Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10 aprile 2018, n. 8832.
In materia di spese processuali, la condanna di piu’ parti soccombenti al pagamento in solido puo’ essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilita’ o solidarieta’ del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di’ interessi, che puo’ desumersi anche dalla semplice identita’ delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talche’ la condanna in solido e’ consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purche’ accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto.
Ordinanza 10 aprile 2018, n. 8832
Data udienza 8 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3737-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentanze pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 66/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 26/01/2016;
udita la relazione. della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
RILEVATO
che:
(OMISSIS), creditrice intervenuta in procedura esecutiva, propose domanda ai sensi dell’articolo 512 c.p.c. in relazione all’istanza di sostituzione ai sensi dell’articolo 511 c.p.c. proposta nei suoi confronti dalla (OMISSIS). Il Tribunale di Pesaro rigetto’ la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello sia la (OMISSIS) che il difensore avv. (OMISSIS), quest’ultimo in relazione all’istanza di distrazione delle spese relative all’intervento nella procedura esecutiva, liquidate nella misura di Euro 3.452,35 nell’ambito del progetto di distribuzione. Con sentenza di data 26 gennaio 2016 la Corte d’appello di Ancona rigetto’ gli appelli, con condanna di (OMISSIS) e dell’avv. (OMISSIS) in solido alla rifusione delle spese processuali.
Premise la corte territoriale, per quanto qui rileva, che in ordine alla posizione dell’avv. (OMISSIS) il Tribunale aveva rilevato che il rigetto della domanda della (OMISSIS) aveva travolto l’intervento dell’avv. (OMISSIS), proposto peraltro solo nella controversia distributiva e non nel processo esecutivo, e che l’appellante aveva dedotto che in realta’ tale intervento era avvenuto nella procedura esecutiva, di cui aveva chiesto l’acquisizione producendo altresi’ copia di domanda di sostituzione ai sensi dell’articolo 511 c.p.c.. Osservo’ quindi che “trattasi di questione che non puo’ essere presa in considerazione nel presente giudizio che ha esclusivamente per oggetto la contestazione insorta tra la (OMISSIS) e la banca appellata in sede di discussione del progetto di distribuzione, dalla quale il procedimento stesso si e’ originato”. Aggiunse che “analoghe argomentazioni valgono per quanto concerne la richiesta di assegnazione al procuratore antistatario delle spese e competenze relative all’intervento spiegato dalla (OMISSIS) nella procedura esecutiva, in relazione alle quali non risulta alcuna dichiarazione in tal senso nell’ambito di detta procedura”.
Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. (OMISSIS) sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza di parte del primo motivo e di inammissibilita’ per il resto del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che l’accoglimento della domanda di distrazione delle spese era indipendente dagli esiti della istanza della (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 512 (profilo su cui si insiste in modo particolare nella memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.) e che la condanna del difensore in solido alle spese di giudizio lo aveva esposto al pagamento di un importo sproporzionato rispetto al valore della domanda, dovendo ciascuna parte essere condannata alle spese in proporzione al rispettivo interesse nella causa in presenza di domande di valore notevolmente diverso (Cass. n. 6976 del 2016).
Il motivo e’ in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. Il motivo di ricorso contiene in realta’ due sub-motivi. La prima censura verte sulla indipendenza dell’istanza di distrazione delle spese rispetto alla domanda della (OMISSIS) ma resta eccentrica rispetto alla ratio decidendi, in quanto l’accertamento del giudice di appello e’ che una tale istanza non e’ stata proposta nel processo esecutivo. Non puo’ accedersi all’invocata valutazione di indipendenza dell’istanza di distrazione rispetto alla domanda della (OMISSIS) in quanto il presupposto di detta valutazione, e cioe’ la proposizione dell’istanza di distrazione nel processo esecutivo, non e’ stato accertato dal giudice di merito, con tipico giudizio di fatto come si dira’ a proposito del secondo motivo.
Il ricorrente lamenta poi la condanna in solido con l’altra appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte in presenza di notevole differenza di valore fra le domande, richiamando sul punto il precedente di Cass. n. 6976 del 2016. Trattasi di pronuncia che ha ripreso un indirizzo di legittimita’ risalente nel tempo e superato dall’indirizzo piu’ recente di questa Corte, secondo cui in materia di spese processuali la condanna di piu’ parti soccombenti al pagamento in solido puo’ essere pronunciata quando vi sia indivisibilita’ o solidarieta’ del rapporto sostanziale, ovvero per comunanza di interessi, che puo’ desumersi anche dalla semplice identita’ delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi. (cosi’, da ultimo, Cass. n 16056/15, ma nello stesso senso, tra le altre, gia’ Cass. n. 24757/07, n. 17281/11, n. 27562/11). L’orientamento precedente, ripreso dalla pronuncia citata del 2016, era nel senso che nel caso di due domande tra loro autonome e di valore diverso, la solidarieta’ doveva essere rapportata alla misura dell’interesse comune, e cioe’ a quella delle due domande che, per essere di minor valore, era ricompresa nel valore dell’altra, dovendosi per il resto rispettare il disposto dell’articolo 97 c.p.c., comma 1, per il quale il giudice, se le parti soccombenti sono piu’, condanna ciascuna di esse alle spese in proporzione del rispettivo interesse nella causa (cosi’ Cass. n 1628/72). L’indirizzo prevalente di questa Corte e’ stato di recente riaffermato da Cass. n. 20916 del 2016, in consapevole contrasto con Cass. n. 6976 del 2016. Come riconosciuto da Cass. n. 20916 del 2016, e’ irrilevante nei confronti del creditore, parte vittoriosa in giudizio, che la misura dell’interesse alla causa sia diversa per ciascuna delle parti soccombenti, trattandosi di profilo rilevante solo nei rapporti interni ed ai fini dell’eventuale azione di regresso, coerentemente alla regola espressa dall’articolo 1298 c.c.. A tale indirizzo, conforme peraltro alla lettera della norma di cui all’articolo 97, il Collegio intende dare continuita’.
Va conclusivamente riaffermato il seguente principio di diritto: “in materia di spese processuali, la condanna di piu’ parti soccombenti al pagamento in solido puo’ essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilita’ o solidarieta’ del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di’ interessi, che puo’ desumersi anche dalla semplice identita’ delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talche’ la condanna in solido e’ consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purche’ accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto”.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, il difensore aveva proposto istanza di distrazione delle spese nell’ambito del processo esecutivo e che si sarebbe potuto negare tale circostanza solo all’esito dell’acquisizione del fascicolo dell’esecuzione, come chiesto dal medesimo ricorrente.
Il motivo e’ inammissibile. La censura mira alla denuncia dell’errore compiuto dal giudice di appello in ordine al fatto della presenza dell’istanza di distrazione delle spese nell’ambito del processo esecutivo. Trattasi di errore revocatorio suscettibile di essere impugnato con il mezzo della revocazione e non del ricorso per cassazione.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 93 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che non e’ prevista alcuna formalita’ per proporre l’istanza di distrazione delle spese processuali. Aggiunge che ha errato la corte territoriale nel ritenere la fase di cognizione del tutto estranea al processo esecutivo, sicche’ l’istanza di distrazione in questione poteva essere proposta, senza alcuna particolare formalita’, anche durante la fase incidentale di cognizione.
Il motivo e’ inammissibile. La censura resta estranea alla ratio decidendi perche’ il giudice di merito non ha preteso una particolare formalita’ per l’istanza di cui all’articolo 93, ma piu’ in radice ha escluso che una tale istanza sia stata proposta in sede di processo esecutivo, il che, come si’ e’ appena visto, poteva dalla parte essere censurato solo con il mezzo della revocazione. Quanto alla possibilita’ di proporre l’istanza in discorso anche in sede di controversia distributiva per un verso il motivo e’ carente del requisito di’ cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non avendo il ricorrente indicato se e quando tale istanza sia stata presentata e dove la circostanza sia stata rappresentata al giudice di’ appello, per l’altro la censura resta incomprensibile (ed inidonea a raggiungere lo scopo della critica della decisione), posto che, trattandosi di spese del processo di esecuzione, liquidate in tale sede, non si comprende come l’istanza di distrazione per tali spese possa essere proposta nel giudizio di cognizione sorto a seguito della controversia distributiva.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che la banca, quale sostituto della (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 511 c.p.c. in sede di distribuzione, avrebbe dovuto contestare l’istanza di distrazione dimostrando di aver soddisfatto il credito del difensore come previsto dall’articolo 93 c.p.c., comma 2, e che la Corte d’appello ha consentito alla banca di contestare l’applicazione dell’articolo 93 in mancanza di tale presupposto, e dunque mancando l’interesse ad agire della stessa banca.
Il motivo e’ inammissibile. La censura non intercetta la ratio decidendi. Il giudice di merito non ha apprezzato l’esistenza del presupposto previsto dall’articolo 93 c.p.c., comma 2, ma ha piu’ semplicemente escluso che un’istanza di distrazione delle spese del processo di esecuzione sia stata proposta.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Leave a Reply