Non puo’ ritenersi precluso all’Amministrazione, in sede di ottemperanza, nel conformarsi al giudicato, di tenere conto di importi liquidati in eccesso, allorche’ l’esatta misura del contributo non sia indicata nella sentenza, e debba dunque essere oggetto di determinazione

Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 23 aprile 2018, n. 2420.

Non puo’ ritenersi precluso all’Amministrazione, in sede di ottemperanza, nel conformarsi al giudicato, di tenere conto di importi liquidati in eccesso, allorche’ l’esatta misura del contributo non sia indicata nella sentenza, e debba dunque essere oggetto di determinazione; a tale riguardo, caratterizzandosi l’ottemperanza come giudizio misto di cognizione ed esecuzione, pur non essendo consentito modificare l’accertamento di fatto contenuto nel giudicato, che altrimenti risulterebbe violato, e’ invece possibile la determinazione della somma dovuta.

Sentenza 23 aprile 2018, n. 2420
Data udienza 26 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10413 del 2015, proposto da:

Federazione Italiana Associazioni Cristiane Giovani – Y.M.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ad. To., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ga. Pa., Eu. Sa., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ga. Pa. in Roma, viale (…);

per l’ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V n. 01879/2015, resa tra le parti, concernente il contributo in conto capitale per ristrutturazione e miglioramento di un centro congressi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Ad. To., Ga. Pa., Eu. Sa.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.-Con il presente ricorso la Federazione Italiana Associazioni Cristiani Giovani-Y.M.C.A. chiede l’ottemperanza della sentenza della Sezione 14 aprile 2015, n. 1879, nonché la declaratoria di nullità della determinazione della Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport n. 260 in data 18 giugno 2015, la quale, in pretesa esecuzione della predetta sentenza, ha quantificato il minore importo dovutole da Y.M.C.A., pari ad euro 104.845,04 (oltre interessi legali).

All’origine della presente controversia, oggi incentrata sulla contestazione degli importi reciprocamente pretesi dalle parti, vi è la delibera di G.R. in data 30 novembre 1993 di concessione alla ricorrente di un contributo in conto capitale per lire 4.000.000.000 (pari al 40 per cento delle spese ammesse a contributo) finalizzato alla ristrutturazione, miglioramento ed arredo di R.T.A. e Centro Congressi facenti parte dell’ex colonia (omissis), sita nel Comune di (omissis), cui ha fatto peraltro seguito, con la deliberazione del 9 giugno 1997, la liquidazione del minore importo di lire 3.664.800.000 all’esito di verifiche tecniche.

2.-Il provvedimento di liquidazione di detto minore importo è stato annullato una prima volta, per difetto di motivazione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con sentenza 4 febbraio 2000, n. 127, ma poi confermato con la determinazione dirigenziale n. 196 dell’11 maggio 2011, avverso la quale è stato esperito ricorso, disatteso con sentenza 18 aprile 2005, n. 1033 dello stesso Tribunale amministrativo regionale, all’esito di C.T.U.

La Y.M.C.A. ha interposto appello nei confronti di tale ultima sentenza, lamentando, tra l’altro, la circostanza che si sia fondata sulle conclusioni di una C.T.U., sostituitasi alla valutazione tecnica riservata all’Amministrazione, pervenendo ad una determinazione di valore difforme sia da quello preteso dall’appellante che da quello accertato dalla Regione Piemonte.

3.-L’appello è stato accolto con sentenza 14 aprile 2015, n. 1879 della Sezione, oggetto del presente giudizio di ottemperanza, che ha annullato in parte la determinazione regionale impugnata in primo grado, con “riconoscimento all’appellante del diritto agli importi ammessi come dovuti dalla consulenza tecnica in relazione alle voci contestate nel ricorso introduttivo, ivi comprese quelle relative al punto 1) del provvedimento impugnato (“assistenze murarie”)”, incrementati degli interessi legali decorrenti dalla data di liquidazione del contributo, senza comunque indicare la misura del contributo dovuto.

La Regione, ricalcolando gli importi già corrisposti (pari a lire 1.200.506.222) e quelli dovuti, alla stregua della C.T.U., da Y.M.C.A. (pari a lire 997.497.913), ha adottato la determina n. 260 in data 18 giugno 2015, con la quale ha richiesto alla Y.M.C.A. la restituzione della somma di lire 203.008.309 (pari ad euro 104.845,04).

4.-La ricorrente, a sostegno del ricorso, allega che detta determina sia nulla, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, per elusione del giudicato di cui alla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1879 del 2015, nell’assunto che la Regione debba riconoscere ad Y.M.C.A. la somma di lire 332.746.099 (risultante dalla differenza tra l’importo di lire 1.533.252.321 e quello già liquidato dalla Regione con determina dirigenziale n. 196 del 2001, pari a lire 1.200.506.222). Chiede dunque che sia data esecuzione al giudicato, disponendo che la Regione Piemonte provveda al pagamento di lire 332.746.009, fissando altresì una penalità di mora pari ad euro duemila/00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.

5.-Si è costituita in resistenza la Regione Piemonte allegando di avere operato, con la determina n. 260 del 2015, una compensazione tra gli importi riconosciuti dovuti dalla CTU e quanto già versato ad Y.M.C.A., e chiedendo conseguentemente la reiezione del ricorso in ottemperanza.

L’Amministrazione regionale deduce in particolare che la (sub)concessione da parte del Comune di (omissis) dell’immobile in favore di Y.M.C.A. è venuta meno per effetto del lodo definitivo in data 6 maggio 2002, il quale, accertato il mancato completamento delle opere di ristrutturazione del complesso ex Colonia (omissis) entro il termine previsto dalla delibera di ammissione al contributo, ha condannato l’odierna ricorrente alla restituzione dell’immobile al Comune ed al risarcimento dei danni, ed il Comune al pagamento delle spese sostenute per le opere edilizie eseguite.

6.-Con ordinanza 12 giugno 2017, n. 2806 la Sezione ha rilevato un contrasto nella determinazione degli importi ritenuti dovuti in favore di Y.M.C.A. in forza della sentenza n. 1879 del 2015, di cui si chiede l’ottemperanza, tra quanto conteggiato dalla ricorrente e quanto calcolato dalla Regione Piemonte, tenendo conto dei pagamenti già effettuati, ritenendo pertanto necessario, ai fini del decidere, acquisire documentati chiarimenti da parte della Regione Piemonte, mediante analitica descrizione degli importi già corrisposti dall’Amministrazione ad Y.M.C.A. e quanto ritenuto dovuto dal giudicato (specificando se detto importo coincide con quello affermato dalla ricorrente, pari a lire 1.533.252.321, od a diverso importo).

7.-La Regione Piemonte ha adempiuto all’incombente istruttorio con relazione depositata in data 12 luglio 2017.

8.-Nella camera di consiglio del 26 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

9.-La relazione tecnica, dopo un’analitica ricostruzione della vicenda, ha concluso nel senso che “poiché Y.C.M.A. ha percepito lire 3.644.800.000 di cui, per le voci in contestazione, lire 1.200.506.222, risulta che la stessa abbia ottenuto lire 203.008.309 (euro 104.845,04) in eccesso rispetto a quanto ritenuto come dovuto, come da tabella allegata. Conseguentemente, nell’eseguire la sentenza del Consiglio di Stato 1879/2015, l’Amministrazione ha preso atto che nulla doveva ad Y.M.C.A. e che, anzi, era quest’ultima a dover restituire la somma di euro 104.845,04”.

10.-Deduce l’Amministrazione regionale che la sentenza da ottemperare non indica la misura del contributo, sì che la stessa è stata determinata dall’Amministrazione tenendo conto di tutte le voci di spesa considerate in contraddittorio nel corso della consulenza tecnica svolta in primo grado; il risultato finale, emergente dal doc. n. 32, versato in atti, evidenziante un debito in capo alla Y.M.C.A., discende dal fatto che alcune delle somme corrisposte dalla Regione sono risultate superiori a quelle ammesse come dovute dalla CTU.

11. – Ritiene il Collegio dalla disamina della documentazione in atti che la determinazione impugnata non sia elusiva, ma dia corretta esecuzione al giudicato di cui alla sentenza della Sezione n. 1879 del 2015, facendo riferimento all’elaborato peritale svolto dall’ing. Gi. Ma., che riconosce a Y.M.C.A. un importo di lire 997.497.913. La sentenza si è infatti limitata, in accoglimento dell’appello, a riconoscere all’appallante il diritto agli importi ammessi come dovuti dalla consulenza tecnica in relazione alle voci contestate nel ricorso introduttivo, comprese quelle relative al punto 1) del provvedimento impugnato (“assistenze murarie”).

Il credito dell’Amministrazione discende non già dal mancato riconoscimento degli importi indicati nella consulenza tecnica, ma dalla constatazione che per le stesse voci è stato liquidato un importo superiore, costituente indebito oggettivo.

Né può ritenersi precluso all’Amministrazione, in sede di ottemperanza, nel conformarsi al giudicato, di tenere conto di importi liquidati in eccesso, allorchè l’esatta misura del contributo non sia indicata nella sentenza, e debba dunque essere oggetto di determinazione. A tale riguardo, giova ricordare che, caratterizzandosi l’ottemperanza come giudizio misto di cognizione ed esecuzione, pur non essendo consentito modificare l’accertamento di fatto contenuto nel giudicato, che altrimenti risulterebbe violato, è invece possibile la determinazione della somma dovuta.

12. – In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso per l’ottemperanza con l’unita domanda di concessione della penalità di mora deve essere respinto, in ragione della sua infondatezza.

La peculiarità della fattispecie costituisce peraltro eccezionale motivo per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere

Angela Rotondano – Consigliere

Stefano Fantini – Consigliere, Estensore

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