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Per completezza va aggiunto che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 30 novembre 1931, n. 689, articoli 22 e 23, ha natura di rimedio generale, esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validita’ della patente di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati, come nel caso di specie, in via provvisoria dal Prefetto a norma del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 223, comma 2, (Cass. Sez. Un. n. 3332 del 2004). Ne’ viene nella specie in rilievo quanto affermato con la citata sentenza di questa Corte n. 922 del 2009, non ponendosi un problema di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, essendo stato il titolo abilitativo alla guida ritirato nell’immediatezza dei fatti.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale viene denunciato un vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in particolare per non avere il giudice del gravame tenuto conto della condotta tipica del reato previsto dall’articolo 187 C.d.S., costituita dall’essersi posto alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente, e’ inammissibile prima che manifestamente infondato, giacche’ l’assunto e’ incongruo rispetto alla ratio della decisione del Tribunale che si fonda proprio sull’esclusione di prova circa la riferibilita’ delle condizioni del conducente a causa dell’uso recente di sostanze stupefacenti. Pertanto la doglianza si risolve in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, non consentita in sede di legittimita’.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (cfr Cass. 29 gennaio 2016 n. 1778).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in complessivi 2.250,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.
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