In tema di omesso versamento IVA, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta, non esclude il reato previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 ter

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 23 marzo 2018, n. 13744.

In tema di omesso versamento IVA, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta, non esclude il reato previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 ter, in relazione al debito IVA scaduto e da versare.
Il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, esige il dolo generico, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceita’, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo.

Sentenza 23 marzo 2018, n. 13744
Data udienza 27 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/03/2017 del tribunale di Ascoli Piceno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio quanto al capo B); udito il difensore, avv. (OMISSIS), del foro di Milano, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno mandava assolti Calmi Adele e (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, perche’ il fatto non sussiste (capo A) e dal reato di cui all’articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, perche’ il fatto non costituisce reato (capo B). In particolare, con riguardo al delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, il tribunale rilevava che, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, l’ammontare delle ritenute non versate era inferiore alla soglia di 150 mila Euro. In relazione, invece, al delitto previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, il tribunale osservava che la societa’ (OMISSIS) spa, della quale gli imputati erano, rispettivamente, presidente del consiglio di amministrazione (la (OMISSIS)) e amministratore delegato (il (OMISSIS)), in data 5 ottobre 2013 – e quindi prima della scadenza del pagamento dell’iva, ossia il 27 dicembre 2013 – aveva presentato domanda di concordato in bianco, omologata dal tribunale di Ascoli Piceno con decreto del 16 gennaio 2014; ad avviso del tribunale, cio’ impediva agli imputati di effettuare qualsivoglia pagamento, compreso il versamento dell’iva, pena la violazione del principio della par condicio creditorum, con la conseguenza che l’omesso versamento del tributo non poteva essere ascritto al (OMISSIS) e alla (OMISSIS), essendo carente, in capo a costoro, l’elemento soggettivo del reato.
2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona ai sensi dell’articolo 569 c.p.p., deducendo inosservanza o erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter.
Assume il ricorrente che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’iva non esclude la sussistenza del reato previsto dall’articolo 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000, tenendo poi conto che, nella specie, l’ammissione e’ stata successiva alla scadenza del termine. Quanto, poi, alla sussistenza dell’elemento soggettivo, il ricorrente osserva che il delitto in parola e’ punibile a titolo di dolo generico, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo.
3. Con memoria pervenuta in data 14 febbraio 2018, il difensore dell’imputati chiede l’inammissibilita’ o, comunque, il rigetto del ricorso, essendo stato promosso, si sostiene, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 569 c.p.p., e, in ogni caso, avendo il tribunale fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimita’ in ordine all’impossibilita’ ad adempiere l’obbligazione tributaria, da parte dell’imprenditore che versi in una situazione di grave difficolta’ economica, cio’ che sarebbe ravvisabile nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e, percio’, meritevole di accoglimento.
2. In via preliminare, si deve osservare che, diversamente da quanto opinato dal difensore dell’imputato, il ricorso e’ stato correttamente azionato ai sensi dell’articolo 569 c.p.p., in quanto il P.G. ricorrente ha dedotto la violazione di legge, non avendo il tribunale applicato il principio di diritto, concernente la sussistenza del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, nel caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
3. Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimita’, in tema di omesso versamento IVA, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta, non esclude il reato previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 ter, in relazione al debito IVA scaduto e da versare (Sez. 3, n. 12912 del 04/02/2016 – dep. 31/03/2016, Ugolini, Rv. 266708; Sez. 3, n. 44283 del 14/05/2013 – dep. 31/10/2013, P.M. in proc. Gavioli, Rv. 257484; Sez. 3, n. VI 39101 del 24/04/2013 – dep. 23/09/2013, Mammi, Rv. 257285).
E’ pur vero che, secondo un diverso orientamento, in tema di omesso versamento IVA, non e’ configurabile il reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 ter, per il mancato versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell’imposta (Sez. 4, n. 52542 del 17/10/2017 – dep. 17/11/2017, Marchionni, Rv. 271554; Sez. 3, n. 15853 del 12/03/2015 – dep. 16/04/2015, Fantini, Rv. 263436).
E tuttavia, nel caso in esame, tale contrasto giurisprudenziale non risulta rilevante, per l’assorbente ragione che la scadenza del termine previsto per il pagamento dell’imposta era precedente all’ammissione al concordato preventivo, omologato dal tribunale il 14 gennaio 2014, sicche’, trattandosi di reato istantaneo, esso si e’ perfezionato alla scadenza del predetto termine, ossia il 27 dicembre 2013.
4. Quanto, poi, alla sussistenza dell’elemento soggettivo, il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, esige il dolo generico, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceita’, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 – dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263127).
5. Per i motivi anzidetti, la sentenza deve percio’ essere annullata in relazione al delitto di cui al capo B), con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, che si atterra’ ai principi di diritto sopra enunciati, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, e rinvia alla Corte d’appello di Ancona.

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