Suprema Corte di Cassazione
Sezione tributaria
sentenza 6 febbraio 2015, n. 2197
SENTENZA
sul ricorso 17723/2011 proposto da:
(OMISSIS) SPA in persona del responsabile del contenzioso dell’ (OMISSIS) Spa pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE in persona dei liquidatori e legali rappresentanti, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso STUDIO ” (OMISSIS)” STUDIO LEGALE TRIBUTARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega a margine;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DEL TERRITORIO DI NAPOLI (OMISSIS);
– intimato –
e contro
AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 407/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 22/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2014 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) delega Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;
udito per il resistente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa’ (OMISSIS) spa proponeva ricorso avverso il provvedimento con il quale (OMISSIS) spa aveva provveduto ad iscrivere ipoteca su immobili di sua proprieta’ a garanzia di un credito erariale non assolto per il mancato pagamento di una cartella esattoriale notificata alla societa’, contenente recupero tributi per Iva ed Irap relativi al 2004 oltre interessi di mora e sanzioni.
La Commissione Tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso e disponeva la cancellazione della iscrizione ipotecaria impugnata perche’ non preceduta da alcuna valida e rituale notifica dell’avviso di accertamento.
Su ricorso in appello proposto dall’Agenzia del territorio Conservatorie di Napoli 2, la Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza nr. 407/07/10 depositata in data 22/11/2010, confermava la sentenza di primo grado ritenendo che l’avviso di accertamento era stato erroneamente notificato al contribuente in (OMISSIS) mentre la sede legale della societa’ si trova in (OMISSIS) come comprovato sulla base del certificato della Camera di Commercio di Napoli documento prodotto in giudizio dalla contribuente.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) spa con quattro motivi e la contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente (OMISSIS) spa lamenta violazione di legge e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articoli 25 e 26, in relazione all’articolo 156 c.p.c., e all’articolo 360 c.p.p., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello non ha tenuto conto che il pagamento effettuato dal contribuente della somma indicata nella cartella esattoriale in data 1/8/2007, e quindi entro il termine triennale di decadenza ha sanato ogni eventuale vizio del procedimento di notificazione in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 156 c.p.c., in considerazione del raggiungimento dello scopo.
Il primo motivo e’ infondato e deve essere respinto. Infatti nella fattispecie risulta accertato dalla CTR che il piego contenente l’atto presupposto e cioe’ la cartella di pagamento era stato erroneamente notificato al contribuente in (OMISSIS) mentre la sede legale della societa’ si trova in (OMISSIS) come comprovato sulla base del certificato della Camera di Commercio di Napoli documento prodotto in giudizio dalla contribuente.
Non appare condivisile la tesi di parte ricorrente in ordine alla sanatoria della nullita’ della notifica per avvenuto raggiungimento dello scopo, consistente nel pagamento effettuato dal contribuente. Infatti e’ vero che la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale e pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtu’ del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessita’, l’applicazione del regime delle nullita’ e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la nullita’ della notificazione dell’avviso di accertamento e’ sanata dal raggiungimento del lo scopo dell’atto, ex articolo 156 c.p.c., se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza. Tuttavia la societa’ contribuente ha dichiarato di aver effettuato il pagamento solo per scongiurare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla iscrizione ipotecaria e pertanto senza rinunciare alle eccezioni di nullita’ avanzate in ordine alla regolarita’ della notifica.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione del principio di cui all’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.p., comma 1, n. 5, perche’ la CTR non ha tenuto conto che la notifica e’ atto integrativo e non costitutivo del procedimento di formazione dell’atto di imposizione e, conseguentemente, l’inesistenza o la nullita’ della notifica della cartella esattoriale non determina l’inesistenza dell’atto impositivo anche a prescindere dalla sua dimostrata effettiva conoscenza.
Il secondo motivo e’ infondato e deve essere respinto.
Infatti secondo questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 654 del 15/01/2014) “La notificazione e’ una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicche’ il vizio di nullita’ ovvero di inesistenza della stessa e’ irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo”.
Solo il raggiungimento dello scopo, che nella fattispecie non sussiste per quanto sopra esposto, puo’ sanare il vizio di nullita’ per mancanza di notifica mentre diversamente tale vizio comporta anche la decadenza della pretesa impositiva sulla base delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e secondo il costante orientamento della Corte.
Nella fattispecie quindi correttamente la CTR ha ritenuto nulla la notifica dell’atto presupposto e, conseguentemente, in considerazione della intervenuta decadenza dell’azione dell’amministrazione anche la nullita’ della cartella di pagamento oltre a quella della iscrizione ipotecaria sugli immobili della societa’.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.p., comma 1, n. 5, perche’ il contribuente aveva chiesto l’annullamento della iscrizione ipotecaria per vizio di notifica della cartella esattoriale mentre il giudice, ha erroneamente dichiarato “la nullita’ dell’iscrizione del carico tributario”.
Per quanto riguarda la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTR, in conseguenza della nullita’ della notifica della cartella esattoriale, confermato la nullita’ dell’atto impositivo dichiarata dai giudici di primo grado e non solo l’illegittimita’ dell’iscrizione ipotecaria, occorre osservare che dall’accertamento giudiziale della nullita’ della notifica della cartella di pagamento e dell’intervenuta decadenza dell’azione della Amministrazione non puo’ che conseguire inevitabilmente anche l’inesistenza dell’obbligazione tributaria e pertanto non viola il principio di cui all’articolo 112 c.p.c., il giudice che interpretando la domanda si e’ pronunciato anche sulla illegittimita’ dell’obbligazione tributaria.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla violazione del principio di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, in relazione all’articolo 360 c.p.p., comma 1, n. 5, perche’ la CTR non ha accertato e motivato in ordine all’inesistenza della violazione della Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, in relazione alla mancata indicazione delle generalita’ del responsabile del procedimento.
Sul punto questa Corte ha gia’ avuto occasione di rimarcare che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma e’ necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: cio’ non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311). In particolare, si e’ precisato (Cass. 14 marzo 2006, n. 5444), la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’articolo 112 c.p.c., e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, si coglie nel senso che nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), la’ dove, nel caso dell’omessa motivazione, l’attivita’ di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l’eccezione direttamente, bensi’ una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi su uno dei fatti principali della controversia.
Nella fattispecie, fatte queste premesse,appare evidente il difetto di interesse della ricorrente alla pronuncia che si assume omessa, stante il tenore della decisione adottata, nonche’ l’irrilevanza dell’accertamento richiesto sulla inesistenza della violazione della Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, in relazione alla mancata indicazione delle generalita’ del responsabile del procedimento, trattandosi di una domanda di accertamento negativa formulata dalla ricorrente che non coglie la ratio decidendi della sentenza di appello e non incide minimamente sulla decisione impugnata.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto in relazione a tutti i motivi e le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico della ricorrente stante la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 10.000,00 complessivamente di cui euro 5.000,00 per ciascuna parte resistente costituita.
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