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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI – T CIVILE
sentenza 17 febbraio 2015, n. 3156
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
L.P. e G.G.;
– intimati –
e Comune di Ferrara, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 39/11/13 depositata l’11/3/2013;
Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Bachetti per la ricorrente;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da L.P. e G.G. nei confronti del Comune di Ferrara e dell’Agenzia del Territorio ha ad oggetto l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo al riclassamento di unità immobiliari, di proprietà dei contribuenti, site in Ferrara. La CTR, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dal Comune e dall’Agenzia del Territorio avverso la sentenza della CTP di Ferrara che aveva accolto il ricorso dei contribuenti. La CTR ha ritenuto carente di motivazione l’avviso di accertamento in quanto privo di “concreta specificazione degli elementi fattuali” che avrebbero concorso al nuovo contesto urbano, nonchè al “mancato accertamento dei corrispondenti differenti valori”; la CTR ha rilevato inoltre che la motivazione faceva riferimento ad entrambe le ipotesi previste nei distinti commi 335 e 336, creando nel destinatario “confusione ed incertezza circa l’effettiva ragione del riclassamento”. Il ricorso si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensiva hanno svolto i contribuenti ed il Comune di Ferrara.
Motivi della decisione
Con primo motivo – recante la intitolazione: violazione combinato disposto R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, conv. con modif. dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – la ricorrente assume l’erroneità della decisione, laddove la CTR ha ritenuto l’avviso carente di motivazione, rilevando che “l’atto di accertamento.. richiama nella parte motiva l’atto – a contenuto generale e debitamente pubblicato – con cui si è provveduto all’attivazione del procedimento revisionale, nonchè le ragioni che hanno giustificato, nello specifico, il riclassamento effettuato, ragioni che si sostanziano negli intervenuti significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano che hanno interessato l’ambito di riferimento nel quale è ubicato l’immobile in questione. I cambiamenti del tessuto urbano, intervenuti nel tempo hanno prodotto nello specifico ambito territoriale di cui trattasi una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività .. che non trova più corrispondenza nei classamenti originari. La riqualificazione urbanistica ed edilizia della zona centrale, conseguente a molteplici fattori, costituirebbe fatto notorio; le specificazioni e indicazioni contenute nell’atto notificato sarebbero quindi sufficienti a rendere conoscibili i presupposti del riclassamento.
Con secondo motivo – recante la intitolazione: violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – la ricorrente nell’assumere “non pertinente” il riferimento operato dalla CTR alla necessità di richiamare un non meglio precisato provvedimento con cui si è provveduto alla risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca”, riafferma che l’atto di accertamento non può considerarsi inficiato da vizio di motivazione..essendo stati correttamente esplicitati i presupposti di fatto e diritto costituiti dalla Determinazione direttoriale 30 novembre 2005 nell’ambito della procedura di revisione parziale prevista dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (Cass. n. 9626 del 2012; ord. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014), l’atto con cui l’Agenzia del Territorio attribuisce d’ufficio un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve chiaramente specificare a cosa sia dovuto il mutamento. Tale principio, fissato in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che non detta una specifica definizione normativa delle categorie e classi catastali, è stato affermato, proprio, per consentire al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.
Qualora il nuovo classamento sia stato adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congniamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento, ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento (nella specie; nota n. 26925 del 4/4/2005 con la quale il Comune di Ferrara ha richiesto all’Agenzia del Territorio l’attivazione del processo di revisione parziale del classamento catastale delle unità immobiliari ubicate in una determinata microzona, e nota del Direttore dell’Agenzia del 30/1172005) laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. Nè può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento a non meglio precisati ” interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano” nonchè ad “interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”. E ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastnitture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera). Di talchè le espressioni surriportate non sono tali da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni a base della pretesa impositiva, così da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur.
Con terzo motivo – recante la intitolazione: violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente assume la violazione che la CTR, nel ritenere privo di motivazione l’avviso di accertamento, in assenza di appello incidentale sul punto da parte del contribuente, avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., stante il diverso argomentare della CTP sulla questione.
La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente riportato solo un breve stralcio di motivazione della sentenza della CTP (- pag. 31, secondo cpv.), tale da non consentire al giudice di legittimità di rilevare con sufficiente chiarezza e precisione, sulla base delle sole deduzioni esposte nel ricorso e senza la necessità di accedere a fonti a questo estranee, e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, le ragioni sottese alla statuizione della CTP. E ciò ancorpiù considerando che nella sentenza oggetto della attuale impugnazione – nella parte narrativa – pag. 1 -, con riferimento alla decisione della CTP, leggesi: “rivelavano quei giudici: a) un difetto di motivazione dell’avviso di accertamento che non aveva consentito alla parte ricorrente di svolgere un’appropriata difesa”.
Con quarto motivo – recante la intitolazione vizio di insufficiente e/o omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – la ricorrente lamenta che la CTR avrebbe omesso di esplicitare i motivi che la hanno indotta a disattendere le circostanziate deduzioni svolte dall’Agenzia del Territorio sui presupposti di diritto dell’atto di accertamento.
La censura è inammissibile stante le modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., n. 5, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), applicabile al caso in esame (SS.UU. n. 8053/2014). La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2015.