Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 23 settembre 2016, n. 18629

Per stabilire se le somme corrisposte ad un lavoratore in sede di conciliazione per un licenziamento ritenuto illegittimo siano erogate a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (tassabile) oppure del danno non patrimoniale (non soggetto a tassazione) non è sufficiente il c.d. nomen iuris, ma è necessario specificare in concreto la natura di tale risarcimento. Con la conseguenza che se nel verbale viene indicato che un certo importo viene corrisposto ad esempio per il danno biologico, è onere dell’ufficio provare che invece tale somma è stata corrisposta per un titolo diverso (per esempio sia stata erogata in sostituzione di emolumenti dovuti al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza  23 settembre 2016, n. 18629

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
M.M., rappresentata e difesa dall’avv. Rosario Siciliano e dall’avv. Giovanna Caramia, presso quali è elettivamente domiciliata in Roma alla Via Paraguay n. 5;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 91/20/09, depositata il 15 maggio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 settembre 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, che, rigettandone l’appello, ha riconosciuto a M.M. il diritto al rimborso della somma di Euro 8.280 relativa a trattenute operate sulla somma di Euro 36.000 riconosciutale a titolo di risarcimento del danno biologico in sede di conciliazione davanti al Tribunale civile di Roma a seguito di licenziamento.
Secondo il giudice d’appello, infatti, quel che rileva è soltanto l’identificazione del titolo che ha dato luogo all’erogazione di cui al verbale di conciliazione, con la conseguenza che se in questo viene indicato che un certo importo viene corrisposto per il danno biologico è onere dell’ufficio provare che, invece, tale somma è stata corrisposta per un titolo diverso (sia stata per esempio erogata in sostituzione di emolumenti dovuti al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro). Questa prova, conclude la Commissione regionale, non risulta fornita; anzi, non è stata neppure allegata la circostanza che il provento sia sostitutivo di un reddito di lavoro.
La contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, nonchè degli artt. 2697 e 2700 c.c., l’amministrazione ricorrente assume che in una fattispecie di licenziamento illegittimo impugnato davanti al giudice ordinario, di fronte al quale il contenzioso sia composto con transazione giudiziale in forza della quale viene ristorato esclusivamente il pregiudizio non patrimoniale, con totale pretermissione di quello patrimoniale relativo alla mancata percezione delle retribuzioni in conseguenza dell’ingiustificatezza del licenziamento, le somme così liquidate dovrebbero in realtà ritenersi percepite a ristoro del danno derivante dalla mancata percezione di reddito, ed assume che, conseguentemente, sarebbe illegittima la sentenza che annulli l’avviso di accertamento emesso sul presupposto della natura reddituale delle somme percepite dalla contribuente in forza di atto di conciliazione giudiziale.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 T.U.I.R., nonchè degli artt. 2697 e 2700 c.c., censura la sentenza che, sugli erronei presupposti secondo i quali la mera qualificazione quale somma risarcitoria del danno biologico contenuta nel verbale di conciliazione sarebbe indice dell’assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente della detta destinazione risarcitoria, e secondo cui incomba comunque sull’ufficio l’onere di provare la diversa destinazione delle somme percepite rispetto a quelle indicate nel verbale di conciliazione, riconosca fondata la pretesa della contribuente, laddove la corretta interpretazione delle dette disposizioni avrebbe imposto di ritenere incombente sul contribuente l’onere di provare la fondatezza della propria domanda di rimborso, e di valutare, in concreto, se quest’ultimo fornisse la prova della effettiva destinazione della somma percepita, a compensazione del danno biologico ovvero della perdita subita dalla mancata percezione del reddito da lavoro dipendente.
Con il terzo motivo denuncia insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione sulla sussistenza di un danno non patrimoniale al cui ristoro sarebbero destinate le somme pur individuate nel verbale di conciliazione giudiziale a titolo di risarcimento del danno biologico, e quindi sulla non soggezione a tassazione delle somme così percepite, sulla base di erronei presupposti, trascurando fra l’altro di valutare il fatto costituito dall’assenza di ogni somma – al di fuori del richiamo ad Euro 2.000, da ripartirsi tra integrazione dell’indennità di fine rapporto e incentivo all’esodo – destinata, in forza del verbale di conciliazione, al ristoro del danno patrimoniale pur alla luce del notevole lasso di tempo, un anno, trascorso dalla data di licenziamento e la redazione del verbale.
Il terzo motivo, il cui esame precede, è fondato.
Di fronte agli specifici rilievi dell’Agenzia delle Entrate – in parte formulati già in sede di impugnazione della sentenza di secondo grado, riportati nel ricorso a pagina 3 -, di indubbia tenuta sul piano logico, in ordine alla sussistenza di un danno non patrimoniale al cui ristoro sarebbero state destinate le somme individuate nel verbale di conciliazione giudiziale a titolo di risarcimento del danno biologico, e perciò sottratte ad imposizione ai sensi dell’art. 6 T.U.I.R., la sentenza di appello resa nella controversia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta – nel limitarsi ad osservare che, con riguardo alla “tassabilità o meno della somma corrisposta al contribuente in base al verbale di conciliazione, è del tutto errata la pretesa dell’ufficio diretta a dimostrare anzitutto una presunta distinzione tra verbale di conciliazione e sentenza”, in quanto “ciò che rileva è soltanto l’identificazione del titolo che ha dato luogo all’erogazione di cui al verbale di conciliazione. Con la conseguenza che se nel verbale viene indicato che un certo importo viene corrisposto per il danno biologico, è onere dell’ufficio provare che invece tale somma è stata corrisposta per un titolo diverso (per esempio sia stata erogata in sostituzione di emolumenti dovuti al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro. Questa prova non risulta fornita, anzi non è stata neppure allegata la circostanza che il provento sia sostitutivo di un reddito di lavoro” – si appalesa non motivata in modo adeguato, logico e ragionevole.
Il terzo motivo del ricorso va pertanto accolto, la sentenza va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.


La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016.

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