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Il ricorso e’ fondato per quanto di ragione.
1.Va innanzitutto rilevato che, in forza del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, articolo 1, comma 1, lettera c), l’articolo 594 c.p. e’ stato abrogato.
Ne discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 2, perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato. Tale decisione e’ assorbente rispetto alle doglianze sviluppate in ricorso in relazione alla configurabilita’ dell’esimente di cui all’articolo 599 c.p. in relazione all’ingiuria.
2. Quanto al reato di minaccia, effettivamente deve ritenersi carente nell’espressione “dovete stare attenti che ve la faro’ pagare”, l’elemento materiale del reato di cui all’articolo 612 c.p..
Invero, questa Corte (Sez. 5, n. 31693 del 07/06/2001) ha piu’ volte precisato che nel reato di minaccia elemento essenziale e’ la limitazione della liberta’ psichica, mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire ed irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato, purche’ questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016).
3. Orbene, calata l’espressione oggetto di contestazione nella situazione concreta contingente nell’ambito della quale e’ stata proferita, emerge che non puo’ farsi questione della “minaccia” di un male ingiusto nei confronti della parte offesa, deponendo, quantomeno in senso dubitativo, il fatto che da diverso tempo i rapporti tra la p.o. ed imputato erano “tesi”, di guisa che, come si ricava dalla sentenza impugnata, plurime erano state le denunce penali tra i due.
In proposito, pertanto, come dedotto dal ricorrente, non appare illogico ritenere che l’espressione “ve la faro’ pagare” si riferisse proprio all’esercizio di azioni giudiziarie e la prospettazione dell’esercizio di azioni giudiziarie, attraverso la generica espressione in contestazione, in quanto esplicazione di un diritto, non implica un danno ingiusto e, quindi, il reato di minaccia.
4. La sentenza impugnata, in definitiva, va annullata senza rinvio quanto all’ingiuria perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato e quanto alla minaccia perche’ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto all’ingiuria perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato e quanto alla minaccia perche’ il fatto non sussiste.
Motivazione semplificata.

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