorrente la differenza tra le ipotesi previste dai commi 12 e 14 (che rimanda al codice penale), quanto all’utilizzo di targhe false, è stata ravvisata esclusivamente nell’elemento della circolazione, che renderebbe speciale la disposizione di cui al comma 12 (Sez. 5, n. 9424 del 2012).

2.1.3. Tale valutazione, tuttavia, merita qualche precisazione. Invero, la circolazione costituisce elemento caratterizzante e specializzante la fattispecie ‘amministrativa’ di cui al comma 12 dell’art. 100 del C.d.S., sempre che l’automobilista non abbia alcuna volontarietà nella circolazione del veicolo proprio con la targa contraffatta, volontarietà ricavabile appunto dall’uso della targa manomessa, falsificata o alterata. A tale conclusione deve giungersi anche in considerazione della formulazione dei commi 12 e 14, atteso che, ove la mera circolazione, senza concorrere nella contraffazione, debba essere ritenuta, in linea generale, elemento differenziatore e specializzante, dovrebbe concludersi nel senso che l’ipotesi di uso di una targa manomessa, falsificata o alterata non sarebbe pressoché mai perseguibile penalmente – a dispetto della sua previsione – posto che normalmente l’uso della targa falsa implica la circolazione dell’auto. Va ribadito in questa sede, invece, che le due ipotesi, quella di cui all’art. 12 e e di cui all’art. 14 dell’art. 100 concorrono nel senso che ove emerga la volontarietà dell’utilizzo della targa contraffatta, quantunque il veicolo sia in circolazione, è integrata la fattispecie dell’uso della targa, penalmente rilevante ex art. 489 c.p.p. in virtù del richiamo del comma 14 alle fattispecie del codice penale.

2.1.4. Peraltro, in tema di reati contro la fede pubblica, la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell’atto, con la conseguenza che ad integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all’atto in esso contenuto (Sez. 5, n. 4647 del 19/11/2013).

2.2. Nel contesto descritto non appare illogica la valutazione della Corte territoriale – non espressamente contestata dal ricorrente – che in sostanza ha ricavato la volontarietà dell’uso della targa contraffatta dal fatto che l’imputato è il fratello dell’intestatario dell’auto con la targa falsa a lui in uso e dalle caratteristiche della falsa targa.

2.3. Il ricorso va, dunque, respinto e l’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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