Suprema Corte di Cassazione
sezione tributaria
sentenza 5 luglio 2013, n. 16857
Svolgimento del processo
1. L’Ufficio di Viterbo dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della U. P. spa diversi avvisi di accertamento per la ripresa a tassazione, relativa agli anni di imposta compresi fra il 1995 ed il 1999, di tributi IRPEG, Ilor e Irap, rideterminando il reddito di dichiarato per costi relativi a consulenze commerciali solo apparentemente fornite da società (Arca sas) e, quanto all’anno 1998, per l’importo di £.564.198.000 per sopravvenienze attive.
2. La società contribuente proponeva autonomi ricorsi alla CTP di Viterbo che li accoglieva parzialmente.
3. Sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate la CTR del Lazio, con sentenza pubblicata il 4.12.2007, riformava parzialmente la decisione di primo grado con esclusivo riguardo al recupero di £.564.198.000.
5. Per quel che qui ancora interessa la CTR, nel disattendere le doglianze relative alla mancata ripresa a tassazione dei compensi relativi alle consulenze commerciali e finanziarie rese dalla Arca sas di P. M., evidenziava che l’esistenza di vincoli parentali fra i soci delle due società non incideva sull’autonoma individualità delle due società, dotate di autonomi organi deliberativi, non essendo peraltro emersa alcuna irregolarità contabile nella tenuta dei libri sociali e nei documenti fiscali delle due compagini societarie. Anche il Tribunale di Viterbo, d’altra parte, aveva confermato che la compartecipazione di un socio ad entrambi i sodalizi non era indice dell’insussistenza delle prestazioni. Non poteva, invece, la CTR compiere alcuna valutazione in ordine all’antieconomicità dell’operazione, essendo la scelta di affidamenti di incarichi esterni riservata alla sfera decisionale della società e dei suoi organi che rispondevano nei confronti dei soci e dei terzi dei propri atti.
5.1. Quanto al recupero dell’importo di £.564.198.000, la CTR evidenziava che la relativa pretesa era fondata, in quanto lo stesso corrispondeva al residuo debito che la società aveva contabilizzato nei confronti di propri soci, già soci della società incorporata con atto di fusione del 28.7.1990. E poiché la fusione era avvenuta ad un prezzo superiore al valore dei beni patrimoniali trasferiti, era evidente che lo stesso era da considerare fittizio, determinando una componente positiva straordinaria di reddito, in difetto di contropartita attiva.
5.2. Evidenziava, poi, l’infondatezza della tesi esposta dalla società appellata in ordine alla natura di avviamento del maggior prezzo riconosciuto all’incorporata, non risultando tale voce allocata nel bilancio della incorporante, né emergendo che la società avesse compiuto l’ammortamento di tale costo pluriennale.
5.3. Giungeva, tuttavia, che dalla ripresa fiscale andavano esclusi gli interessi passivi, computati in assenza di elementi certi tanto in ordine all’ammontare del capitale che della durata dell’esposizione. Per tale ragione detta voce non poteva costituire un debito della società nei confronti dei soci della incorporante, ormai divenuti soci della società incorporata, ai quali sarebbe invece spettato un aumento di capitale connesso all’assegnazione di un numero di azioni equivalenti al valore di avviamento. E poiché dagli atti di causa non risultava che nel bilancio della U. P. comparisse il detto valore di avviamento, né la correlata procedura di ammortamento, doveva inferirsi il carattere fittizio del debito verso i soci, non correlato ad alcuna posta attiva patrimoniale e, dunque, la sua assoggettabilità a tassazione in quanto elemento straordinario di reddito.
6. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a 4 motivi, al quale ha resistito la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale, affidato a tre motivi, rispetto al quale l’Agenzia non ha depositato difese.
Motivi della decisione
7. Con il primo motivo l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art.39 dpr n.600/1973, e dell’art.75 TUIR, nonché degli artt.2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Lamenta che la CTR, nel respingere l’appello in ordine ai pretesi costi per operazioni inesistenti, aveva valorizzato l’autonomia decisionale delle due società, omettendo di considerare che, una volta dimostrato, da parte dell’Ufficio, il carattere inesistente delle prestazioni di servizio da parte di Arca sulla base di un corposo compendio indiziario, era onere della società contribuente dimostrare l’esistenza delle operazioni al di là della regolarità formale.
8. Con il secondo motivo l’Agenzia ha dedotto il vizio di insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. Si duole che la CTR, aveva totalmente omesso di vagliare gli elementi, indicati nelle difese, che comprovavano l’inesistenza delle prestazioni di consulenza commerciale e finanziarie, limitandosi a considerare l’inconducenza del rapporto di parentela fra i soci delle due società e così dando luogo ad una motivazione insoddisfacente, per di più fondata, indebitamente, sul giudicato penale, al quale la CTR aveva fatto riferimento evocando in modo apodittico e generico talune prove testimoniali.
9. Con il terzo motivo l’Agenzia ha prospettato la violazione dell’art.654 c.p.p., in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Lamenta che la CTR aveva omesso ogni vagli critico rispetto alla decisione resa dal giudice penale, con ciò determinando il vizio prospettato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte.
10. Con il quarto motivo l’Agenzia ha dedotto il vizio di insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. Lamenta che rispetto all’esclusione della ripresa a tassazione dei costi per interessi passivi, la CTR aveva omesso di considerare gli elementi risultanti “dalle pagg.18 e 19 del verbale” che elidevano i dubbi invece espressi dal giudice di appello in ordine all’assenza di elementi precisi dai quali inferire i costi connessi ai pretesi interessi passivi.
11. La società contribuente ha dedotto l’inammissibilità ed infondatezza di tutti i motivi del ricorso principale, evidenziando la correttezza in diritto della motivazione e la sua esaustività, avendo la stessa società dimostrato l’inconsistenza degli elementi indicati dall’Agenzia a sostegno della pretesa inesistenza delle prestazioni correlate a consulenze commerciali e finanziarie ricevute dalla società contribuente.
11.1 Aggiungeva che corretto era stato, altresì, il riferimento al giudicato assolutorio reso in sede penale, poiché il giudice penale aveva compiuto una completa disamina degli elementi probatori attraverso la quale era giunto a ritenere pienamente regolari le operazioni contabili, senza dire che la CTR aveva compiuto una propria autonoma valutazione. Evidenziava, ancora, rispetto al quarto motivo di ricorso, che l’Agenzia delle Entrate aveva per la prima volta indicato e riprodotto all’interno del ricorso per Cassazione alcune pagine del verbale della Guardia di Finanza mai prodotte nel corso del procedimento.
12. Il secondo motivo di ricorso, che merita un esame preliminare per ragioni di ordine logico, è fondato.
12.1 Orbene, è necessario ripercorrere, sia pur sinteticamente, i punti salienti dell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte a proposito dell’incidenza delle operazioni oggettivamente inesistenti ai fini della incidenza sulle dichiarazioni reddituali del contribuente.
12.2 Ora, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, una volta che l’amministrazione ha contestato in modo specifico, anche attraverso presunzioni semplici (Cass.n. 9784/2010), i dati emergenti dalle scritture contabili del contribuente evidenziando obiettivi elementi dai quali desumere l’inattendibilità delle scritture e fatture utilizzate dal contribuente, ovvero la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, spetta al contribuente (cessionario/committente) che ha portato in detrazione l’IVA fornire la prova contraria che l’apparente cedente/prestatore non è un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che la operazione è stata “realmente” conclusa con esso, non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo, “trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode – v.Cass.n.9108/2012.
12.3 Ne consegue che il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ. -v. Cass. n. 12802/2011; Cass.n.5282/2011.
12.4 Passando ora alla questione relativa alle valutazioni alle quali è chiamato il giudice tributario in simili frangenti la stessa sfugge, ordinariamente, al sindacato della Suprema Corte alla quale è precluso non solo il riesame delle prove la cui valutazione sia stata fatta in modo difforme da quella prospettata dal ricorrente, ma altresì l’accertamento di un eventuale travisamento delle prove stesse. Ma è pur vero che il controllo della motivazione è possibile (ed anzi dovuto) in sede di legittimità se risulti evidente l’esistenza di un vizio logico – prospettato ritualmente dal ricorrente- tale da tradursi in una insufficiente motivazione.
12.5 Proprio in punto di decisività si è di recente chiarito (Cass.n. 12623/12) che la stessa «concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, afferisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa.
12.6 In definitiva, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base” (cfr. Cass.n. 12623/2012 che richiama Cass. n. 10156/2004; Cass.n. 9368/2006;Cass. l4752/2007).
12.7 Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, ritiene la Corte che il giudice di appello ha totalmente pretermesso l’esame di un compendio di elementi offerti dall’Agenzia a sostegno del carattere fittizio delle prestazioni di consulenza commerciale e finanziarie fatturate dalla Arca s.a.s. in favore della società contribuente che, partendo dai vincoli di parentela esistenti fra i soci delle due strutture societarie, aveva riguardato la contestuale esistenza di attività di consulenza della medesima tipologia rese nel medesimo periodo dalla società contribuente, l’inidoneità di P. M., all’epoca diciottenne, a rendere le prestazioni specialisticheanzidette, la gestione del conto corrente della Arca sas da parte del P. R. -che era parimenti amministratore delegato della U. P. e che provvedeva a versare il denaro relativo alle prestazioni per poi ritirarlo con causali del tipo “ripartizione utili” o prelevamento soci”- e, ancora, le dichiarazioni rese dallo stesso P. M., dalle quali sarebbe emersa la concreta natura delle prestazioni effettuate, la mancanza di documentazione comprovante l’effettività del lavoro svolto e l’inadeguatezza della compagine societaria al concreto svolgimento degli incarichi e l’assenza di qualsiasi forma di collaborazione con terze persone o società per la realizzazione delle stesse.
12.8 A fronte di siffatto corposo compendio probatorio, la CTR ha per un verso isolato dall’intero materiale quello concernente l’esistenza del vincolo parentale fra i soci della società, offrendone una lettura peraltro parziale, scollegata dagli ulteriori indici messi in evidenza dall’Agenzia al fine di conclamare l’inesistenza di reali ed effettive prestazioni di consulenza e tralasciando tutti gli altri elementi.
12.9 L’affermazione alla quale è dunque giunta la ctr, a cui tenore la regolarità contabile e fiscale dei documenti relativi alle due società avrebbe giustificato il convincimento circa la reale esistenza delle prestazioni fatturate, appare palesemente incongrua e lacunosa, avendo il giudice di appello non solo tralasciato di considerare compiutamente gli elementi appena indicati, sul carattere decisivo dei quali non è dato dubitare, stante l’obiettiva ed intrinseca idoneità a costituire un compendio sussumibile nell’ambito delle presunzioni semplici, ma anche parcellizzato l’indagine ad esso riservata attraverso la valorizzazione di elementi intrinsecamente inidonei a confermare l’esistenza o meno della prestazione.
12.10 Ed infatti, la sottolineatura della correttezza contabile e fiscale della documentazione delle due società non poteva costituire elemento ex se idoneo a confermare l’effettività dell’operazione che, all’evidenza, non poteva che desumersi da elementi ulteriori rispetto a quelli cartolari e che per l’appunto l’Amministrazione era tenuta a fornire.
12.11 D’altra parte, la totale pretermissione delle dichiarazioni- ampiamente favorevoli al costrutto prospettato dall’Ufficio- rese dallo stesso soggetto figurativamente indicato come prestatore dell’attività di consulenza risultante delle fatture non poteva, come gli altri elementi essere per ciò stesso, essere totalmente pretermessa rispetto al giudizio relativo al preteso carattere inesistente delle operazione.
12.12 Ed è appena il caso di evidenziare che il divieto di prova testimoniale nel giudizio tributario sancito dall’art.7 d.lgs.n.546/1992 non impedisce di considerare la valenza probatoria del le dichiarazioni di terzi raccolte dalla polizia tributaria ed inserite nel processo verbale di constatazione che equivalgono a mere informazioni acquisite nell’ambito di indaginiamministrative le quali, benché sfornite, ex se, di dirimente efficacia probatoria, comunque non si pongono in contrasto con il citato comma 4 dell’art. 7 (Cass. 11 marzo 2002, n. 3526 e, più di recente, Cass.2916/13). Ciò perché il divieto di assunzione testimoniale vale con precipuo riferimento ai poteri delle commissioni tributarie e non pure dei poteri degli organi amministrativi di verifica. Il che trova la sua naturale spiegazione nella circostanza che le dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori, quand’anche nell’ambito di un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova – cfr.Cass. ult.cit.-.
12.13 Non meno sibillino è risultato il riferimento alla vicenda penale definita dai “Giudici dei Tribunale di Viterbo”, quanto meno nella parte in cui, per confermare l’insussistenza di elementi a sostegno della pretesa fiscale, la CTR ha fatto riferimento “anche a prove testimoniali che confermerebbero la esistenza delle operazioni” menzionate nella sentenza penale. Si tratta, all’evidenza, di un richiamo assolutamente superficiale al fine di confermare la tesi sostenuta dalla società contribuente proprio se correlato al richiamo, operato dall’Agenzia, a dichiarazioni testimoniali che avrebbero, per contro, specificamente confermato il carattere fittizio delle attività poste in essere da Arcai giudici di merito, avrebbero infatti dovuto specificare le ragioni che rendevano le prove richiamate nel processo penale dirimenti rispetto alle ulteriori emergenze, di segno contrario, prospettate dall’Ufficio ed invece totalmente tralasciate.
12.14 Alla stregua delle superiori considerazioni, la censura proposta con il secondo motivo è fondata e determina l’assorbimento del primo motivo e del terzo motivo.
13. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
14. Avendo l’Agenzia ricorrente dedotto l’omessa motivazione in relazione alla mancata ponderazione di elementi riportati nel verbale riprodotto in ricorso, la ricorrente avrebbe dovuto documentare o almeno indicare in quale fase processuale tale documento era stato prodotto e posto al vaglio del giudice.
14.1 In assenza di alcuna emergenza dalla quale potere desumere che tale documento sia stato prodotto agli atti nel giudizio di merito e tenuto conto dell’esplicita condotta difensiva della società contribuente, la quale ha dedotto che tale documento non era mai stato depositato in giudizio innanzi al giudice di merito, la censura non può essere dichiarata inammissibile.
15. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo la società contribuente deduce l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. Lamenta che la CTR aveva tralasciato di prendere in considerazione la presunta violazione degli artt.1395 e 1471 c.c., sui quali l’amministrazione aveva fondato l’avviso di accertamento per quel che riguarda la somma di £.564.198.000, sostenendo che il contratto di fusione fosse stato concluso in situazione di conflitto di interessi.
Con il secondo motivo la società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c, in relazione all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c. Secondo la ricorrente incidentale la CTR, nel motivare l’accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Agenzia, introdotto un elemento nuovo, costituito dalla fittizietà del maggior prezzo corrisposto in dipendenza della fusione rispetto a quanto posto a base dell’avviso di accertamento, nel quale si era ipotizzato il comportamento elusivo della società contribuente per avere conferito un maggiore valore di azioni. 16.1 Inoltre, la CTR si era soffermata sull’ipotetica natura d avviamento che poteva riconoscersi alle somme consegnate in forza della cessione del pacchetto azionario della società incorporata senza che l’Agenzia vi avesse mai fatto espresso riferimento. In conclusione, la società ricorrente incidentale prospettata la violazione dell’art.360 comma 1 n.4 c.p.c. sia con riguardo alla contraddittoria motivazione resa dal giudicante nell’introdurre nuove ed autonome argomentazioni rispetto a quelle dedotte in giudizio dalle parti, sia con riguardo all’ampliamento del thema decidendum.
17. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente incidentale ipotizza la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c, in relazione all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c Lamenta che la CTR, nel ritenere che gli importi che superavano il valore del patrimonio dei beni trasferiti non potevano essere qualificati come avviamento, non risultando l’appostamento in bilancio della U.e P., aveva utilizzato prove che non erano nella disponibilità del giudice, non essendo il bilancio mai stato prodotto in giudizio.
18. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.
18.1 Con tale censura la società contribuente ha, per un verso, contestato la correttezza delle argomentazioni esposte dall’Ufficio in sede di avviso di accertamento che non erano, però state oggetto di disamina da parte del giudice di appello. E sotto tale profilo la doglianza è, pertanto, palesemente inammissibile.
18.2 Ma anche la censura in ordine all’omessa valutazione “della questione concernente la violazione degli artt.1395 e 1471 c.c., ritenendola assorbita” è inammissibile, rivolgendosi la censura non in un vizio motivazionale coinvolgente un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma semmai – ed inammissibilmente – su argomentazioni giuridiche poste a fondamento dell’avviso.
18.3. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso incidentale, lo stesso sembra in parte inammissibile ed in parte infondato.
18.4 Ed invero, contravvenendo alla necessità, imposta dalla formulazione dei quesiti, di inserire all’interno di una medesima censura diverse censure tutte correlate, secondo la società contribuente,alla violazione dell’art. 112 c.p.c, la ricorrente incidentale ha inammissibilmente prospettato, sotto il paradigma del n. 4 dell’art.360 comma 1 c.p.c, il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, in relazione alla mancata considerazione degli argomenti che sarebbero stati posti a base dell’avviso.
18.5 Tali censure, all’evidenza, si risolvono non nella mancata applicazione della normativa di riferimento o nella omessa applicazione di una norma processuale o nell’omesso esame di una domanda, quanto unicamente nell’asserita illogicità e contraddittorietà della motivazione, richiedendo, pertanto, la contestazione del vizio di motivazione di cui al n.5 dell’art.360 comma 1 c.p.c. -cfr. Cass. 5884/2013.
18.6. Parimenti inammissibile risulta il prospettato vizio di travisamento dei fatti che la ricorrente incidentale contesta.
18.7 Questa Corte è ferma nel ritenere che il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate-cfr.Cass. n. 22595 del 26/10/2009-.
18.8 Orbene, nel caso di specie, ad onta di quanto sostenuto dalla società contribuente, il nucleo della contestazione esposta nell’avviso di accertamento, al di là del contenuto lessicale del termine “elusivo” che compare per ben due volte, era quello correlato non solo alla prospettata annullabilità del contratto di fusione per conflitto di interessi- aspetto non esaminato dalla CTR- ma anche alla circostanza che la scrittura privata aveva attribuito alle azioni della incorporata un valore superiore a quello del patrimonio netto della società incorporata, mantenendo il debito di £.2.100.000.000 nei confronti dei venditori del pacchetto; ciò che aveva determinato un vantaggio per i soci della incorporata e per la società incorporante, beneficiaria di una “situazione fiscale favorevole” in ragione del mancato assoggettamento ad imposta dell’importo sovrastimato delle azioni, con conseguente notevole risparmio di imposta.
18.9 Così facendo, non pare potersi ritenere che la CTR, ritenendo il carattere fittizio della fusione quanto al valore delle azioni (superiore a quello del patrimonio netto), non ha stravolto l’oggetto originario della pretesa fiscale.
18.10 Inconducente risulta, pertanto, il richiamo alla portata dell’art.37 bis d.p.r. n.600/72, rilevando poi il Collegio che le doglianze esposte nella censura facenti riferimento al travisamento delle tesi dell’Agenzia non è sussumibile nell’ambito del ed. error in procedendo di cui si discute.
18.11 Quanto al terzo motivo, lo stesso è infondato.
18.12 Ed invero, non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che il giudice di appello abbia utilizzato degli elementi non presente, nel fascicolo, avendo piuttosto la CTR rilevato che “dagli atti di causa” non risultava che nel bilancio della società U. P. spa fosse compreso il valore di avviamento nonché la procedura di ammortamento del costo.
18.13 Ora, è evidente che la CTR non ha affatto utilizzato prove inesistenti, ma ha semmai inteso sottolineare come la società contribuente, per giustificare il proprio assunto difensivo, avrebbe dovuto dimostrare gli elementi sopra indicati.
18.14 La censura è pertanto infondata.
19. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, assorbiti il primo ed il terzo motivo e rigettato il quarto ed il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà a nuovo esame nei limiti delle censure accolte.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti il primo ed il terzo motivo e rigettato il quarto ed il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio che provvedere a nuovo esame nei limiti delle censure accolte e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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