Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30238. Il diritto soggettivo del vincitore di pubblico concorso è subordinato alla permanenza degli uffici

Il diritto soggettivo del vincitore di pubblico concorso è subordinato alla permanenza degli uffici. Accolto il ricorso di un comune soggetto al patto di stabilità che ha dovuto ridefinire le scelte di fabbisogno

Ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30238
Data udienza 27 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21690/2012 proposto da:
COMUNE DI NOVAFELTRIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS) S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
COMUNE DI NOVAFELTRIA C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 568/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 25/05/2012 R.G.N. 678/2011;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO
Che la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza in data 25/5/2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 471/2011 ha accolto la domanda di costituzione del rapporto d’impiego proposta da (OMISSIS) vincitrice di concorso bandito dal Comune di Novafeltria, e mai assunta, a far data dalla messa in mora (4/2/2010) e non da quella di pubblicazione della graduatoria (6/03/2009), presa a riferimento dal giudice di prime cure. Che, confermato in entrambi i gradi di merito il diritto all’assunzione, il Tribunale aveva condannato il Comune al solo risarcimento del danno, laddove la Corte d’Appello, accogliendo il ricorso incidentale dell’appellata, aveva emesso una pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro tra la (OMISSIS) e il Comune appellante facendo applicazione dell’articolo 2932 c.c..
Che avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il Comune di Novafeltria con due censure, cui resiste con tempestivo controricorso (OMISSIS), la quale propone altresi’ ricorso incidentale affidato a un unico motivo, cui resiste il Comune di Novafeltria con controricorso.
RITENUTO
Che con la prima censura il Comune ricorrente deduce omessa motivazione da parte della Corte territoriale in merito all’assenza di prova, relativa alla giustificazione della mancata assunzione, attribuita a una scelta obbligata da precisi vincoli di legge. Che sotto diverso profilo, la censura si appunta sulla violazione di legge e del bando di concorso, e in particolare del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 6, e della L. n. 449 del 1997, articolo 39, dai quali si evince che il diniego di assunzione puo’ essere giustificato dalla limitazione del fabbisogno di personale per gli enti soggetti al c.d. patto di stabilita’; e infine anche sulla violazione dell’articolo 10 del bando il quale prevedeva, in conformita’ con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica per il personale, che le assunzioni dei vincitori di concorso fossero condizionate ai vincoli di legge.

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