Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 20 marzo 2018, n. 12843.
Risponde del solo reato di furto e quindi senza aggravanti l’imputato querelato oltre il termine di 90 giorni.
Sentenza 20 marzo 2018, n. 12843
Data udienza 8 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente
Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
Dott. MONACO Marc – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/05/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CASELLA GIUSEPPINA che ha concluso per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 19/05/2016, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 11/11/2015, confermava la condanna di (OMISSIS) in relazione ai reati di cui al Decreto Legge n. 231 del 2007, articolo 55 e articolo 624 c.p., articolo 61 c.p., nn. 2 ed 11.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo a mezzo del difensore, sotto quattro diversi profili, la “Inosservanza o erronea applicazione della legge penale” ovvero la “mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della sentenza”.
2.1 Il reato di cui al capo b), cioe’ il furto aggravato ai sensi dell’articolo 61 c.p., nn. 2 ed 11, sarebbe procedibile a querela e la richiesta condizione di procedibilita’ sarebbe intervenuta a termine scaduto. In specifico il ricorrente rileva che il furto e’ delitto a consumazione istantanea e che la persona offesa aveva avuto la piena consapevolezza dell’avvenuto impossessamento non oltre la data del (OMISSIS). In quella data, infatti, il (OMISSIS) aveva inviato all’imputata una e-mail nella quale aveva richiesto, tra le altre cose, la restituzione della carta custodita in casa. Da tale data, pertanto, doveva decorrere il termine per sporgere la querela, invece presentata oltre il novantesimo giorno, solo il 14 gennaio 2013. Sotto tale profilo il ragionamento della Corte territoriale, che individuava il dies a quo in un imprecisato giorno del mese di novembre, cioe’ quando il (OMISSIS) era stato redarguito dall’amministratore della (OMISSIS) s.r.l. per l’uso improprio della carta e si era ricordato che questa era rimasta nella disponibilita’ della ex compagna, non sarebbe condivisibile.
2.2. Con il secondo motivo la difesa richiede l’applicazione della specifica causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 649 c.p., evidenziando come la motivazione della Corte sul punto, che pure ha tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, non sia allo stato piu’ coerente con il sistema e che, anche facendo ricorso al criterio interpretativo desumibile dalla disposizione di cui all’articolo 199 c.p.p., comma 3 che prevede la facolta’ di astensione per il convivente more uxorio, appaia invece opportuno addivenire ad una diversa conclusione.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la illogicita’ della motivazione quanto alla ritenuta attendibilita’ delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, unica effettiva prova posta a fondamento della ritenuta responsabilita’ dell’imputata. A tale conclusione la Corte sarebbe arrivata valorizzando degli aspetti, in parte fondati su premesse errate (quale ad esempio la presunta mancanza di interesse per non essersi il (OMISSIS) o la (OMISSIS) costituiti parte civile, situazione invece determinatasi non per scelta degli stessi ma, piuttosto, per essere tardivamente intervenuti nel giudizio) o, comunque, per esservi pervenuta all’esito di un ragionamento nel quale non si sarebbe tenuto conto che la persona offesa si era piu’ volte contraddetta ovvero quanto da questa dichiarato era stato smentito dagli elementi in concreto emersi nel corso del dibattimento.
2.4 Con l’ultimo motivo la difesa lamenta che la pena irrogata alla ricorrente sarebbe eccessiva e la Corte, tenendo conto della giovane eta’ della stessa e della condotta processuale tenuta, avrebbe dovuto diversamente quantificarla, anche applicando la riduzione di pena di cui all’articolo 62 bis c.p., pure gia’ riconosciuta, in ragione della massima estensione prevista dal codice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato quanto alla tardivita’ della querela per il reato di furto.
Il reato di furto si consuma nel momento in cui il soggetto agente consegue, anche per un breve lasso di tempo, il dominio esclusivo della res (Sez. 4, n. 22588 del 7/04/2005, Rv 232092) e, quindi, nel caso di specie il reato deve intendersi consumato con la materiale sottrazione della carta ed il conseguente impossessamento della stessa da parte dell’imputata.
Per individuare il giorno dal quale far decorrere il termine per la proposizione della querela deve farsi riferimento al diverso momento o periodo in cui il proprietario ha acquisito la piena consapevolezza che un altro soggetto si sia impossessato del bene.
Il legittimo proprietario, infatti, puo’ venire a conoscenza dell’avvenuta sottrazione in un momento diverso e successivo ed e’ dalla diversa data cosi’ individuata che si deve calcolare il termine per la presentazione della richiesta condizione di procedibilita’.
Nel caso di specie, considerata la qualificazione giuridica ai fatti cosi’ come contenuta nel capo di imputazione sub b) e poi ritenuta in sentenza e dalle parti non contestata, deve ritenersi che la persona offesa abbia avuto piena consapevolezza della sottrazione e delle possibili modalita’ con cui questa era avvenuta, il (OMISSIS), data in cui, come emerge dalla mail acquisita agli atti, chiese alla ricorrente la restituzione della carta.
Come evidenziato nella stessa sentenza impugnata, infatti, nel corso del processo, anche e soprattutto dalle dichiarazioni della persona offesa, e’ emerso che: la carta era normalmente conservata in una scatola sul davanzale del soggiorno; la ricorrente aveva la possibilita’ di utilizzarla previa autorizzazione di volta in volta accordata dal (OMISSIS); la convivenza era cessata nel mese di aprile 2012; in data (OMISSIS) la persona offesa aveva accertato la “sparizione” della carta posto dove era custodita; lo stesso (OMISSIS) il (OMISSIS) aveva inviato una mail alla ricorrente chiedendo, tra l’altro, proprio la restituzione della carta; la donna non aveva negato di essersene impossessata.
La circostanza che il (OMISSIS) sia la data in cui il (OMISSIS) ha avuto la consapevolezza della sottrazione della carta non e’ stata, e non avrebbe potuto essere, oggetto di alcuna contestazione, tanto che la stessa persona offesa ha giustificato la propria inerzia con lo stato di stress a causa del quale, sino al mese di novembre, si sarebbe dimenticato di quanto accaduto.
La Corte d’appello, che pure ha ricostruito nei medesimi termini quanto accaduto, ha ritenuto di rigettare l’eccezione di tardivita’ della querela perche’, valorizzando la giustificazione fornita sul punto dal (OMISSIS), il termine di presentazione della querela andrebbe calcolato dal momento in cui lo stesso “seppe, nel novembre del 2012, che con quella carta erano state fatte spese per rifornimenti di carburante per 20.000,00 Euro ed ebbe sostanzialmente contezza che la ex compagna non solo la deteneva ma se ne era appropriata e ne aveva fatto uso come se fosse sua, dimostrando nei fatti la volonta’ inequivoca di impossessarsene” (cosi’ a pag. 6 della sentenza impugnata).
Tale conclusione e’ errata. L’impostazione della motivazione sul punto, infatti, appare calibrata facendo riferimento agli elementi costitutivi del diverso reato di appropriazione indebita e non tenendo conto di quelli che caratterizzano il reato di furto contestato ed in effetti correttamente configurabile. La materiale sottrazione della carta di credito e’ avvenuta presso l’abitazione nella quale la ricorrente e la persona offesa convivevano e di tale indebito impossessamento il (OMISSIS) ne ebbe, come dallo stesso dichiarato, piena contezza in data (OMISSIS). Il diverso e successivo momento in cui lo stesso ebbe conoscenza che la (OMISSIS) l’abbia utilizzata e che quindi “non solo la deteneva ma se era appropriata” e’ successivo e diverso quanto alla condotta di impossessamento/spossessamento gia’ avvenuta e del quale il soggetto legittimato a sporgere la querela aveva avuto gia’ piena contezza.
Per tali motivi -considerato che il furto e’ un reato a consumazione istantanea, ritenuto che l’ipotesi di furto contestata sia procedibile a querela e che questa avrebbe dovuto essere presentata nei novanta giorni immediatamente successivi al 7.6.2012 e che quella del14.1.2013 e’ pertanto tardiva – il capo della sentenza relativa alla condanna del reato sub b) deve essere annullato senza rinvio perche’ l’azione penale non doveva essere iniziata.
1.2. Il motivo relativo alla possibilita’ di applicare alla convivenza la speciale condizione di non punibilita’ di cui all’articolo 649 c.p., oggetto di diverse pronunce sia della Corte costituzionale che di questa Corte e di un interessante dibattito, deve ritenersi assorbito nell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
1.3 II terzo motivo, nel quale sono riprodotte critiche di merito circa la credibilita’ della persona offesa, e’ manifestamente infondato. La motivazione della Corte d’Appello, cosi’ come quella del giudice di primo grado che con questa si integra e si completa, e’ congrua e non censurabile in questa sede (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217).
1.4 A medesima conclusione deve pervenirsi quanto alle generiche ed astratte critiche relative alla quantificazione della pena. Il ricorso e’ privo di specificita’ in tutte le sue articolazioni e, reiterando, piu’ o meno pedissequamente, censure gia’ dedotte in appello e gia’ non accolte (Sez. 4, n. 15497 del 22/10/2002, Rv. 221693; Sez. 4, n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), risulta del tutto assertivo e quindi manifestamente infondato. La motivazione sul punto della Corte d’Appello nella quale sono esposte -con argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie- le ragioni per le quali la pena e’ ritenuta congrua ed un’ulteriore estensione della riduzione per le concesse attenuanti generiche e’ ingiustificata, adeguata e coerente e, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.
2. L’annullamento della sentenza di condanna per il reato di cui al capo b) impone, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), di rideterminare la pena escludendo l’aumento di quatto mesi calcolato in parziale riforma della sentenza del Tribunale dalla Corte d’Appello che deve cosi’ essere quantificata in anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo b) per difetto di querela.
Ridetermina la pena in anni uno di reclusione ed Euro 300 di multa.
Dichiara inammissibile nel resto.
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