Presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua a essere la pericolosita’ sociale del soggetto passivo, ossia la sua riconducibilita’ a una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore.

Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 marzo 2018, n. 12942.

Presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua a essere la pericolosita’ sociale del soggetto passivo, ossia la sua riconducibilita’ a una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore. Anche nei casi di applicazione disgiunta, il giudice della prevenzione deve valutare – sia pure incidente’ tantum – la condizione di pericolosita’ del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura di prevenzione patrimoniale, in quanto la confisca disgiunta non e’ istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento un’azione diretta sul bene, restando imprescindibile il rapporto tra la pericolosita’ sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali conseguiti

Sentenza 20 marzo 2018, n. 12942
Data udienza 26 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessand – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro;

nel procedimento nei confronti di:

(OMISSIS), nato (OMISSIS);

Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata;

Avverso il decreto emesso il 17/05/2017 dalla Corte di appello di Reggio Calabria;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della Dott.ssa Loy Maria Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro disponeva la revoca della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno applicata a (OMISSIS) per la durata di 2 anni e contestualmente revocava la confisca dei beni indicati nei punti 1-6 del provvedimento applicativo dell’originaria misura ablatoria, che era stato emesso dal Tribunale di Catanzaro il 18/07/2016.

La revoca della confisca veniva disposta dalla Corte territoriale catanzarese sul presupposto che all’epoca in cui i beni erano stati acquisiti al patrimonio di (OMISSIS), notevolmente risalente nel tempo, il prevenuto non era socialmente pericoloso, con la conseguenza che, relativamente a tali acquisizioni, difettava il requisito della correlazione temporale indispensabile all’esercizio dei poteri ablatori oggetto di vaglio.

2. Avverso tale decreto il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che il provvedimento ablatorio risultava sprovvisto di un percorso argomentativo che correlasse l’attivita’ delittuosa posta in essere da (OMISSIS) nel corso degli anni all’acquisto dei beni oggetto di valutazione.

Si deduceva, in proposito, che il provvedimento impugnato non teneva conto della possibilita’ di un esercizio disgiunto dei poteri ablatori attivati nei confronti di (OMISSIS), che il giudice della prevenzione patrimoniale poteva esercitare anche in assenza di un giudizio di pericolosita’ sociale espresso in termini di attualita’.

Si deduceva, al contempo, che l’attualita’ della pericolosita’ sociale di (OMISSIS), al contrario di quanto affermato nel decreto impugnato, emergeva dagli episodi di frode assicurativa contestati al ricorrente nel procedimento n. 1314/2011 R.G.N.R., commessi tra il maggio del 2010 e il maggio del 2012, da cui si desumeva che il prevenuto aveva operato in collegamento con un sodalizio attivo nel settore delle truffe assicurative, nell’ambito del quale aveva svolto un ruolo organizzativo di rilievo.

Queste ragioni imponevano l’annullamento delprovvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro e’ fondato nei termini di seguito indicati.

2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 4, comma 2, cosi’ come richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, articolo 3-ter, comma 2, e’ ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall’ambito dei vizi deducibili in sede di legittimita’ le ipotesi previste dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato.

In sede di legittimita’, dunque, non e’ deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realta’ inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicita’; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805).

Questo orientamento ha ricevuto l’ulteriore suggello delle Sezioni unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e’ ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 4, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, articolo 3-ter, comma 2; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, e’ esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimita’ l’ipotesi dell’illogicita’ manifesta di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiche’ qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dalla predetta L. n. 1423 del 1956, articolo 4, comma 9, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente” (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

In questa cornice ermeneutica, occorre considerare i singoli passaggi motivazionali del decreto emesso dalla Corte di appello di Catanzaro il 17/05/2017, allo scopo di verificarne la corretta in diritto.

3. Tanto premesso, occorre anzitutto inquadrare la questione del requisito dell’attualita’ della pericolosita’ sociale di (OMISSIS), in correlazione alla restituzione dei beni sottoposti a confisca, tenendo conto dell’intervento chiarificatore delle Sezioni unite, secondo il quale devono ritenersi suscettibili di ablazione i soli beni patrimoniali acquistati nell’arco temporale in cui si e’ manifestata la pericolosita’ sociale del soggetto passivo della misura – o eventualmente del terzo allo stesso collegato – tenuto conto del momento in cui si e’ manifestata la pericolosita’ (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605).

Nell’arresto giurisprudenziale richiamato, allo scopo di delimitare cronologicamente gli ambiti di pericolosita’ sociale legittimanti l’adozione di un provvedimento di prevenzione, si affermava il seguente principio di diritto: “La pericolosita’ sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, e’ anche “misura temporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosita’ generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si e’ manifestata la pericolosita’ sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosita’ qualificata, il giudice dovra’ accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosita’ sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato” (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.).

Ne discende che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti nell’arco di tempo in cui si e’ manifestata la pericolosita’ sociale, indipendentemente dalla persistente pericolosita’ dell’inciso al momento della proposta di prevenzione.

Tale conclusione consegue all’apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di un’attivita’ illecita ed e’, dunque, pienamente coerente con la natura preventiva della misura ablativa, ribadita dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.).

Pertanto, alla stregua di tale principio, l’ablazione di beni di cui si assume la provenienza illecita puo’ considerarsi legittima, in quanto espressione dell’esercizio del potere discrezionale del legislatore, solo laddove risponde all’interesse generale di rimuovere dal circuito economico beni illecitamente acquistati. D’altra parte, la funzione sociale della proprieta’ privata puo’ esplicarsi legittimamente solo a condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole imposte dall’ordinamento giuridico.

Per altro verso, l’individuazione di un preciso contesto cronologico, entro il quale puo’ essere esercitato il potere di ablazione, e’ funzionale a rendere piu’ agevole l’esercizio del diritto di difesa, consentendo al prevenuto di assolvere ineludibili esigenze di garanzia. Ne consegue che, anche sotto tale profilo, la dinamica di apprensione coattiva di beni appartenenti a soggetti privati risulta esente da criticita’ sul versante della necessaria sintonia con i principi costituzionali, assicurati dal riconoscimento al prevenuto della facolta’ di controprova in ordine alla legittimita’ dell’acquisto.

Se cosi’ non fosse, sarebbe possibile aggredire il patrimonio di un soggetto indipendentemente da ogni relazione temporale con la pericolosita’ sociale dello stesso individuo, dando origine a uno strumento che finirebbe per connotarsi per la sua natura sanzionatoria. In questo modo, pero’, la misura ablativa si collocherebbe in un ambito sistematico scarsamente compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia di proprieta’ privata e con le disposizioni degli articoli 2 e 42 Cost..

Ne deriva che l’adozione di un provvedimento di confisca presuppone un preciso contesto cronologico all’interno del quale puo’ essere esercitato il potere di ablazione nei confronti di un soggetto privato, essendo a tal fine indispensabile stabilire una ragionevole presunzione che i beni patrimoniali considerati siano stati acquistati con i proventi dell’attivita’ illecita.

Ne’ potrebbe essere diversamente, atteso che, come statuito dalle Sezioni unite nell’arresto giurisprudenziale che si e’ richiamato, nelle misure di prevenzione patrimoniale “la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l’assolvimento dell’onere probatorio posto a carico del soggetto inciso e’ sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, “ragionevolmente e plausibilmente”, ad indicare la lecita provenienza dei beni” (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607).

Questo significa che presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua a essere la pericolosita’ sociale del soggetto passivo, ossia la sua riconducibilita’ a una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore. Non puo’ non richiamarsi, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte, che ha precisato che, anche nei casi di applicazione disgiunta, il giudice della prevenzione deve valutare – sia pure incidente’ tantum – la condizione di pericolosita’ del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura di prevenzione patrimoniale, in quanto la confisca disgiunta non e’ istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento un’azione diretta sul bene, restando imprescindibile il rapporto tra la pericolosita’ sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali conseguiti (Sez. 6, n. 5536 del 15/01/2016, Bevilacqua, Rv. 265957; Sez. 2, n. 30395 del 07/05/2015, Ciotta, Rv. 264296).

3.1. Tenuto conto dei parametri ermeneutici che si sono richiamati nei paragrafi precedenti, nel caso in esame, l’acquisto dei beni di cui si controverte cosi’ come indicati nei punti 1-6 del decreto applicativo della misura ablatoria emesso dal Tribunale di Catanzaro il 18/07/2016 – non risulta correlato cronologicamente al giudizio di pericolosita’ sociale formulato nei confronti di (OMISSIS), rispetto al quale il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro, esplicitato nelle pagine 9-11 del provvedimento impugnato, appare incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, peraltro richiamate in termini assertivi.

Osserva il Collegio che e’ pacifico che la condizione di pericolosita’ sociale di (OMISSIS) risultava insussistente nel momento in cui il Tribunale di Catanzaro adottava il decreto di confisca dei beni presupposti, ma cio’ che rileva non e’ la sussistenza di una tale condizione del prevenuto al momento dell’ablazione, quanto, piuttosto, l’eventuale sussistenza della medesima condizione all’atto dell’acquisto dei beni confiscati.

Rispetto a questa imprescindibile correlazione cronologica nel provvedimento impugnato nessuna indicazione utile veniva fornita dalla Corte di appello di Catanzaro, che, peraltro, si limitava a richiamare i beni in questione, mediante il generico rinvio ai punti 1-6 deldecreto di confisca emesso dal Tribunale di Catanzaro, senza provvedere all’enucleazione delle modalita’ di acquisto di ciascuno di tali cespiti, che pure era indispensabile per affermare o negare l’esistenza della correlazione temporale di cui si e’. detto nel paragrafo 3, cui si rinvia ulteriormente.

Esemplare, da questo punto di vista, e’ il passaggio conclusivo del provvedimento impugnato, esplicitato a pagina 11, in cui, senza tenere conto delle incongruita’ argomentative di cui si e’ detto, si affermava assertivamente che “il giudizio di totale esclusione di pericolosita’ sociale di (OMISSIS) impone la revoca della confisca di prevenzione come imposta sui beni a lui intestati o comunque nella sua disponibilita’ diretta o indiretta”.

In questa cornice, in assenza di elementi certi in ordine alle modalita’ di acquisizione dei beni confiscati e successivamente restituiti, assumono un rilievo neutro i richiami agli episodi di frode assicurativa contestati a (OMISSIS) nel procedimento n. 1314/2011 R.G.N.R., che si verificavano nel biennio compreso tra il maggio del 2010 e il maggio del 2012, atteso che la loro valutazione presuppone un giudizio di correlazione temporale tra le singole frodi e l’acquisto dei beni in questione, su cui, per le ragioni che si sono esplicitate, non e’ possibile esprimersi sulla base del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale catanzarese.

Ne’ e’ possibile ritenere esaustive le ulteriori argomentazioni espresse nel decreto impugnato, che, non solo non definiva il rapporto di correlazione cronologica esistente tra l’acquisto di ciascun bene confiscato e la pericolosita’ sociale di (OMISSIS), ma richiamava in termini generici i precedenti penali del prevenuto, sulla base dei quali non e’ possibile affermare o negare che lo stesso, al momento dell’acquisto dei beni, era socialmente pericoloso.

Occorre, pertanto, che, sui profili valutativi che si sono richiamati, la Corte di appello di Catanzaro si soffermi con un nuovo giudizio, che dovra’ essere compiuto nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro appare meritevole di accoglimento, con l’annullamento deldecreto impugnato e il conseguente rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

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