Il creditore assegnatario può esperire nei confronti del terzo assegnato azioni esecutive, conservative e cautelari volte alla soddisfazione de credito assegnato, in caso di mancata esecuzione, ma non può ricorrere alla tutela penale.
Sentenza 8 marzo 2018, n. 10568
Data udienza 29 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabrizi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza dell’08/10/2015 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fabrizio D’Arcangelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha chieste l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Urbino in data 9 ottobre 2012, ha ridotto la pena inflitta ad (OMISSIS) ad un mese di reclusione, sostituita nella corrispondente sanzione pecuniaria, con concessione del beneficio della non menzione.
2. (OMISSIS) e’ imputato del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’articolo 388 c.p., comma 5, per avere, quale custode di una somma pignorata, a seguito di notifica di atto di pignoramento presso terzi avvenuta in data 28 agosto 2009 nei confronti della (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS) e della dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 547 c.p.p., depositata innanzi al Tribunale di Urbino alla udienza del 28 ottobre 2009, indebitamente omesso un atto dell’ufficio; in particolare, a seguito dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Urbino in data 15 maggio 2010, con la quale era stata assegnata alla creditrice (OMISSIS) S.n.c. la somma dovuta dalla terza pignorata (OMISSIS) S.a.s. alla creditrice (OMISSIS) S.r.l. in forza di un contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato in data 18 maggio 2009, sino alla concorrenza dell’importo di Euro 95.548,92, oltre spese, aveva omesso di darvi esecuzione, a partire dai pagamenti da effettuarsi a favore della creditrice nel mese di settembre 2010.
3. L’avv. (OMISSIS) difensore del (OMISSIS) ricorre avverso la predetta sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo cinque motivi.
4. Con il primo motivo il ricorrente censura la inosservanza degli articoli 521 e 522 c.p.p. per violazione del principio della correlazione tra imputazione e sentenza e la mancanza e la contraddittorieta’ della motivazione sul punto, con riferimento sia alla sentenza di primo, che a quella di secondo grado.
Entrambe tali sentenze, infatti, avevano condannato il (OMISSIS), ad onta del chiaro tenore della imputazione, anche per il mancato versamento delle somme non accantonate anteriormente al provvedimento giudiziale di assegnazione.
Il mancato adempimento del credito successivamente al provvedimento di assegnazione, del resto, non puo’ integrare il delitto di cui all’articolo 388 c.p., comma 5, in quanto, per effetto dello stesso, il procedimento di esecuzione si estingue e, pertanto, cessa la qualifica di custode del terzo pignorato.
5. Con il secondo motivo il ricorrente censura la inosservanza degli articoli 124 e 529 c.p.p. per mancata declaratoria di tardivita’ della querela.
La querela presentata in data 12 ottobre 2010 dalla (OMISSIS) S.n.c. era, infatti, tardiva in quanto l’amministratore di tale societa’ aveva ricevuto in data 18 giugno 2010 dal (OMISSIS) il “piano di rientro del debito” ed atteso che lo stesso costituiva ammissione di mancato accantonamento dei canoni gia’ maturati, la persona offesa in tale data aveva avuto cognizione diretta della condotta asseritamente integrante il reato contestato.
La querela, pertanto, in conformita’ del termine decadenziale posto dall’articolo 124 c.p., doveva essere proposta entro il 18 settembre 2010 e la Corte di appello di Ancona avrebbe dovuto dichiarare la improcedibilita’ dell’azione penale per tardivita’ della querela.
6. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della errata applicazione dell’articolo 388 c.p., comma 5, e della mancanza e della contraddittorieta’ della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
Errate, infatti, erano le statuizioni della Corte di appello di Ancona sul punto in quanto il (OMISSIS) aveva versato l’intero ammontare dei canoni maturati dal mese di settembre 2009 al mese di maggio 2010 al creditore procedente ed in tale somma non poteva essere considerata anche l’IVA, che doveva essere corrisposta al creditore originario e non gia’ al creditore pignoratizio.
Dopo il provvedimento di assegnazione, inoltre, era intervenuto tra la (OMISSIS) S.n.c. ed il (OMISSIS) un accordo di ristrutturazione del debito, con riferimento ai canoni maturati tra il mese di settembre del 2009 ed il mese di maggio 2010, che aveva novato il contenuto precettivo del provvedimento di assegnazione giudiziale delle somme; l’inadempimento di tale accordo non poteva, tuttavia, configurare il delitto di cui all’articolo 388 c.p., comma 5, in quanto medio tempore era cessata la qualifica di custode dell’imputato.
7. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la erronea applicazione dell’articolo 388 c.p., comma 5, e la mancanza e la contraddittorieta’ della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
La Corte di appello, pur avendo ritenuto comprovate le “oggettive difficolta’ economiche in cui versava la ditta” del (OMISSIS), aveva, infatti, ritenuto le stesse inidonee ad escludere il dolo del delitto in contestazione ed, al contempo, le aveva poste a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di appello, tuttavia, aveva, in tal modo, indebitamente obliterato che, nelle condizioni economiche rappresentate, un credito non privilegiato, quale quello oggetto di assegnazione giudiziale, non poteva prevalere sui crediti privilegiati dei lavoratori.
Omessa era, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta irrilevanza dell’eccepita eccessiva onerosita’ del canone mensile pattuito con la (OMISSIS) s.r.l..
8. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione in relazione all’articolo 133 c.p. e, segnatamente, alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte di appello di Ancona nella sentenza impugnata aveva, infatti, ritenuto che la scelta del giudice di primo grado di optare per la pena detentiva in una fattispecie punita con sanzione alternativa fosse giustificata dalla “indubbia scaltrezza dimostrata dal (OMISSIS)”.
Tale valutazione si rivelava, tuttavia, irragionevole, in quanto non era stata comprovata l’esistenza di “una vera e propria strategia aziendale del (OMISSIS) di appropriarsi della (OMISSIS) s.r.l. con il minor esborso possibile” ed, anzi, erano state documentalmente dimostrate in giudizio le difficolta’ economiche dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce, al contempo, la inosservanza degli articoli 521 e 522 c.p.p. e la violazione dell’articolo 388 c.p., comma 5.
Nella sentenza di primo grado, infatti, il Tribunale di Urbino, ancorche’ la imputazione avesse ad oggetto esclusivamente il mancato pagamento dei canoni maturati successivamente al provvedimento di assegnazione giudiziale e, segnatamente, delle somme dovute alla creditrice procedente dal mese di settembre 2010, aveva condannato il (OMISSIS) non solo per il mancato pagamento di tali somme, ma anche delle somme relative ai canoni gia’ maturati dal settembre 2009 (epoca del pignoramento) a maggio 2010 (epoca dell’assegnazione).
La Corte di appello di Ancona, inoltre, aveva erroneamente disatteso la doglianza difensiva, relativa alla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, rilevando che “nella rata di settembre 2010 (come in quelle precedenti e successive) era ricompreso l’arretrato che doveva essere accantonato dal 10 settembre 2009 al giugno 2010”.
Nella contestazione delineata nella imputazione, tuttavia, l’atto di ufficio indebitamente omesso dal (OMISSIS) era costituto esclusivamente dalla mancata effettuazione dei pagamenti dovuti per effetto della ordinanza di assegnazione a partire dal mese di settembre del 2010 e, pertanto, la sentenza di condanna dell’imputato per i mancati versamenti anteriori a tale mese doveva ritenersi nulla per difetto della necessaria correlazione tra imputazione e sentenza.
Secondo il ricorrente, inoltre, il delitto di cui all’articolo 388 c.p., comma 5, puo’ essere configurato solo in relazione al mancato accantonamento da parte del terzo pignorato delle somme nel periodo intercorrente dalla notificazione della intimazione di cui all’articolo 546 c.p. sino al provvedimento di assegnazione.
In seguito alla emissione di tale provvedimento, infatti, il procedimento di esecuzione si estingue e, pertanto, cessando la qualifica di custode del terzo, viene meno la possibilita’ di integrare a mezzo di una condotta antidoverosa il delitto di cui all’articolo 388 c.p., comma 5.
3. Tale motivo si rivela fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Secondo la contestazione delineata nella imputazione, il (OMISSIS), quale “custode di una somma pignorata a seguito di notifica di atto di pignoramento presso terzi”, avrebbe commesso il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice per aver omesso un atto di ufficio e, segnatamente, per non aver versato al creditore procedente le somme dovute successivamente al provvedimento di assegnazione nel settembre 2010.
L’articolo 388 c.p., comma 5 sanziona penalmente “il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio”.
Nella disciplina dedicata alla esecuzione presso terzi dal codice di procedura civile, il terzo debitor debitoris, invero, non e’ nominato custode, ma, ai sensi dell’articolo 546 c.p.c., comma 1, “dal giorno in cui gli e’ notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo e’ soggetto, relativamente alle cose o alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della meta’, agli obblighi che la legge impone al custode”.
Autorevole dottrina processualcivilistica ha, peraltro, evidenziato come la espressione normativa si riveli, in realta’, inappropriata con riferimento ad un bene immateriale quale il credito; se, infatti, il riferimento agli obblighi di custodia ha senso riguardo ai beni mobili posseduti dal terzo, si rivela, invece, estremamente problematico individuare in cosa consistano gli obblighi di custodia riguardo alle somme di danaro dovute dal terzo debitor debitoris al debitore esecutato.
La disposizione sopra citata, pertanto, si limita esclusivamente a sancire per il terzo, una volta notificata l’intimazione di cui all’articolo 543 c.p.p., il divieto degli atti di disposizione, nei limiti sopra precisati, e, pertanto, il medesimo non potra’ consegnare le cose o pagare le somme da lui dovute al debitore esecutato senza apposito ordine del giudice.
Nella sintassi del legislatore, pertanto, il riferimento alla custodia in questo caso assume rilievo non tanto in senso positivo, come fonte di determinati obblighi a carico di chi ne e’ investito (e, quindi, per quello che il terzo come custode deve fare), ma piuttosto in senso negativo, e cioe’ per quello che il debitor debitoris divenuto custode, e finche’ dura la custodia, non e’ piu’ tenuto a compiere (e, segnatamente, il pagamento in favore del creditore originario), al fine di evitare la sottrazione delle somme dal medesimo dovute all’azione esecutiva del creditore procedente.
4. In tale contesto, pertanto, l’unica omissione che puo’ integrare il delitto di cui all’articolo 388 c.p., comma 5, e’ costituita dal mancato accantonamento delle somme dovute al proprio creditore in favore del creditore procedente e, pertanto, dalla violazione del vincolo di indisponibilita’ impresso dal pignoramento presso terzi ai sensi dell’articolo 543 c.p.c..
L’ambito applicativo della fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 388 c.p., comma 5, e’, pertanto, limitato esclusivamente al lasso di tempo intercorrente tra la notifica della intimazione di cui all’articolo 543 c.p.c. e la emissione da parte del giudice dell’esecuzione della ordinanza di assegnazione ai sensi dell’articolo 553 c.p.c..
Il delitto di cui all’articolo 388 c.p., comma 5, e’, infatti, un reato proprio, che postula la qualifica di custode, ma la stessa per il terzo pignorato, al pari dell’obbligo di custodia, cessa per effetto della ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’articolo 553 c.p.c..
L’ordinanza di assegnazione al creditore procedente delle somme spettanti al debitore esecutato opera, infatti, il trasferimento coattivo ed immediato del credito stesso al creditore pignorante, alla stregua di una datio in solutum e determina la conclusione del procedimento di espropriazione (Sez. 1 civ., n. 7508 del 31/03/2011 (Rv. 617490 – 01); Sez. 1 civ., n. 25946 dell’11/12/2007, (Rv. 600955 – 01).
L’assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell’articolo 553 c.p.c., non opera, tuttavia, anche l’immediata estinzione del credito per cui si e’ proceduto in via esecutiva, che e’, invece, assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest’ultimo verso il creditore assegnatario (Sez. 1 civ., n. 25946 dell’11/12/2007, (Rv. 600955 – 01).
Il provvedimento di assegnazione trasferisce la titolarita’ del credito e, pertanto, il creditore procedente, subentrando nell’originario rapporto creditorio, diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento del terzo.
La vicenda modificativa del rapporto creditorio sotto il profilo soggettivo, non muta, tuttavia, la natura del rapporto creditorio e, pertanto, l’inadempimento del debito da parte del terzo non assume ex se rilievo penale.
Al creditore assegnatario deve, pertanto, essere riconosciuta la possibilita’ di esperire nei confronti del terzo assegnato le azioni esecutive, conservative e cautelari volte alla soddisfazione del credito assegnato, ma non gia’ di ricorrere alla tutela penale.
5. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Urbino in data 9 ottobre 2012 devono essere annullate perche’ il fatto non sussiste.
Secondo la contestazione delineata nella imputazione, il (OMISSIS) e’, infatti, imputato per non aver versato, in qualita’ di terzo pignorato, al creditore procedente le somme dovute successivamente al provvedimento di assegnazione e, segnatamente, dal mese di settembre 2010; per tale arco temporale, tuttavia, non e’ configurabile il delitto di cui all’articolo 388 c.p.p., comma 5, essendo il procedimento esecutivo de quo ormai cessato per effetto del provvedimento di assegnazione pronunciato dal Tribunale di Urbino in data 15 maggio 2010.
Le sentenze di merito, ad onta del perspicuo tenore della imputazione, hanno, invero, ricompreso nell’alveo della contestazione anche gli inadempimenti intercorrenti tra la ingiunzione rivolta al terzo ai sensi dell’articolo 543 c.p.p. ed il provvedimento giudiziale di assegnazione delle somme al creditore procedente.
Tali condotte, tuttavia, come ha correttamente rilevato il ricorrente, esulano dall’ambito della imputazione e, pertanto, le statuizioni condannatorie pronunciate in ordine alle stesse sono nulle ai sensi dell’articolo 522 c.p.p., in quanto violano il principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
6. L’accoglimento integrale del primo motivo di ricorso determina l’annullamento di entrambe le sentenza di merito ed esime, pertanto, dalla delibazione delle ulteriori censure dedotte dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonche’ la sentenza del 9 ottobre 2012 del Tribunale di Urbino perche’ il fatto non sussiste.
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