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5. Dalla sequenza procedimentale anzidetta consegue che il termine di decadenza inizia il suo decorso solo allorche’ siano compiute tutte le formalita’ previste per la messa a conoscenza delle parti dell’avvenuta determinazione amministrativa dell’indennita’ (cfr. Cass. n. 21731 del 2016, in tema della L. n. 865 del 1971, articolo 19): segua questa (2 ipotesi) o preceda (1 ipotesi, c.d. patologica, introdotta nel regime precedente dalla giurisprudenza di legittimita’) l’adozione del decreto ablativo.
6. Nella specie, come riferisce il ricorrente e non e’ contestato ex adverso, il deposito della relazione presso l’autorita’ espropriante non e’ intervenuto, di talche’ il termine di decadenza non ha iniziato il suo decorso, dovendo, al riguardo, aggiungersi che la circostanza che la stima sia stata effettuata dal commissario ad acta nominato dal TAR (per il silenzio serbato dalla Commissione Provinciale all’istanza del (OMISSIS) di determinazione dell’indennita’ definitiva) non muta i termini della questione, dovendo lo stesso ritenersi in tale sua opera organo straordinario dell’Amministrazione rimasta inerte, laddove l’avvenuto deposito della relazione di stima presso la segreteria del TAR nell’ambito del giudizio amministrativo e la notifica di detta relazione effettuata ad istanza dell’espropriato al procuratore costituito dell’espropriante, pur evidenziando la conoscenza della relazione stessa da parte dell’odierno ricorrente, non puo’ considerarsi idonea – contrariamente a quanto sottolineato dal (OMISSIS) in seno alla memoria – a perfezionare la fattispecie alla quale la legge ancora la decorrenza del termine per l’opposizione: e cio’ tanto nel caso in cui opponente sia l’espropriato, quanto in quello meno frequente e ricorrente nella fattispecie, in cui sia lo stesso espropriante (Cass. n. 1622 e 21731/2016 cit.; cfr. pure n. 14452/2014).
7. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, restando assorbito il secondo motivo. Il giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, provvedera’, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
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