Per le intercettazioni finalizzate a indagini su fatti di criminalità organizzata serve il semplice indizio e la necessità di proseguire. La natura permanente del reato autorizza lo svolgimento delle indagini preliminari per tutta la durata delle stesse.

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Le statuizioni civili della sentenza impugnata, in dipendenza di quanto sopra si e’ accennato, vanno annullate nei confronti di tutti i ricorrenti, con rinvio per nuova deliberazione al Giudice civile competente per valore in grado di Appello (come affermato da Cass. Sez. Unite 18/7/2013 n. 40109, Sciortino, Rv 256087, non realizzandosi poi le diverse condizioni di cui a Cass. Sez. 6 2/12/2016 n. 13844, Aracu, Rv 270371 indicative della competenza funzionale del Giudice penale), Giudice al quale va demandato il regolamento delle spese processuali sostenute dalle Parti civili costituite.
4. Pare opportuno procedere ad un esame complessivo ed unitario, e non singolarmente riferito, dei motivi di ricorso dei vari ricorrenti, dato che si tratta in gran parte di motivi di doglianza comuni e quindi decidibili in un unico contesto argomentativo, ad eccezione del ricorrente (OMISSIS) che merita una trattazione particolare e diversa; si procedera’ quindi elencando le ragioni di perplessita’ e di incertezza probatoria che qualificano il compendio delle prove enunciate dalla Corte di Appello come insufficiente e contraddittorio.
4.1 Il primo motivo di dubbio e perplessita’ e’ rappresentato dalla circostanza che le dichiarazioni di accusa che hanno sostanzialmente fondato tutto l’impianto accusatorio, quelle di (OMISSIS) e (OMISSIS), provengono da persone che sono decedute prima del dibattimento e le cui dichiarazioni, appunto, sono state acquisite, a quanto e’ dato dedurre, ex articolo 513 c.p.p., comma 2 e articolo 512 cod. proc. pen., in quanto rese da persone rientranti nelle previsioni di cui all’articolo 210 cod. proc. pen.; non e’ qui in discussione, naturalmente, la correttezza formale di tale acquisizione-lettura, del resto non contestata dai ricorrenti, quanto piuttosto i criteri di valutazione delle dichiarazioni stesse, mai sottoposte all’esame dibattimentale incrociato delle parti e, in particolare dei Difensori degli imputati.
Va infatti ricordato che, secondo l’autorevole insegnamento di Cass. Sez. Unite 25/11/2010 n. 27918, Rv 250199 condiviso anche dalla giurisprudenza successiva a Sezioni Semplici (Cass. Sez. F, 1/8/2013 n. 35729, Agrama, Rv 256576), la responsabilita’ dell’imputato, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza Europea, in applicazione dell’articolo 6 della CEDU, non puo’ basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da un soggetto che l’imputato non sia stato in condizioni di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento, per l’evidente eccezione che la norma in questione introduce al principio della formazione della prova in dibattimento, nel contraddittorio delle parti.
Per quanto sotto si dira’, infatti, il riconoscimento di responsabilita’ di tutti gli imputati, ad eccezione del (OMISSIS), si fonda in maniera pressocche’ esclusiva sulle dichiarazioni delle due persone sopra indicate, dichiarazioni comunque marcatamente carenti sul tema della precisione e della concordanza tra loro e in ogni caso sostanzialmente mancanti di effettivi e risolutivi riscontri di carattere esterno.
4.2 Il secondo motivo di perplessita’ e di dubbio e’ costituito dalla osservazione che le dichiarazioni del (OMISSIS) e del (OMISSIS), sia valutate in se’ e per se’, sia considerate in rapporto tra loro, appaiono sensibilmente generiche e scarne di concrete indicazioni.
Per come sono state riportate, infatti, nella motivazione della sentenza di primo grado e poi di appello, le dichiarazioni del (OMISSIS), che menziona solo alcuni degli attuali imputati, dichiarando esplicitamente di non conoscere il (OMISSIS) e di sapere poco o nulla del (OMISSIS), ha indicato il (OMISSIS) come colui che ha iniziato a “gestire le manutenzioni” inserendolo nel suo sistema, ammettendo in via molto ipotetica di aver corrisposto denari, forse allo stesso (OMISSIS), e riconoscendo di aver pagato al (OMISSIS) 10.000 Euro “come ringraziamento per i lavori di (OMISSIS)”, pagamento di cui comunque non c’e’ traccia, in questi specifici termini, in alcuna delle imputazioni; nessuna indicazione di accusa, quindi, nelle dichiarazioni del (OMISSIS), nei confronti dei Pubblici ufficiali indicati nella imputazione, oggetto di semplice conoscenza personale, ne’ di specifiche e determinate condotte corruttive e alterative della regolarita’ delle gare copiosamente indicate nella imputazione, cosi’ che le indicazioni di quest’ultimo soffrono all’evidenza di profili di genericita’ e di scarsa determinatezza che indeboliscono sensibilmente la portata accusatoria delle stesse.
Considerazioni sostanzialmente identiche valgono poi per quanto riguarda le dichiarazioni del (OMISSIS) che, oltre ad avere prodotto un memoriale scritto, ha indicato il (OMISSIS) come anello di congiunzione tra i privati e i Pubblici Ufficiali, ha accusato la (OMISSIS) di avergli suggerito velatamente che se non si pagava non c’erano prospettive di lavoro e ha poi ammesso di aver corrisposto allo stesso (OMISSIS), dal quale non aveva mai avuto il nominativo del Pubblici Ufficiali corrotti o da corrompere, la somma di 4.000 Euro per l’aggiudicazione della gara n. (OMISSIS) di (OMISSIS); evidente, anche in questo caso, la sostanziale genericita’, al di la’ di un riconoscimento del ruolo di corruttore attivo appena ricordato, delle indicazioni di accusa fornite (solo per iscritto) dal (OMISSIS), che non indica, al pari del (OMISSIS), alcun Pubblico ufficiale direttamente coinvolto nelle vicende corruttive e alterative della regolarita’ delle gare indicate nella articolatissima imputazione, senza che sia mai stata indicata, poi, ne’ l’entita’ delle somme corrisposte dal corruttore e ricevute dal Pubblico ufficiale corrotto ne’ le concrete ed effettive modalita’ di alterazione della regolarita’ delle gare.
4.3 Le considerazioni sopra svolte, introducono poi il terzo tema di perplessita’ e di dubbio rappresentato dalla circostanza che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte perugina, le dichiarazioni dei due coimputati sopra ricordati concordano solo genericamente e per linee molto generali sui temi di fondo rappresentati dalle stesse; infatti, il solo dato sostanzialmente ed effettivamente comune e’ la indicazione, peraltro nei termini generici ed imprecisi di cui sopra si e’ detto, di un “sistema” al quale i privati costruttori dovevano sottostare per poter vincere le gare di appalto, sistema caratterizzato dalla necessita’ di corrispondere somme di denaro ai Pubblici ufficiali volta a volta deputati alla decisione finale sulle relative assegnazioni, ma certo non vi e’ quella consonanza di dettaglio circa i dati fondamentali e caratterizzanti della vicenda quali, lo si ripete, la effettiva indicazione di tutti i Pubblici ufficiali che avrebbero ricevuto le somme non dovute, la entita’ delle stesse rapportate ad ogni singolo imprenditore e le modalita’ concrete ed effettive di alterazione di ogni singola gara indicata nella imputazione, elementi che soli avrebbero potuto realizzare quella completezza di dettaglio e quella consonanza di indicazioni di accusa che avrebbero permesso di riconoscere nelle due dichiarazioni il fondamento effettivo della affermazione di responsabilita’ degli imputati per tutti i reati loro ascritti, sia per quello di cui all’articolo 416 cod. pen. per il quale e’ stata pronunciata in appello sentenza di condanna, sia per quelli ormai prescritti ma che la Corte ha affermato come oggettivamente sussistenti ai fini della conferma delle disposizioni civili della sentenza di primo grado.
4.4 Anche il compendio probatorio dichiarativo indicato come riscontro oggettivo alle indicazioni di accusa del (OMISSIS) e del (OMISSIS) lascia adito a diversi dubbi ed accentuate perplessita’; la Corte ha sostanzialmente utilizzato, in termini effettivamente e concretamente confermativi delle dichiarazioni in esame, se non altro sotto il profilo della dimostrazione del sistema corruttivo generale di cui si e’ detto, prove di natura dichiarativa quali le affermazioni di uno dei Pubblici ufficiali, la (OMISSIS) e di alcuni dei privati imprenditori, (OMISSIS) e (OMISSIS), soggetti tutti che non avevano risposto all’esame dibattimentale e le cui dichiarazioni erano state conseguentemente acquisite ex articolo 513 c.p.p., comma 1, con la espressa esclusione di utilizzabilita’ nei confronti di altri, che avevano espressamente negato il relativo consenso, come previsto dall’ultima parte del comma 1 della norma ora citata.
Anche il criterio della “efficacia traslativa interna del riscontro individualizzante”, indicato dalla Corte come metodologia probatoria affidabile e giustificata lascia piuttosto a desiderare posto che lo stesso si sostanzia invece nella negazione della necessita’ di un riscontro effettivamente e realmente individualizzante per ciascuno degli imputati indicati nella imputazione, cosi’ come ordinariamente richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, cosi’ come non puo’ che suscitare perplessita’ e dubbi l’uso di espressioni apparentemente rispondenti a massime di ordinaria quotidianita’ quale quella per cui “nessuno fa niente per niente”, in riferimento al fatto che i Pubblici ufficiale che avrebbero ricevuto somme di denaro inevitabilmente avrebbero poi artefatto le relative gare di appalto, pur in assenza di specifiche e certe indicazioni in tal senso.
4.5 Da ultimo, anche i riscontri esterni di natura specificamente oggettiva non sono caratterizzati da quella tranquillante univocita’ probatoria che ne giustifichi appunto la natura di effettivo riscontro; cosi’ la riunione programmatica cui allude il (OMISSIS), quella del 8 agosto 2007 nella quale si sarebbero concordate le linee di alterazione delle gare, resta in realta’ una affermazione dello stesso (OMISSIS) cui non ha fatto seguito alcun accertamento della effettivita’ di quanto discusso dato che le dichiarazioni di altri partecipanti alla stessa, come si e’ detto, non possono essere utilizzate nei confronti di altri e il dato documentale di cui parla la Corte senza alcuna altra specificazione, e’ talmente generico e vago da non consentire di affermare che effettivamente in quella riunione, si sono trattati gli argomenti indicati dal (OMISSIS); ancora, sono prive di reale indicazione di accusa, se non all’interno di una logica del mero sospetto, gli incontri tra alcuni pubblici ufficiali ed alcuni imprenditori di cui non si conosce la ragione e lo scambio di buste tra gli stessi, di cui non si conosce il contenuto e che, in alcuni casi, sono state credibilmente giustificate dalle Difese con affermazioni che avrebbero ben potuto e dovuto essere confutate con maggiore accuratezza.
4.6 Una valutazione a parte va riservata al (OMISSIS), che risponde del solo reato di cui al capo Y1, inizialmente contestato come corruzione passiva per atto contrario ai doversi di ufficio ex articolo 319 e 319 bis cod. pen. e poi qualificato giuridicamente come corruzione susseguente per un atto di ufficio gia’ compiuto ex articolo 318 c.p., comma 2 nel testo in allora vigente; anche per il (OMISSIS), va affermata la sostanziale insufficienza e contraddittorieta’ della prova ex articolo 530 c.p.p., comma 2, con conseguente annullamento delle disposizioni civili e rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
Va ricordato preliminarmente che l’atto compravenduto addebitato al (OMISSIS) in quanto Capo Compartimento (OMISSIS) dell'(OMISSIS) e’ rappresentato da generiche pressioni attuate per sollecitare la liquidazione delle c.d. riserve a favore di un imprenditore, il (OMISSIS) e che la contropartita sarebbe rappresentata, come si esprime l’imputazione, dal pagamento di un pranzo per ottanta persone oltre che da altri benefici materiali; e’ proprio in riferimento a queste due circostanze tipiche del reato di corruzione che gli elementi indicati nella motivazione lasciano in realta’ dubbi ed incertezze di valutazione che si risolvono, appunto, in un insieme probatorio in realta’ insufficiente e contraddittorio.
Sotto il primo profilo, infatti, la Corte di appello non e’ stata in grado di indicare, al di la’ di generici accenni e al di la’ di quanto dichiarato dallo stesso (OMISSIS), quali concreti atti di “pressione” siano stati effettivamente svolti dall’imputato al di la’ di un generico interessamento, nemmeno descritto nei suoi termini fattuali, per accelerare le pratiche di liquidazione delle riserve prima del suo trasferimento, atto che tra l’altro e’ stato qualificato in termini di contrarieta’ ai doveri di ufficio in termini sostanzialmente dubbiosi, se e’ vero che la stessa Corte ha riconosciuto che l’interessamento dell’imputato non trovava “piena legittimazione” nella L. n. 109 del 1994, articolo 31 bis e se e’ vero poi che detta attivita’ poteva essere giustificata, come sostenuto dal ricorrente, dall’intento, sia pure “collaterale”, di evitare all'(OMISSIS) maggiorazioni di oneri a titolo di interessi collegati ai ritardi della liquidazione delle riserve.
Sotto il secondo profilo, quello della individuazione della retribuzione non dovuta, certa la individuazione materiale della stessa nei termini fattuali descritti nella imputazione, resta tuttavia non chiaramente individuato lo specifico legame sinallagmatico con le pressioni esercitate dal (OMISSIS), dato che la stessa Corte riconosce che il pagamento della cena per 83 persone da parte dell'(OMISSIS), che costituisce il dato di fatto piu’ “eclatante” tra quelli indicati come retributivi della condotta affermatamente illecita del pubblico ufficiale, corrispondeva comunque ad una iniziativa collettiva di saluto e commiato offerta al (OMISSIS) dalla associazione dei costruttori, alla quale ultima spettava assai verosimilmente il saldo del relativo conto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato associativo loro ascritto perche’ lo stesso e’ estinto per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti quattro imputati. Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla le statuizioni civili adottate nei confronti di tutti i ricorrenti e rinvia per nuova deliberazione al Giudice civile competente per valore in grado di appello, Giudice cui demanda anche il regolamento delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili nel procedimento penale.

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