Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 21 marzo 2018, n. 13091.
Integra il delitto di estorsione, la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate inducendoli a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate, e, cio’, tanto se il fatto sia commesso nel corso del rapporto di lavoro, con la minaccia larvata di licenziamento, tanto se il datore di lavoro imponga illecite condizioni contrattuali in sede di costituzione del rapporto, con la minaccia larvata di non assunzione
Sentenza 21 marzo 2018, n. 13091
Data udienza 23 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. PRESTIPINO Antonio – rel. Consigliere
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere
Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI LAMEZIA TERME;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 04/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO PRESTIPINO;
sentite le conclusioni del PG Dr. ANTONIETTA PICARDI che chiede l’inammissibilita’;
Uditi i difensori, avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), che insistono per il rigetto del ricorso del P.M., associandosi alla richiesta del P.G..
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 30 maggio 2017 il gip del tribunale di Lamezia Terme applicava nei confronti di (OMISSIS) la misura cautelare reale del sequestro preventivo fino alla concorrenza della somma di Euro 289.043,73, contestualmente alla misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercizio di attivita’ di imprese e uffici direttivi di persone giuridiche, in relazione a diversi episodi di estorsione in danno di 22 lavoratori dell’azienda agricola (OMISSIS) soc. coop. A.r.l., azienda della quale l’indagato era stato legale rappresentante dal 1996 in poi.
2.Secondo l’incolpazione provvisoria, lo (OMISSIS) avrebbe costretto le persone offese ad accettare trattamenti retributivi inferiori a quelli formalmente risultanti dalla buste paga sottoscritte dagli interessati, con la minaccia, altrimenti, di mancata assunzione o di licenziamento.
2.1.1 fatti sarebbero emersi dalle dichiarazioni dei lavoratori vessati, e dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, questi ultimi orientati, inizialmente, sulle mensilita’ delle retribuzioni di Gennaio e Febbraio 2016, ma proiettate poi sugli anni precedenti.
3.Con ordinanza nr. 127/2017 del 4 luglio/26 settembre 2017, il Tribunale della liberta’ di Catanzaro annullava il decreto di sequestro preventivo del g.i.p. per difetto di fumus in ordine a tutte le ipotesi estorsive.
3.1.11 tribunale rileva anzitutto che solo per il periodo gennaio-febbraio 2016 erano state acquisite le corrispondenti buste paga dei lavoratori dell’azienda; afferma, poi, che per le stesse mensilita’ e per gli anni 2014-2015 lo (OMISSIS) avrebbe fornito la prova di avere corrisposto ai lavoratori somme pari o addirittura maggiori rispetto a quelle dovute; rileva la genericita’ delle deposizioni testimoniali relative agli anni piu’ remoti, anche con riferimento alla necessita’ di distinguere, ai fini delle valutazioni del caso, tra le singole voci che compongono la retribuzione di lavoratori regolarmente assunti; prende infine specificamente in esame la posizione dei lavoratori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), esprimendo forti perplessita’ in ordine all’attendibilita’ del (OMISSIS) e del (OMISSIS) rilevando, in generale, un’insuperabile difficolta’ di contestualizzazione temporale delle accuse con riferimento a rapporti di lavoro protrattisi da lunghi anni con continui rinnovi delle assunzioni in uno con la segnalazione del pericolo di sovrapporre l’ipotesi estorsiva a meri inadempimenti contrattuali.
4.Ha proposto ricorso per cassazione il PM presso il Tribunale di Lamezia Terme, denunciando, in sostanza, la manifesta illogicita’ della motivazione con riferimento alla valutazione del quadro indiziario sotteso alla misura personale; e il vizio di violazione di legge (punto 6 del ricorso, pag. 19 e ss., in particolare pag. 27) con riferimento ai principi che presiedono alla valutazione del fumus commissi delicti ai fini dell’adozione di misure cautelari reali.
5. Ha resistito al ricorso la difesa, con note scritte corredate di produzione documentale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La prima parte dell’atto di impugnazione e’ chiaramente riferibile alla misura interdittiva personale, non oggetto, tuttavia, del provvedimento impugnato (tra l’altro, a pag. 17 il PM ricorrente censura le valutazioni dei giudici territoriali con esplicito riferimento al tema dei gravi indizi di colpevolezza).
1.1. Peraltro, e’ rilevabile anche una certa contraddizione tra l’analisi della gravita’ indiziaria e la dichiarata limitazione del ricorso al sequestro preventivo, provvedimento indicato dal PM impugnante come la parte di interesse della piu’ articolata ordinanza cautelare del g.i.p.
2.Le deduzioni del ricorrente sulla gravita’ indiziaria riverberano pero’ anche sul profilo del fumus commissi delicti (esplicitamente affrontato alle pagg. 27 e ss.), e possono essere recuperate nella misura in cui dall’analisi del costrutto motivazionale dell’ordinanza possano inferirsi su questo o quel tema oggetto di valutazione, o assoluti vuoti motivazionali o, all’opposto, eccessi di motivazione rispetto allo schema valutativo tipico del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti di cautela reale.
2.1 Sulla riconducibilita’ del difetto assoluto di motivazione al vizio di violazione di legge, che costituisce il parametro esclusivo dell’impugnazione di legittimita’ di provvedimenti impositivi di cautele reali, non c’e’ alcun dubbio (nel senso che nella nozione di violazione di legge si debbano ricomprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, cfr. Cass. S.U.,29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio)…
2.2. Ma anche la questione dell’eccesso di motivazione e’ sussumibile, in effetti, sotto il paradigma del vizio di violazione di legge, alla stregua delle piu’ meditate argomentazioni contenute in ricorso da pag. 27 in poi, nella parte in cui il PM ricorda che in sede di riesame di provvedimenti di sequestro la verifica della sussistenza del fumus commissi delicti investe soltanto l’astratta configurabilita’ del reato ipotizzato, sia pure in relazione alla congruita’ degli elementi rappresentati, e non puo’ essere compiuta nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa.
2.3. Va rilevato che Il Pm cita, al riguardo, un precedente non del tutto appropriato (Cass. nr. 25320/2016), in quanto attinente ad una fattispecie di sequestro probatorio, misura rispetto alla quale l’onere di motivazione del giudice si atteggia in modo molto meno incisivo, trattandosi di uno strumento di cautela che concorre spesso a definire esso stesso i termini concreti della notitia criminis, oltre a salvaguardare l’esigenza di assicurazione delle prove anche nelle fasi “embrionali” del procedimento penale (Nel senso che in tema di sequestro probatorio, l’onere di motivazione in ordine al reato da accertare, debba essere modulato in ragione della progressione processuale, cosicche’ nella fase iniziale delle indagini e’ legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone “per relationem” il contenuto, sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente decritti nel verbale di sequestro, cfr. Cass. sez. 2, Sentenza n. 2787 del 03/12/2015 Cc. Rv. 265776; N. 41360 del 2015 Rv. 265273).
2.4. La valutazione del fumus commissi delicti nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede, invece, indubbiamente, un maggior impegno argomentativo. La misura dovra’ essere giustificata anche con un adeguato approccio alla direzione soggettiva dell’accusa e a tutti i presupposti della responsabilita’ penale, essendo demandata al giudice una valutazione piu’ stringente in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, con la conseguenza che lo stesso giudice puo’ rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purche’ esso emerga “ictu oculi”(cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49478 del 21/10/2015 Cc. Rv. 265433).
2.4.1. Si tratta pur sempre, pero’, di una valutazione sommaria, che non deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, ma limitarsi all’astratta possibilita’ di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una specifica ipotesi di reato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 49188 del 09/09/2015 Cc. (dep. 14/12/2015) Rv. 265556) e che rimane ben distante dalla verifica dell’alto grado di probabilita’ di un futuro giudizio di colpevolezza che deve giustificare una misura personale, tanto che si ammette che l’accertamento negativo della gravita’ indiziaria non interferisce necessariamente con l’apprezzamento della sussistenza del fumus commissi delicti come presupposto di una misura reale (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22207 del 29/04/2014 Cc. (dep. 29/05/2014) Rv. 259758).
3. Ebbene, deve ritenersi che il tribunale non abbia fatto buon governo, nella specie, dei suddetti principi. Si deve premettere che le condotte contestate sono certamente sussumibili sotto il paradigma dell’articolo 629 c.p.. Secondo il costante indirizzo di legittimita’ dal quale il collegio non ha motivo di discostarsi, integra, infatti, il delitto di estorsione, la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate inducendoli a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate, e, cio’, tanto se il fatto sia commesso nel corso del rapporto di lavoro, con la minaccia larvata di licenziamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11107 del 14/02/2017 Ud. Rv. 269905), tanto se il datore di lavoro imponga illecite condizioni contrattuali in sede di costituzione del rapporto, con la minaccia larvata di non assunzione(SENT. Sez. 2, n. 16656 del 20/04/2010i Rv. 247350 Imp. Privitera ed altro).
3.1. Non c’e’ dubbio, poi, sull’inequivocabile direzione soggettiva dell’accusa, indirizzata verso un soggetto che avrebbe commesso i fatti valendosi dei suoi poteri gestionali all’interno della cooperativa ” (OMISSIS)”.
3.2. Nemmeno potrebbe dubitarsi della sussistenza del dolo tipico della fattispecie incriminatrice, se dovesse risultare provato che l’indagato si assicuro’ l’ingiusto profitto dell’ imposizione, ai lavoratori della sua azienda, di condizioni contrattuali deteriori con la sottoscrizione di false buste paga, costringendoli ad acconsentire alla dissimulazione della realta’, con corrispondete sacrificio economico.
4.Tanto premesso non puo’ trascurarsi, anzitutto, che nel caso di specie le indicazioni di prova a carico dello (OMISSIS) provengono da fonti dichiarative idonee a fornire una rappresentazione diretta dei fatti e corroborate, secondo l’accusa, dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali competenti.
4.1. Ne’ si puo’ dissentire dal PM ricorrente quando lamenta l’indebito “campionamento” effettuato dal Tribunale tra le varie persone offese, con l’esame specifico della posizione di quattro soltanto dei lavoratori interessati rispetto ad un totale di 22.
4.1.1. Ancora, del tutto lacunosa e’, nelle valutazioni deltribunale, l’indicazione, priva di qualunque riferimento processuale, dei pagamenti effettuati dallo (OMISSIS) a favore dei lavoratori espressamente indicati, ritenuti pari o addirittura superiori al dovuto. Sul punto, lo stesso PM finisce anzi in un certo senso con il soccorrere gli enunciati soltanto assertivi ed apodittici dei giudici territoriali, nella misura in cui riferisce i pagamenti ad accordi conciliativi o transattivi, impregiudicata, pero’, la loro problematicita’, dal momento che la caratterizzazione conciliativa o transattiva della definizione delle singole controversie lascerebbe di per se’ intatta l’ipotesi di precedenti condotte illecite dell’indagato, come non manca efficacemente di puntualizzare il PM ricorrente.
5. In conclusione, rispetto al compendio probatorio analizzato, che imprime, tendenzialmente, all’accusa, un apparente crisma di plausibilita’ sotto il profilo del fumus commissi delicti, le valutazioni dei giudici territoriali, del tutto lacunose in merito ad aspetti non secondari della vicenda processuale, si avventurano troppo, per il resto, sul terreno di un approfondito apprezzamento di merito, con il sindacato sull’attendibilita’ di questo o di quel testimone o sulla presumibile tenuta complessiva del quadro probatorio, troppo incisivo ed “anticipato”, e proiettato, in sostanza, sulla verifica della concreta fondatezza dell’accusa, in contrasto con i limiti intrinseci alla verifica del fumus di cui si e’ gia’ detto.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, che dovra’ analizzare anche la documentazione offerta dalla difesa, sul merito della quale non e’ compito di questa Corte di pronunciarsi, in assenza di una precedente mediazione argomentativa, sul punto, del giudice territoriale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al tribunale di Catanzaro.
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