Il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi

Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 22 marzo 2018, n. 7139.

Il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l’art. 1936 cod. civ., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l’ottenimento – alla stregua di garanzia ulteriore – in capo al creditore sociale (quali, ad esempio, l’interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l’altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all’art. 2304 cod. civ.); in tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all’esercizio dell’azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. contro la società.

Ordinanza 22 marzo 2018, n. 7139
Data udienza 29 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – est. Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8582/2013 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 229/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della s.a.s. di (OMISSIS) di (OMISSIS), articolando tre motivi avverso la sentenza n. 229 in data 20 febbraio 2012, con la quale la Corte di appello di Firenze – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 431 del 2007 – ha revocato il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Euro 16.000,00 oltre accessori, emesso ad istanza del (OMISSIS) nei confronti della societa’, a titolo di regresso del pagamento di debito sociale.

2.- Il giudice di primo grado – per quanto qui ancora rileva – era pervenuto al rigetto dell’opposizione all’ingiunzione, avuto riguardo alla qualita’ di fideiussore riferibile al socio (OMISSIS) e in considerazione dell’autonomia patrimoniale della societa’ con conseguente distinzione del patrimonio del socio da quello della societa’; mentre la Corte di appello – ritenuto che il Tribunale avesse assunto a “presupposto”, non specificamente impugnato, la “qualita’ di socio illimitatamente responsabile della societa’ nonostante la sua formale carica di socio accomandante” – ha escluso che il (OMISSIS) disponesse di una azione di regresso verso la societa’.

3.- Il ricorso e’ pervenuto in decisione all’adunanza camerale del 29 settembre 2017, senza che l’intimata abbia svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Con i motivi di ricorso si denuncia:

4.1.- violazione e falsa applicazione degli articoli 2320 e 2909 c.c., e articolo 324 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che il giudice di prime cure avesse “presupposto” la qualita’ di socio illimitatamente responsabile del (OMISSIS), ad onta della formale posizione di accomandante;

4.2. omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la Corte di appello trascurato di individuare gli elementi, certi, concreti e obiettivi della decisione di primo grado, da cui sarebbe derivato il giudicato sul punto della responsabilita’ illimitata del socio;

4.3. violazione e falsa applicazione degli articoli 2251, 2291 e 2315 c.p.c., articolo 1203 c.p.c., n. 3, articoli 1936, 1949 e 1950 c.p.c., (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3): il motivo e’ svolto in via subordinata rispetto ai precedenti, per l’ipotesi che si ritenga intervenuto il giudicato sullo status di socio illimitatamente responsabile del (OMISSIS) e muove dal rilievo che l’azione di regresso, esercitata con il ricorso per ingiunzione, trae titolo da un pagamento effettuato dal socio in forza di fideiussione prestata a favore della societa’ nell’interesse di un istituto di credito.

5.- Il Collegio ritiene assorbente, ancorche’ formalmente subordinato ai precedenti, il terzo motivo di ricorso, giacche’ – a prescindere dalla questione, agitata dai precedenti motivi, circa lo status di socio illimitatamente responsabile o meno, spettante al (OMISSIS) – la circostanza, che lo stesso socio abbia anche prestato fideiussione a favore della societa’, risulta idonea a definire la controversia in termini risolutivi. La Corte di appello, invero, non ha posto in discussione il dato di fatto assunto dalla sentenza di prime cure, secondo cui l’azione di regresso, esercitata con il ricorso monitorio, trovava titolo nella qualita’ di fideiussore dello stesso socio, ma ha ritenuto, nella sostanza, lo stesso dato irrilevante, stante “l’irriferibilita’” di siffatta condizione al socio illimitatamente responsabile di una societa’ di persona.

5.1. Alla base della decisione impugnata vi e’ la considerazione, espressamente desunta da Cass. 5 novembre 1999, n. 12310, della “non assimilabilita’” della condizione del socio illimitatamente responsabile a quella propria del fideiussore, posto che, mentre quest’ultimo garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso per l’intero nei confronti del debitore principale e si surroga nei diritti del creditore (articolo 1949 e 1950 c.c.), il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall’esercizio dell’attivita’ comune, cui – in assenza di un’organizzazione corporativa – partecipa direttamente. Da tale premessa e sull’implicito, ma inequivoco, presupposto che l’obbligazione “altrui”, di cui all’articolo 1936 c.c., postuli una diversita’ soggettiva tra debitore e fideiussore, la Corte territoriale e’, dunque, pervenuta all’affermazione della “irriferibilita’” allo stesso socio della qualita’ di fideiussore, traendone conforto anche nell’interpretazione acquisita in sede di legittimita’ dell’articolo 184 L.F., in ragione della quale i fideiussori, nei cui confronti i creditori, soggetti alla obbligatorieta’ del concordato, conservano impregiudicati i loro diritti, sono i terzi diversi dai soci.

5.2. In contrario senso il ricorrente osserva, con il motivo all’esame, che – pur essendo corretto affermare che la responsabilita’ del socio illimitatamente responsabile di societa’ di persona riguarda debiti che non possono ritenersi a lui estranei – non puo’ escludersi a priori una diversa regolamentazione dei rapporti tra socio e societa’, stante la sia pur limitata autonomia patrimoniale di quest’ultima; richiama, dunque, i principi espressi da Cass. n. 26012 del 2007 in punto di validita’ della fideiussione stipulata dal socio illimitatamente responsabile in favore della societa’, derivandone, di conseguenza, la legittimita’ dell’azione di regresso esperita a seguito del pagamento avvenuto nella indicata qualita’; contesta, altresi’, la pertinenza del richiamo alla norma di cui alla L. Fall., articolo 184, nel caso specifico, rilevando, nel contempo, che indicazioni di segno diverso da quelle assunte dal Giudice a quo si possono evincere dal rilievo che il fallimento del socio illimitatamente responsabile, pur conseguendo al fallimento della societa’, rimane autonomo e distinto dal fallimento di quest’ultima; rimarca, infine, come non si possa confondere la garanzia personale contrattualmente prestata dal socio con la responsabilita’ illimitata derivante dalla legge, censurando la decisione impugnata per avere ritenuto l’inefficacia della fideiussione, senza peraltro neppur dichiararne la nullita’.

6.- Il motivo di ricorso e’ da ritenere fondato nei termini che si preciseranno di seguito.

Va in primo luogo osservato che la premessa da cui muove la Corte territoriale, assumendo come punto di riferimento la posizione del socio illimitatamente responsabile, in quanto tale, per confrontarla con quella tipica del fideiussore, si rileva doppiamente inconducente. Invero, per un verso, la fattispecie all’esame e’ diversa da quella assunta dal risalente precedente di legittimita’ richiamato dalla decisione impugnata, ponendosi la questione della legittimita’ del regresso, non gia’ tout court nei confronti del socio illimitatamente responsabile, bensi’ nei confronti di quello che – a mezzo di apposito contratto – abbia anche prestato una garanzia fideiussoria; per altro verso, proprio la ritenuta “non assimilabilita’” della condizione del socio illimitatamente responsabile a quella propria del fideiussore smentisce il convincimento, che pare sotteso alla stessa decisione, secondo cui la fideiussione rilasciata dal socio, gia’ illimitatamente responsabile ex lege per le obbligazioni sociali, sarebbe priva di causa, sotto il profilo che essa non aggiungerebbe nulla di piu’ alla garanzia patrimoniale gia’ offerta al creditore per effetto della disciplina legislativa.

Cio’ posto e precisato, altresi’, che, ai fini che ci occupano, non assumono rilievo la L. Fall., articolo 184, e, piu’ in generale, le dinamiche proprie delle procedure concorsuali, nel cui ambito l’attenuarsi o meno in taluni casi della distinzione tra societa’ e soci risponde ai prevalenti interessi tutelati dalla specifica disciplina, “la chiave di volta” per la soluzione della questione va individuata proprio nella verifica della validita’ della fideiussione prestata dal socio, quand’anche lo stesso risulti essere illimitatamente responsabile al momento del rilascio della garanzia personale.

7.- Al riguardo il Collegio ritiene di dovere ribadire il principio, segnatamente espresso da Cass. n. 26012 del2007, richiamata da parte ricorrente e confermato da questa Corte ancora di recente (cfr. Cass., 5 maggio 2016, n. 8944; Cass., 26 febbraio 2014, n. 4528), secondo cui il rilascio della garanzia fideiussoria da parte del socio illimitatamente responsabile non e’ in grado di alterare lo schema legale delle societa’ di persone il quale resta immutato; piuttosto la fideiussione prestata dalla persona fisica del socio aggiunge un titolo diverso in base al quale il creditore e’ in grado di agire in executivis senza che al fideiussore – in quanto tale – sia consentito di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

Non si vuole qui porre in discussione principi consolidati, in ragione dei quali, nelle societa’ di persone, l’unificazione della collettivita’ dei soci e l’autonomia patrimoniale costituiscono uno strumento giuridico volto a consentire alla pluralita’ dei soci medesimi unitarieta’ di forme di azione, senza che tale pluralita’ venga a dissolversi nella unicita’ esclusiva di un autonomo soggetto di diritto; cui consegue, quale precipitato logico, l’affermazione che la responsabilita’ del socio illimitatamente responsabile di societa’ di persone, in quanto prevista direttamente dalla legge, riguarda debiti che non possono dirsi a lui estranei. Piuttosto si intende ribadire – alla stregua dell’orientamento altrettanto consolidato – che la societa’ di persone, anche se sprovvista di personalita’ giuridica, rappresenta un distinto centro di interessi e di imputazioni di situazioni sostanziali e processuali, che e’ comunque dotato di una propria autonomia in virtu’ della quale (cosi’ come e’ configurabile con riguardo ad esse una responsabilita’ degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la societa’) e’ sicuramente postulabile un’alterita’ tra socio e societa’ e correlativamente e’ possibile l’instaurazione di rapporti giuridici distinti, non solo tra la societa’ e i terzi, ma anche tra la prima e gli stessi soci. Ed e’ proprio per effetto della rilevata autonomia patrimoniale e della distinzione di sfere giuridiche che la fideiussione prestata dal socio a favore della societa’, rientra tra le garanzie prestate per le obbligazioni altrui, secondo lo schema delineato dall’articolo 1936 c.c.. In altri termini, per dirla con le parole della gia’ cit. Cass. n. 26012 del 2007, da un lato, la responsabilita’ solidale ed illimitata ex lege costituisce circostanza atta ad escludere l’estraneita’ dei debiti sociali nei confronti del socio e, dall’altro, giusta la distinzione sostanziale e processuale fra soggetto societario e socio, la fideiussione prestata da quest’ultimo in favore del primo e’ riconducibile fra le garanzie per obbligazione altrui ex articolo 1936 c.c..

8.- Ne’ puo’ sostenersi che la fideiussione rilasciata dal socio, gia’ illimitatamente responsabile ex lege per le obbligazioni sociali, sia priva di causa, sotto il profilo che essa non aggiungerebbe nulla di piu’ alla garanzia patrimoniale gia’ offerta al creditore per effetto della disciplina legislativa. Come, infatti, e’ stato osservato nei precedenti sopra richiamati (sub n. 7.), nonostante la garanzia gia’ fornita ex lege dalle disposizioni sulla responsabilita’ illimitata e solidale, possono esservi altri interessi che muovono il creditore sociale a voler pretendere una ulteriore garanzia: l’interesse, ad esempio, a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla societa’, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l’altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all’articolo 2304 c.c.. Accertamento, quest’ultimo, assolutamente trascurato dalla Corte fiorentina, sul presupposto, erroneo, della “irriferibilita’” al socio illimitatamente della posizione di fideiussore della societa’.

9.- E’ appena il caso di aggiungere che nella prospettiva assunta che nei richiamati precedenti ha avuto modo di esplicarsi specie con riferimento al rapporto esterno della garanzia, tra socio garante e creditore garantito – deve farsi applicazione del regime fideiussorio anche nel rapporto interno, che viene a intercorrere tra il garante e la societa’ che della garanzia si giova: compreso, quindi, per quanto qui specificamente rileva, il punto del regresso.

Non sarebbe, invero, logicamente e giuridicamente corretto (vista, tra l’altro, la norma dell’articolo 1936 c.c., comma 2), spezzare l’applicazione delle regole fideiussorie a seconda del rapporto che si vada a considerare: per applicarle a quello tra socio garante e creditore, da un canto; e per escluderle, nel contempo, con riferimento al rapporto tra socio garante e societa’ che della garanzia si avvantaggia, dall’altro.

10.- In definitiva va accolto il terzo motivo nei termini sopra precisati, rivelandosi superfluo l’esame dei primi due, che risultano percio’ assorbiti. La sentenza va, dunque, cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che fara’ applicazione del seguente principio di diritto:

il socio di una societa’ di persone, ancorche’ illimitatamente responsabile, puo’ validamente prestare fideiussione in favore della societa’, giacche’ questa, pur se sprovvista di personalita’ giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacita’ rispetto ai soci stessi; la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l’articolo 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilita’ illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l’ottenimento – alla stregua di garanzia ulteriore – in capo al creditore sociale (quali, ad esempio, l’interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla societa’, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l’altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, delbeneficium excussionis di cui all’articolo 2304 c.c.); in tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualita’, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, e’ legittimato all’esercizio dell’azione di regresso ex articolo 1950 c.c., contro la societa’.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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