In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volonta’ negoziale del soggetto passivo. Nel caso di specie dal tenore del contratto stipulato deve ritenersi che i coniugi confidavano nella titolarita’ del bene da parte del loro promittente venditore, che fraudolentemente aveva falsamente affermato di averne acquistato la proprieta’.
Sentenza 27 novembre 2017, n. 53593
Data udienza 16 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente
Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere
Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere
Dott. BORSELLINO Maria Danie – est. Consigliere
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS), e (OMISSIS), nata a (OMISSIS), parti civili costituite;
avverso la sentenza del 18/2/2016 della Corte di Appello di Bari resa nei confronti di (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Borsellino Maria Daniela;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, CENICCOLA Elisabetta, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, confermava la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunziata il 29/4/2014 dal Tribunale di Bari in favore di (OMISSIS), al quale era stato contestato il delitto di truffa in danno dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), per avere stipulato, in data (OMISSIS), un contratto preliminare di vendita di un appartamento da costruirsi, ricevendo quale corrispettivo la somma complessiva di Euro 22.500, inducendo in errore le controparti con artifizi, consistiti in particolare nell’avere falsamente dichiarato di essere il proprietario del terreno su cui doveva essere realizzato l’immobile.
2. La corte territoriale, adita esclusivamente dalle parti civili costituite, ribadendo quanto argomentato dal Tribunale escludeva la sussistenza di un’ipotesi di truffa contrattuale, sul rilievo che l’ (OMISSIS) aveva effettivamente sottoscritto un contratto di acquisto del detto terreno il (OMISSIS), e quindi in epoca precedente alla scrittura privata stipulata con i coniugi (OMISSIS), e il suo successivo inadempimento integrava un illecito di natura civilistica.
[…segue pagina successiva]
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