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Va tale proposito rilevato, in linea generale, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche l’omessa indicazione degli articoli di legge nell’imputazione sarebbe irrilevante e non determinerebbe alcuna nullita’, salvo che non si traduca in una compressione dell’esercizio del diritto di difesa, poiche’ cio’ che rileva e’ la puntuale indicazione del fatto (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013 (dep.2014), Russo, Rv. 25892001).
Nel caso di specie non manca, come si e’ visto, ne’ l’indicazione del fatto ne’, tanto meno, quella degli articoli di legge, indicati, semmai, in eccedenza.
Invero il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, sanziona, nel comma 1, prima parte, la installazione o l’esercizio di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione, ovvero la continuazione di detto esercizio con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.
Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 269, comma 1, stabilisce, salvo le eccezioni espressamente indicate, l’obbligo dell’autorizzazione per tutti gli stabilimenti che producono emissioni.
Si tratta, dunque, di disposizioni inequivocabilmente correlate al fatto poi descritto nell’imputazione (esercizio dell’impianto senza autorizzazione), sicche’ risulta ultroneo, ma certamente non fuorviante, stante la precisione della complessiva contestazione, il generico richiamo all’articolo 269, comma 8, che riguarda il regime autorizzatorio delle modifiche dello stabilimento, non verificatesi nel caso in esame.
Cio’ che dunque rileva e che i giudici del merito hanno compiutamente e correttamente evidenziato, e’ la totale assenza di autorizzazione per l’esercizio dell’impianto da parte dell’imputato.
4. Parimenti del tutto prive di pregio sono le ulteriori considerazioni sviluppate in ricorso laddove si afferma che l’impianto sarebbe stato autorizzato in forza di una “autorizzazione di compatibilita’ ambientale” rilasciata dalla Regione Lombardia, che, si apprende poi dallo stesso ricorso, essere un’autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi della L. n. 1497 del 1939.
Vale la pena ricordare, a tale proposito, quanto osservato in una risalente decisione di questa Sezione ove, con argomentazioni tuttora valide, si e’ fatto rilevare come nel settore ambientale, l’autorizzazione svolga non soltanto una funzione abilitativa, cioe’ di rimozione di un ostacolo all’esercizio di alcune facolta’, ma assume anche un ruolo di controllo del rispetto della normativa e dei correlati standards e consente il cosiddetto monitoraggio ecologico, sicche’ la mancanza di detto provvedimento incide su alcuni interessi protetti dal precetto penale.
Conseguentemente, l’omessa valutazione della P.A. impedisce quella conoscenza ed informazione ambientale e quel controllo sull’attivita’ cui sono deputati il procedimento autorizzatorio e le relative sanzioni in caso di disobbedienza a questi precetti, comportando percio’ una effettiva conseguenza pericolosa, in quanto conoscenza ed informazione sono strumenti necessari per la prevenzione. Pertanto solo dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzatorio puo’ affermarsi che sono venute meno le conseguenze pericolose eliminabili dal contravventore (Sez. 3, n. 3589 del 13/3/1996, Sacerdote, Rv. 20578101).
Tali considerazioni, espresse, in tema di inquinamento atmosferico, sotto la vigenza dell’ormai abrogato Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, sono condivise dal Collegio e vanno qui ribadite, perche’ indicano in modo inequivocabile le finalita’ della procedura autorizzatoria, finalita’ che risultano di immediata evidenza anche dalla mera lettura delle disposizioni attualmente vigenti.
Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 269, dispone, infatti, come si e’ gia’ detto, che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione ed indica, dettagliatamente, i contenuti della domanda, la procedura conseguente, la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto ed il regime delle modifiche degli impianti autorizzati.
Precisa, inoltre, che l’autorizzazione deve stabilire, per le emissioni tecnicamente convogliabili, le modalita’ di captazione e convogliamento e, per le emissioni convogliate, appositi valori limite di emissione e prescrizioni; per le emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili, l’autorizzazione deve stabilire apposite prescrizioni volte ad assicurarne il contenimento.
La complessita’ del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo abilitativo, disciplinato dall’articolo 269, emerge anch’essa dalla mera lettura della disposizione e porta immediatamente ad escludere, se solo si considerano gli aspetti tecnici la cui valutazione precede l’emissione dell’autorizzazione, la validita’ di atti diversi.
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