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1. Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato e’ fondato.
1.1. Il collegio ritiene di condividere l’orientamento secondo cui qualora tra l’avviso telefonico dato al difensore di fiducia per presenziare all’interrogatorio dell’assistito, in detenzione cautelare, e l’espletamento dell’incombente intercorra un lasso di tempo cosi’ esiguo da rendere di fatto impossibile, in considerazione della distanza del difensore dall’istituto carcerario, la predisposizione di una difesa tecnica adeguata, l’interrogatorio, eseguito alla presenza di un difensore di ufficio designato in assenza di quello fiduciario e’ viziato da nullita’ che, se tempestivamente eccepita, determina l’estinzione della misura e l’immediata liberazione del soggetto detenuto (Cass. sez. 6, n. 14585 del 20/02/2007, Baldaro, Rv. 236150; Cass. sez. 1, n. 38611 del 11/10/2005, Jerbi, Rv. 232556; Cass. sez. 5 n. 2235 del 17/10/20/3 dep. 2014, Baldassarri, Rv 257937).
Tale scelta ermeneutica non si ritiene in contrasto con la giurisprudenza secondo cui, la brevita’ del termine intercorrente tra la notifica dell’avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex articolo 293 c.p.p. e la data fissata per l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia non da’ luogo ad alcuna forma di nullita’, essendo preminente l’interesse a provocare un immediato contatto tra l’indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della liberta’, in relazione al quale le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una istanza di differimento dell’interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex articolo 294 c.p.p. (Cass. Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014 – dep. 28/10/2014, Cosentino, Rv. 26087601). Si ritiene infatti che anche la scelta di chiedere un differimento necessitikdi un tempo di valutazione congruo incompatibile con un preavviso particolarmente breve, come quello denunciato nel caso di specie (di soli sessanta secondi).
1.2. Tanto premesso si rileva che nel caso di specie non e’ impugnato il provvedimento cautelare, ma la sentenza di applicazione della pena sicche’ non e’ devoluto al collegio il giudizio sulla legittimita’ della cautela, ma solo quello sulla legittimita’ della progressione processuale che ha condotto alla applicazione della sentenza di applicazione della pena concordata.
Pertanto alla rilevata violazione del diritto di difesa consegue l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Gorizia per l’ulteriore corso (ovvero per la ripetizione della procedura nel pieno rispetto del diritto di difesa).
2. E’ fondato anche il ricorso proposto dal Procuratore generale.
2.1. Al ricorrente veniva applicata una pena concordata nonostante alto stesso venisse contestata e riconosciuta la recidiva reiterata, in violazione di quanto previsto dall’articolo 444 c.p., comma 1 bis.

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