La mancata notifica del decreto di citazione in giudizio al difensore integra una nullità di ordine assoluto.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 20 marzo 2018, n. 12839.

La mancata notifica del decreto di citazione in giudizio al difensore integra una nullità di ordine assoluto.

Sentenza 20 marzo 2018, n. 12839
Data udienza 13 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. IASILLO Adriano – Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. CIANFROCCA P. – rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS), ivi residente in via (OMISSIS);

contro la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 4.10.2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Cianfrocca;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galli Massimo, che ha concluso per l’annullamento della sentenza senza rinvio;

udito il difensore dell’imputato, Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 4.10.2016, la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza emessa in data 16.4.2016 dal Tribunale e con cui (OMISSIS) era stato dichiarato responsabile del delitto di truffa aggravata e, riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche, riuniti i diversi episodi sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 600 di multa, respingendo inoltre la richiesta di porre tali fatti in continuazione con quelli oggetto della ordinanza del Tribunale di Salerno, quale Giudice dell’Esecuzione, depositata in data 13.6.2011;

2. ricorre per Cassazione, tramite il difensore, (OMISSIS), lamentando:

2.1 error in procedendo per inosservanza e violazione degli articoli 161, 162, 163, 164, 178, 179 e 185, anche in relazione all’articolo 157 c.p.p. ed agli articoli 24 e 111 Cost., articolo 6 CEDU; segnala che la Corte di Appello di Salerno, rilevata la tardivita’ ed erroneita’ della notifica del decreto di citazione eseguita presso la residenza dello (OMISSIS) piuttosto che nel domicilio eletto, ne aveva disposto il rinnovo che, parimenti, doveva ritenersi irrituale, nulla invece rilevando in merito al difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS), cui il decreto era stato inviato, per la notifica, ad un indirizzo PEC non riferibile a quest’ultimo ma ad un professionista omonimo;

2.2 errores in judicando per mancata assunzione di elementi decisivi, inosservanza, violazione e/o erronea applicazione degli articoli 62 bis, 67 e 69 c.p., inosservanza, violazione e/o erronea applicazione degli articoli 190, 192, 493 e 495 c.p.p., nonche’ articoli 24 e 111 Cost., articolo 6 CEDU; rileva che, a se’guito della nullita’ di cui al motivo precedente, era stato nella impossibilita’ di far rilevare il fatto nuovo rappresentato dall’avvenuto integrale risarcimento del danno in favore della persona offesa, idoneo di per se’ a giustificare un diverso apprezzamento, da parte della Corte di Appello, in punto di giudizio di bilanciamento tra circostanze considerando anche la tenuita’ del fatto.

3. Il ricorso e’ fondato essendo stata omessa la notifica del decreto di citazione in appello al difensore.

3.1 Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, infatti, e come risulta dagli atti, compulsabili dalla Corte attesa la natura processuale della censura che ne fa giudice anche del “fatto” (cfr., Cass. SS.UU., 31.10.2001 N. 42.982, Policastro; Cass. Pen., 1, 9.1.2013 n. 8.521, Chahid; Cass. Pen., 4, 28.9.2004 n. 47.891, Mauro), la notifica all’imputato era stata correttamente eseguita atteso che, all’udienza del 16.4.2014, nel corso del giudizio di primo grado, lo (OMISSIS) aveva revocato la vecchia elezione di domicilio presso il precedente difensore Avv. (OMISSIS) e, nella stessa occasione, formalizzato una nuova elezione di domicilio in (OMISSIS); il decreto di citazione a giudizio per l’appello gli e’ stato notificato a mani sia pure in luogo diverso da quello del domicilio eletto (cfr., fg. 19 dell’incarto processuale relativo al fascicolo del giudizio di appello).

3.2 I decreto di citazione per il giudizio di appello non risulta invece essere stato notificato al difensore, Avv. (OMISSIS), con studio in (OMISSIS) che, all’udienza del28.4.2011, nel corso del giudizio di primo grado, aveva prodotto nomina e revoca del precedente difensore ed aveva redatto l’atto di impugnazione; il decreto di citazione per il giudizio di appello e’ stato notificato mediante invio all’indirizzo PEC (OMISSIS) laddove (cfr., ffgg. 60-61 del fascicolo del giudizio di appello) il difensore effettivamente officiato era invece l’omonimo Avv. (OMISSIS) i cui indirizzi mail sono (OMISSIS) e (OMISSIS); dallo stesso fascicolo di appello risulta, infatti, che vi sono due Avv.ti (OMISSIS): uno, nato il (OMISSIS), con studio in (OMISSIS) (che e’ il difensore dell’imputato) e, l’altro, nato il (OMISSIS), con studio in (OMISSIS), al cui indirizzo mail era stato indirizzato e recapitato il decreto di citazione.

3.3 La mancata notifica del decreto di citazione al difensore integra, senz’altro, una nullita’ di ordine assoluto ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 179 c.p.p., comma 1, a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex articolo 97 c.p.p., comma 4, (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU., 26.3.2015 n. 24.630, Maritan).

4. La sentenza va dunque annullata senza rinvio e gli atti restituiti alla Corte di Appello di Napoli per la eventuale ripresa della sequenza procedimentale irritualmente introdotta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli.

Motivazione semplificata.

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