Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 dicembre 2017, n. 57130. In tema di rimessione in termini, le inadempienze dei difensori di fiducia non possono costituire fondamento per la rimessione in termini

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E sul punto vi e’ da segnalare che non e’ riscontrabile la necessaria complessita’ normativa e interpretativa, essendo invece granitica e risalente la giurisprudenza nella affermazione che il termine per la redazione della motivazione della sentenza non e’ soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini (Corte di cassazione, Sezione 4 penale, 15 aprile 2015, n. 15753; idem Sezione 4 penale, 14 novembre 2007, n. 41834; idem Sezione 3 penale, 17 gennaio 1996, n. 462), senza che sulla salda stabilita’ di tale principio abbia neppure inciso la recente riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali attuata con il Decreto Legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, con L. n. 162 del 2014, cosi’ come confermato dalla piu’ recente giurisprudenza di questa Corte (Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 11 aprile 2017, n. 18328).
Ne’, come accennato, appaiano tali da comportare neppure il venir meno del giudizio di manifesta infondatezza del ricorso i precedenti arresti di questa Corte che, primo visu, apparirebbero in contrasto con il consolidato orientamento prima illustrato e condiviso.
In un caso, infatti, la Corte ha sostenuto la illegittimita’ del diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione di motivi di appello allorche’ l’omesso adempimento dell’incarico di proporre l’impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare una ipotesi di caso fortuito, in una fattispecie in cui l’interessato aveva personalmente presentato dichiarazione di appello presso l’ufficio matricola della casa circondariale ove egli era ristretto, in tal modo esternando tempestivamente la sua ferma volonta’ di impugnare la sentenza a suo carico (Corte di cassazione, Sezione 6 penale, 10 settembre 2009, n. 35149), mentre nell’altro caso, in realta’, ad onta del tenore del principio massimato, sostanzialmente nei termini che precedono, la Corte escluse la fondatezza del ricorso avverso il rigetto della richiesta di rimessione in termini in assenza di elementi in ordine alla imprevedibilita’ – da intendersi quest’ultima in termini evidentemente oggettivi quale inevitabilita’ – della ignoranza del difensore con riferimento alla disciplina dei termini per la impugnazione (Corte di cassazione, Sezione 2 penale, 9 agosto 2011, n. 31680).
Situazione di imprevedibilita’ che, come dimostrato attraverso la analisi proprio della giurisprudenza consolidata in tema di incidenza della sospensione feriale dei termini processuali sulla scadenza dei termini per il deposito della motivazione delle sentenza e, mediatamente, su quelli per la proposizione delle impugnazioni, assolutamente non e’ riscontrabile quanto al caso in esame.
Va da se’ che l’eventuale negligenza del difensore nell’adempimento del suo incarico professionale, sebbene non idonea ad integrare il caso fortuito o la forza maggiore (si direbbe anzi proprio per questo), non e’ tale da rimanere senza conseguenze sul piano giuridico, giustificando, in linea di principio, la adozione di provvedimenti sotto il profilo risarcitorio attivati dall’imputato (sul punto in generale, cfr. Corte di cassazione, Sezione 3 civile, 15 giugno 2016, n. 12280; idem Sezione 2 civile, 23 marzo 2016, n. 6537) ovvero, se del caso, eventualmente anche sotto quello deontologico.
L’inammissibilita’ del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo di impugnazione, essendo questo, volto a rivendicare la tempestivita’ della presentazione della istanza di rimessione in termini, divenuto irrilevante una volta affermata la legittimita’ del provvedimento con la quale la predetta istanza e’ stata comunque rigettata nel merito.
Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso fa seguito, visto l’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.

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