Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 3 novembre 2017, n. 26248. Il termine per l’opposizione alla relazione di stima

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2. Disattesa l’eccezione d’inammissibilita’ del primo motivo, essendo compito del giudice determinare il regime giuridico applicabile (a prescindere da eventuali inesattezze nell’indicazione delle disposizioni ad opera delle parti), lo stesso e’ fondato. 3. In base alla sequenza procedimentale prevista dal TU sulle espropriazioni, quando, come nella specie, manchi l’accordo, la determinazione dell’indennita’ definitiva va effettuata, a norma dell’articolo 21, mediante la stima del collegio dei tecnici, o, alternativamente, mediante la determinazione a mezzo della commissione con sede presso l’UTE, prevista dall’articolo 41. In entrambi i casi, la relazione di stima “e’ depositata presso l’autorita’ espropriante, che ne da’ notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni” (articolo 21 comma 10, richiamato dal successivo comma 16). Tale disposizione e’ ripresa dall’articolo 27, che, nel disciplinare il pagamento o il deposito definitivo dell’indennita’, al comma 2, dispone che “Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l’autorita’ espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell’indennita’, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti”: in tal modo concludendo, con le modalita’ di pagamento o di deposito, il procedimento amministrativo di stima dell’indennita’ c.d. definitiva. Invece, l’articolo 54 disciplina il giudizio d’opposizione alla stima e l’azione di determinazione dell’indennita’, disponendo al comma 1 che “decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo’ impugnare innanzi all’autorita’ giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennita’, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque puo’ chiedere la determinazione giudiziale dell’indennita’…”. Il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 29 (qui applicabile ratione temporis, per essere il procedimento giudiziario instaurato dopo l’entrata in vigore della legge) prevede che; “L’apposizione va proposta, a pena di inammissibilita’, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio”, con disposizione esattamente riprodotta dal pregresso comma due dell’articolo 54.

4. Questa Corte (Cass. n. 4880 del 2011, ripresa da Cass. n. 21731 del 2016) ha gia’ condivisibilmente chiarito che mentre il termine ex articolo 54, comma 1, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, di cui del Decreto del Presidente della Repubblica 327, articolo 27, comma 2, e’ solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell’indennita’, almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, il potere di agire fino al termine perentorio di cui del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 29, comma 3 (in precedenza articolo 54, comma 2) decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all’atto ablatorio; precisando che tale secondo termine sostanzialmente riproduce quello di cui alla L. n. 865 del 1971, articolo 19 e rientra quindi tra quelli perentori di cui all’articolo 152 c.p.c..

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