Per i contratti stipulati da enti ecclesiastici le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli enti e l’assenza di controlli previsti dal codice di diritto canonico sono opponibili a terzi a prescindere dallo stato soggettivo di questi ultimi

Sentenza 14 novembre 2017, n. 26826
Data udienza 13 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 22730 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, Don (OMISSIS);
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona dell’Economo (OMISSIS), rappresentante su autorizzazione del Rettore Maggiore della Societa’ (OMISSIS);
rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti controricorrenti al ricorso incidentale –
nei confronti di:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente in via incidentale –
NONCHE’
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2705/2016, depositata in data 29 giugno 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza in data 13 settembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
gli avvocati (OMISSIS), per gli enti ricorrenti;
gli avvocati (OMISSIS), per il controricorrente (OMISSIS);
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha ottenuto decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 83.136.295,78 nei confronti della (OMISSIS) (” (OMISSIS)”) e della (OMISSIS) (“Casa Salesiana”), sulla base di un contratto di transazione con gli stessi stipulato.
Gli enti ingiunti, nel proporre opposizione al decreto, hanno chiesto la dichiarazione di nullita’ o l’annullamento della transazione e la condanna del (OMISSIS) a restituire le somme percepite in acconto. Quest’ultimo ha a sua volta chiesto, in caso di dichiarazione di invalidita’ della transazione, la condanna degli enti al risarcimento del danno subito. Nel giudizio sono intervenuti (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) S.r.l..
Il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo e le domande del (OMISSIS), ed ha dichiarato inammissibili gli altri interventi; ha compensato per un quarto le spese di lite, condannando gli enti opponenti al pagamento del residuo.
La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello principale degli enti ingiunti e quello incidentale del (OMISSIS) (sulle spese), dichiarando inammissibile quello del (OMISSIS).
Ricorrono la (OMISSIS) e la Casa Salesiana, sulla base di tredici motivi.
Resiste con controricorso il (OMISSIS), che propone ricorso incidentale sulla base di due motivi.
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’altro intimato. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “Manifesta violazione della L. n. 222 del 1985, articolo 18 e articolo 75, comma 2, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1987, articolo 11; L. n. 218 del 1995, articolo 14, comma 1; canoni 1715, 5 2, 638, 4 3 e 1292, 4 2 del codice di diritto canonico (codex iuris canonici – CIC) (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.
Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “In subordine: violazione del principio dell’incolpevole affidamento per apparenza del diritto (fondato sull’articolo 12 preleggi), oltre che degli articoli 2731 e 2735, 1988 e 2698 c. c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.
Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia “In ogni caso, occorrendo: violazione degli articoli 5, comma 5 del nuovo concordato (ratificato con L. n. 121 del 1985); L. n. 218 del 1995, articolo 14, comma 1; canoni 59, 55 1 e 2, 62, 1715, 5 2, 638, 4 3 e 1292, 4 CIC); articolo 2697 c.c., comma 1, articolo 2725 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.
Con il quarto motivo del ricorso principale si denunzia “In subordine rispetto al 3 motivo: nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 2700 c.c. e articolo 116 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 4), nonche’ omesso esame circa un fatto da qualificarsi decisivo (articolo 360 c.p.c., n. 5) anche in ragione della predetta nullita’ della sentenza”.
I primi quattro motivi di ricorso – che hanno ad oggetto la questione della validita’ della transazione stipulata dagli enti ecclesiastici con il (OMISSIS) sotto il profilo della sussistenza dei necessari controlli canonici – sono connessi e possono essere quindi esaminati congiuntamente.
Essi (al di la’ di alcune, assai discutibili, modalita’ espressive che li sostengono, come condivisibilmente sottolineato dallo stesso P.G. in udienza) sono fondati, nei limiti di cui si dira’.
Erano in discussione, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata: a) la rituale proposizione dell’eccezione volta ad ottenere la dichiarazione di invalidita’ dell’atto di transazione per la mancanza delle autorizzazioni canoniche; b) la necessita’ di siffatte autorizzazioni (e cio’ tanto in ragione della natura giuridica degli enti stipulanti, quanto de tipo di atto stipulato); c) la sussistenza e l’efficacia in concreto delle stesse autorizzazioni (anche in relazione alla eventuale possibile indicazione, in esse, di un limite di valore incidente su detta efficacia).
Orbene, la corte di appello ha in primo luogo affermato che “l’assenza delle autorizzazioni canoniche da’ luogo ad una nullita’ relativa che puo’ essere fatta valere soltanto dall’ente interessato” e che “gli enti appellanti dovevano dimostrare, per contrastare il principio dell’altrui affidamento sulle proprie dichiarazioni, l’esistenza di eventuali limitazioni alla loro capacita’ negoziale ed in secondo luogo la conoscenza in capo all’appellato”.
Sulla base di tali premesse, ha ritenuto dirimente il rilievo che “gli enti non hanno dato una prova certa dell’esistenza delle limitazioni alla loro capacita’ a transigere e della inesistenza dell’altrui affidamento poiche’ il (OMISSIS) era a conoscenza delle loro limitazioni ed aveva agito in malafede”.
I giudici di merito hanno quindi in sostanza ritenuto irrilevanti ai fini della decisione tutte le questioni sopra indicate, che non hanno esaminato.
A loro avviso, infatti, nella fattispecie avrebbe dovuto essere applicato il “principio dell’affidamento” (nel senso piu’ sopra specificato, per cui, per contestare la validita’ dell’atto stipulato, gli enti ecclesiastici avrebbero dovuto dimostrare sia “l’esistenza di eventuali limitazioni alla loro capacita’ negoziale” sia la conoscenza di tali limitazioni da parte dell’altro contraente). Onde, considerato che non era stata provata dagli enti opponenti, a tanto onerati, la mala fede del (OMISSIS), hanno ritenuto assorbita ogni altra questione.
Sotto questo profilo (oggetto specificamente del primo motivo di ricorso, la cui fondatezza assorbe sul punto tutte le ulteriori questioni, poste anche con i motivi seguenti) la sentenza non appare conforme a diritto.
Ai sensi della L. 20 maggio 1985, n. 222, articolo 18 (“Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”) “ai fini dell’invalidita’ o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche”.
In base a tale disposizione, dunque, ai fini della validita’ degli atti degli enti ecclesiastici, con riguardo alle eventuali limitazioni dei poteri di rappresentanza e alla sussistenza dei necessari controlli canonici, non puo’ ritenersi applicabile il principio di diritto indicato nella sentenza impugnata (Le. il “principio dell’affidamento”), in base al quale l’ente – oltre a dover eccepire l’invalidita’ dell’atto, in guisa di “nullita’ relativa”, ovvero come una causa di annullabilita’ attinente al procedimento di formazione della sua volonta’ (attivita’ processuali che costituirebbero comunque, a detta della corte territoriale, oggetto di eccezione in senso stretto, riservata allo stesso ente stipulante) – avrebbe dovuto dimostrare sia la sussistenza delle limitazioni al potere di rappresentanza o l’assenza dei controlli canonici necessari, sia la conoscenza del vizio da parte dell’altro contraente.

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