Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 24 febbraio 2017, n. 4787

In caso di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie sussiste il potere del Giudice di dichiarare inapplicabili le sanzioni solo in presenza di una domanda del contribuente.

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 24 febbraio 2017, n. 4787

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10139-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

nonche’ da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;

– controricorso e ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 25/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 22/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 25 del 22 febbraio 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, pronunciando a seguito di revocazione di precedente sentenza emessa dalla medesima Commissione, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria, a seguito di disconoscimento dell’aliquota agevolata prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39 Tabella A, Parte II, applicata dalla Investimenti Edilizi Ariosto s.r.l. (successivamente incorporata dalla (OMISSIS) Casa s.r.l.) sulle fatture emesse negli anni di imposta 2001, 2002, 2003 e 2004, quale ditta costruttrice di fabbricati che non possedevano i requisiti di cui alla L. 2 luglio 1949, n. 408, articolo 13 (c.d. Legge Tupini), ritenuta la neutralita’ dell’imposta, aveva applicato le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

1.1. I giudici di appello, per quanto ancora qui di interesse, sul rilievo che nella specie era stato realizzato un complesso di edifici che rispettava le proporzioni tra superfici destinate ad abitazioni e quelle destinati ad uso diverso, previste dalla citata L. n. 408 del 1949, nonche’ dalle L. n. 1493 del 1962 e L. n. 1212 del 1967, ma soltanto con riferimento al complesso immobiliare realizzato, costituito da piu’ fabbricati, e non a questi singolarmente considerati, come invece imponevano le disposizioni delle citate leggi ove correttamente interpretate, ritenevano che giustamente l’Amministrazione finanziaria aveva escluso l’applicabilita’ dell’aliquota agevolata, ma in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’applicabilita’ di quelle norme, pur in assenza di tempestiva domanda avanzata dalla societa’ contribuente, riteneva sussistente ed applicabile d’ufficio la causa di non punibilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 2, annullando le sanzioni irrogate con l’atto impositivo impugnato.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi cui replica l’intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato anch’esso a due motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57, sostenendo che la Commissione di appello non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la domanda di inapplicabilita’ delle sanzioni Decreto Legislativo n. 472 del 1997, ex articolo 6, avanzata dalla societa’ contribuente tardivamente, soltanto in appello, peraltro individuando la causa dell’obiettiva incertezza normativa nella pronuncia della sentenza n. 112 del 2010 emessa dalla medesima CTR in altro giudizio (promosso dalla ditta appaltatrice (OMISSIS) Casa s.r.l.) diversi anni dopo la condotta sanzionata.

2. Il motivo e’ fondato. La Commissione di appello, che ha espressamente dato atto (con affermazione non censurata dalla controricorrente, con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilita’ del motivo, proposto al punto 2 del controricorso) che la societa’ contribuente aveva introdotto la domanda di inapplicabilita’ delle sanzioni solo in grado di appello, non si e’ attenuta al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilita’ delle sanzioni, anche in sede di legittimita’, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della stessa, solo in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non puo’ essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di legittimita’ (v. Cass. n. 14402 del 2016, con ampi richiami giurisprudenziali antecedenti alla pronuncia della CTR, tra cui 4031 del 2012; specificamente sul Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6 cfr. Cass. n. 25676 del 2008, n. 24060 del 2014 e n. 440 del 2015).

3. La fondatezza del motivo appena esaminato ha effetto assorbente del secondo motivo di ricorso con cui la difesa erariale, deducendo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6 e del punto 39, Tabella A, Parte II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ha sostenuto l’insussistenza sub specie delle condizioni di obiettiva incertezza in ordine alla nozione di fabbricato ai fini dell’applicazione della normativa in tema di aliquota IVA agevolata.

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale la controricorrente ha dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorieta’ della motivazione impugnata laddove la CTR dapprima ha affermato che e’ pacifico tra le parti che il complesso immobiliare de quo rispetta i parametri fissati dalla legge e poi inspiegabilmente, all’esito di un ragionamento non lineare, conclude nel senso di ritenere non sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 4%.

4.1. Il motivo e’ palesemente infondato. I giudici di appello hanno molto chiaramente affermato che era solo il complesso immobiliare a rispettare i parametri fissati dalla legge ma non i singoli fabbricati e proprio per questa ragione ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’aliquota agevolata. Ed infatti, dopo l’affermazione che e’ pacifico tra le parti che il complesso immobiliare de quo rispetta i parametri fissati dalla legge, si legge nella sentenza impugnata che tuttavia le leggi disciplinanti la materia dell’agevolazione non risultano riferibili che a singoli edifici (…).

5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la controricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio costituito dalla circostanza che la CTR, nel ritenere che la fattura infedele, perche’ emessa con aliquota IVA agevolata non spettante, non integrasse solo una violazione formale, ma arrecasse pregiudizio alle ragioni erariali, non aveva correttamente valutato (cosi’ a pag. 19 del ricorso) gli elementi addotti dalla societa’ contribuente che dimostravano come nessun danno erariale si fosse nella specie verificato.

5.1. Premesso che i giudici di appello hanno dato adeguata risposta alle questioni poste dalla societa’ contribuente ed agli elementi di valutazione addotti, come quelli relativi alla unicita’ degli elaborati progettuali e della relativa concessione edilizia e all’unitarieta’ del complesso edilizio realizzato, desunta dalla loro interdipendenza, spiegando con sufficiente chiarezza anche le ragioni della ritenuta sussistenza di danno erariale, che la CTR ha rinvenuto nella diversa posizione del soggetto cedente rispetto a quello cessionario nella liquidazione dell’IVA nell’ambito dei gruppi societari, il motivo e’ comunque inammissibile sotto un duplice profilo.

5.2. Innanzitutto perche’, considerato che nella specie e’ applicabile l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione restrittiva introdotta del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. n. 7 agosto 2012, n. 134, cosi’ come proposto il motivo in esame contrasta con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053 del 2014, secondo cui “la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione”.

5.3. Sotto un secondo profilo il motivo e’ inammissibile per vizio di autosufficienza, avendo la societa’ contribuente del tutto omesso di indicare quali elementi, addotti nel giudizio di merito per evidenziare l’assenza di danno erariale, diversi da quelli esaminati dalla CTR, quest’ultima non aveva adeguatamente valutato.

6. In estrema sintesi, il primo motivo di ricorso e’ fondato e va accolto, con assorbimento del secondo, il primo motivo di ricorso incidentale e’ infondato ed il secondo e’ inammissibile, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in quanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della societa’ contribuente, che va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale Giustizia n. 55 del 2014, ed al rimborso a favore della ricorrente delle eventuali spese prenotate a debito, mentre vanno integralmente compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito essendosi la giurisprudenza di legittimita’ consolidata successivamente alle predette pronunce. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, rimasta soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, infondato il primo motivo di ricorso incidentale ed inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso introduttivo. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 17.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, compensando le spese dei giudizi di merito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13

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