Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 dicembre 2017, n. 57130. In tema di rimessione in termini, le inadempienze dei difensori di fiducia non possono costituire fondamento per la rimessione in termini

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Ha, peraltro, aggiunto la Corte territoriale come parte ricorrente avrebbe, comunque, dovuto presentare la richiesta di rimessione in termini, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data in cui era venuto meno il fattore generante il dedotto caso fortuito o forza maggiore, mentre, nella specie il dies a quo ai fini della presentazione della istanza era stato collocato al momento in cui era stata messa in esecuzione la sentenza per la presentazione del cui appello e’ stata chiesta la rimessione in termini, cioe’ l’8 novembre 2016.
In particolare la Corte lucana ha ribadito come, secondo l’insegnamento di questo giudice della legittimita’, le inadempienze dei difensori di fiducia non possono costituire fondamento per la rimessione in termini in ordine ad operazioni da questi non tempestivamente eseguite, trattandosi di fattori esulanti rispetto alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore in quanto consistono in eventi superabili mediante la normale diligenza ed attenzione e dovendosi presumere un onere in capo all’assistito di vigilare sull’esatta osservanza da parte del professionista incaricato del compito a lui demandato.
Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), assistito dal legale di fiducia, deducendo la illegittimita’ della ordinanza impugnata in quanto la stessa sarebbe caratterizzata, oltre che da violazione di legge, anche da una motivazione apparente, mancante o comunque contraddittoria.
Il ricorrente, ricostruita la vicenda che ha condotto il proprio difensore ad impugnare tardivamente la sentenza emessa a suo carico, legata all’errore dal medesimo commesso nel ritenere che la sospensione feriale dei termini processuali avrebbe comportato anche la dilatazione del termine per il deposito della motivazione della sentenza in questione, ha affermato che l’ordinanza impugnata, limitandosi a richiamare testualmente la massima di una sentenza della Corte di cassazione che non rispecchierebbe le peculiarita’ del caso ora in esame, non assolverebbe all’onere motivazionale; in essa, infatti, non si tiene conto del fatto che egli si era piu’ volte recato presso lo studio del suo difensore ove aveva ricevuto risposte tranquillizzanti sulla tempistica della impugnazione alle quali egli, privo degli adeguati strumenti tecnici, non aveva ragione di obbiettare alcunche’; per altro la Corte territoriale, che pure ha rilevato come la complessita’ del quadro normativo potrebbe giustificare la inesigibilita’ dell’onere di controllo sull’operato del difensore da parte del suo assistito, facendo in tal modo rientrare le inadempienze di quello nel novero dei fattori legittimanti la concessione della rimessione in termini, non si e’ data carico di verificare se nel caso di specie ci si trovasse, come ritenuto dal ricorrente, o meno in una tale situazione di complessita’.
Come secondo motivo di impugnazione il (OMISSIS) ha contestato, ancora sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il fatto che la Corte di Potenza abbia, ingiustificatamente, ritenuto che la richiesta di rimessione in termini fosse stata comunque presentata tardivamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
Osserva, infatti, il Collegio come la giurisprudenza di questa Corte, ove si eccettuino delle sporadiche eccezioni delle quali si dira’ appresso, sia consolidatamente orientata nel senso di costituire essa un insuperabile avallo alla interpretazione normativa seguita dalla Corte di appello di Potenza.
Dati per riepilogati i fatti come incontestatamente compendiati nella ordinanza impugnata e, peraltro, conformemente ripresi nel ricorso introduttivo, rileva la Corte come, in piu’ occasioni, sia stato rilevato che l’inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non e’ idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore – concretandosi queste ultime in forze impeditive non altrimenti superabili le quali legittimano la restituzione in termini – consistendo, invece, quello in una falsa rappresentazione della realta’ cui si sarebbe potuto ovviare mediante la normale diligenza ed attenzione; ne’ puo’ essere esclusa, in linea di principio, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sulla esatta osservanza dell’incarico da lui conferito, laddove il controllo sulla correttezza dell’adempimento defensionale non sia stato impedito al comune cittadino dalla complessita’ del quadro normativo di riferimento (Corte di cassazione, Sezione 2 penale, 17 novembre 2016, n. 48737; idem Sezione 6 penale, 5 maggio 2016, n. 18716; idem Sezione 3 penale, 24 settembre 2013, n. 39437).

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