E’ affetta da vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per mancato rispetto del canone di giudizio “al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’articolo 533 c.p.p., comma 1, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilita’ dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell’articolo 603 c.p.p., comma 3

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 23 marzo 2018, n. 13731.

E’ affetta da vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per mancato rispetto del canone di giudizio “al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’articolo 533 c.p.p., comma 1, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilita’ dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell’articolo 603 c.p.p., comma 3; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilita’ del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorieta’ o la manifesta illogicita’ della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell’articolo 6, par. 3, lettera d), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata.

Sentenza 23 marzo 2018, n. 13731
Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/10/2016 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO MATTEO SOCCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CORASANITI GIUSEPPE, che ha concluso per: “Inammissibilita’ del ricorso”;
Udito il difensore, di parte civile, Avv. (OMISSIS), che ha concluso per: “Inammissibilita’ del ricorso, deposita conclusioni e nota spese”.
Udito il difensore dell’imputato, Avv. (OMISSIS), che ha concluso per: “Accoglimento del ricorso”.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie, con sentenza del 9 maggio 2013 ha assolto l’imputato (OMISSIS), perche’ il fatto non sussiste, ex articolo 530 c.p.p., comma 2, relativamente ai reati di cui all’articolo 81 c.p., Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera A), articoli 674 e 734 c.p., perche’ nella sua qualita’ di direttore e procuratore speciale della societa’ (OMISSIS) s.p.a., negli anni 2009 e 2010 smaltiva abusivamente reflui provenienti dal villaggio, assimilabili a quelli urbani fognari per la presenza rilevante di indicatore microbiologico di contaminazione fecale, direttamente nello specchio di mare antistante, mediante una condotta sottomarina di circa 30 metri e direttamente sull’arenile antistante, mediante una condotta interrata di lunga circa 70 metri, proveniente dal campo di calcio interno al villaggio, creando sulla spiaggia una erosione di circa 2 mq a causa del getto dello scarico, e pertanto con deturpamento di zone soggette a speciale protezione, imbrattamento delle acque marine e disagi ai bagnanti, anche del vicino stabilimento balneare “(OMISSIS)”, essendo state rilevate in diverse circostanze acque schiumose, chiazze marrone e liquami in prossimita’ della condotta sottomarina.
Con sentenza della Corte di appello di Lecce, del 7 ottobre 2016, su appello della sola parte civile, in riforma della decisione del Tribunale di Lecce, si e’ dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 137, comma 11, in relazione al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 103, e dei reati ex articoli 674 e 734 c.p., ai soli effetti civili, con condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.
2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Violazione di legge, articolo 521 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E, e manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione.
La condanna e’ intervenuta per un fatto nuovo o comunque diverso. Il giudice di appello ha condannato il ricorrente per l’asserito scarico di acque in modo non conforme alla legge sul sottosuolo o nel sottosuolo, viceversa il capo di imputazione contestato prevedeva lo smaltimento di reflui provenienti dal villaggio. Non vi e’ stata dunque una formale contestazione di smaltimento non corretto delle acque, ma solo quella di illecito smaltimento dei rifiuti. Le acque hanno una disciplina completamente differente da quella dei rifiuti.
2. 2. Violazione di legge, articolo 178 c.p.p., lettera C), e articolo 6 CEDU; mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.
La sentenza comunque ha violato i principi di garanzia del contraddittorio posti dalla sentenza Drassich della Cedu; il ricorrente aveva diritto ad essere informato in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, al fine di essere messo in condizione di approntare un’adeguata difesa.
Sul punto la sentenza Drassich ha chiarito che fatto e diritto non sono due concetti separati, ma sono le facce di una stessa medaglia, infatti in entrambi i casi l’imputato deve essere tempestivamente informato, in maniera dettagliata, del mutamento, in modo da poter godere del tempo necessario per impostare una nuova linea difensiva.
Le due fattispecie criminose hanno del resto una pena edittale molto differente (anni 3 – nel massimo – per l’articolo 137, e anni 1 per il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256).
2. 3. Violazione di legge, articolo 6, CEDU, mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione relativamente all’articolo 533 c.p.p., comma 1.
Per la riforma di una sentenza di assoluzione necessita la cosiddetta motivazione rafforzata, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio; la sentenza impugnata teoricamente si uniforma a detto orientamento, ma in pratica non effettua una motivazione rafforzata. Inoltre la decisione effettua una diversa valutazione delle fonti dichiarative, senza provvedere al loro rinnovo, come previsto dalla giurisprudenza di legittimita’.
Le prove dichiarative devono ritenersi decisive nella stessa prospettiva dell’appellante, in quanto le stesse sono state ritenute rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell’esito di condanna.
2. 4. Mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione relativamente all’articolo 185 c.p. e articolo 2043 c.c..
La Corte di appello ha preso in esame il solo atto di appello della parte civile, senza valutare adeguatamente l’intero compendio probatorio, e segnatamente tutte le deposizioni acquisite nel corso del dibattimento. Inoltre anche nel caso di modifica in senso peggiorativo (da assoluzione a condanna) della sentenza di primo grado, per le sole questioni civili devono garantirsi i diritti del giusto processo all’imputato, e il giudice ha il dovere di un’integrazione probatoria d’ufficio ex articolo 603 c.p.p..
2. 5. Mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, relativamente agli articoli 674 e 734 c.p..
Solo sulle lamentele dei turisti in estate la Corte ritiene la responsabilita’ anche per i reati di cui agli articoli 674 e 734 c.p..
Per il reato di cui all’articolo 674 c.p. e’ necessaria, invece, una condotta attiva, e, quindi, non appare applicabile a chi non compie la manutenzione del depuratore. In secondo luogo occorre provare che lo sversamento abbia arrecato offesa o molestia alle persone.
Sul punto non sussiste motivazione alcuna.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata.
3. La parte civile, (OMISSIS), in proprio e quale amministratore del complesso residenziale (OMISSIS), ha depositato memoria con richiesta di dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione.
4. (OMISSIS) a sua volta ha depositato memoria, nella quale ha ribadito la fondatezza del ricorso; ha rappresentato la necessita’ per la riforma della decisione di assoluzione della c.d. motivazione rafforzata, non presente nella sentenza impugnata. Infine, ha ribadito l’autosufficienza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso risulta fondato, relativamente all’omesso rinnovo delle prove dichiarative, motivo che risulta assorbente degli altri motivi di ricorso.
Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado (….), sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilita’ di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, e’ obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio. (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017 – dep. 14/04/2017, Patalano, Rv. 26978701).
Inoltre, “E’ affetta da vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per mancato rispetto del canone di giudizio “al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’articolo 533 c.p.p., comma 1, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilita’ dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell’articolo 603 c.p.p., comma 3; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilita’ del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorieta’ o la manifesta illogicita’ della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell’articolo 6, par. 3, lettera d), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata” Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 – dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 26749201.
Nel nostro caso la sentenza di riforma, ai soli effetti civili, dell’assoluzione in primo grado, ha valutato in modo diverso le prove dichiarative, decisive per il giudizio di responsabilita’. Sia l’appello della parte civile, e sia la sentenza impugnata si basano sulla diversa valutazione delle testimonianze, di tutti i testi ascoltati (e del consulente Ing. (OMISSIS)); valutazione diversa da quella effettuata dal giudice di primo grado, che invece aveva assolto il ricorrente. Era conseguentemente obbligatorio il rinnovo delle prove dichiarative davanti al giudice di appello.
5. 1. Le testimonianze in oggetto, quindi, sono da considerare prove decisive, perche’ hanno contribuito (in maniera determinante ed evidente) alla sentenza di assoluzione di primo grado e poi, con diversa valutazione, alla sentenza di condanna – solo agli effetti civili -: “Costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessita’ di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio, nonche’ quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell’esito della condanna. (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 – dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 26749101).
La sentenza deve quindi annullarsi con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente, per valore, in grado di appello, ex articolo 622 c.p.p..
Le spese del grado al giudizio definitivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Spese al definitivo.

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